Sulle specifiche tecniche di cui all’art. 68, d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
29 Agosto 2016

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006, allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche tecniche, vale il criterio dell'equivalenza...

1. Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006, allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche tecniche, vale il criterio dell'equivalenza, nel senso che il prodotto proposto può non essere formalmente corrispondente alle specifiche, purché lo sia sostanzialmente e, cioè, le specifiche tecniche vengano in pratica comunque soddisfatte, tenuto anche conto che la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione

2. La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, a fronte peraltro dei criteri valutativi puntualmente previsti dal bando di gara costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile (Cons. Stato, Sez. III, n. 5984 del 2013; Cons. St., Sez. V, n. 4761 del 26 settembre 2013).

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