Contenuto del progetto esecutivo, in relazione alle relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo

Redazione Scientifica
29 Agosto 2017

Richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 4553 del 28 ottobre 2016, in cui si è valorizzata la circostanza che...

Richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 4553 del 28 ottobre 2016, in cui si è valorizzata la circostanza che, secondo l'art. 35 d.P.R. n. 207 del 2010, il progetto esecutivo «prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo».

In particolare, si è ritenuto che questa formulazione «depone per il carattere solo eventuale delle relazioni specialistiche in sede di progettazione esecutiva» e che in senso analogo il medesimo regolamento di esecuzione al previgente codice dei contratti pubblici regola i rapporti tra progettazione preliminare e definitiva: («Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva»: art. 26, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010).

Al medesimo riguardo, anche ad una più estesa disamina della normativa sui livelli di progettazione recata dal d.P.R. n. 207 del 2010 ed in particolare in relazione all'art. 33, relativo ai «Documenti componenti il progetto esecutivo», secondo cui quest'ultimo deve essere composto di tutte le relazioni specialistiche «salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento», la Sezione ha statuito che tale disposizione «afferisce tuttavia all'attività progettuale che si svolge all'interno delle stazioni appaltanti, cosicché non ne può essere desunta una rilevanza “esterna”, sotto forma di requisito di partecipazione alle procedure di gara in cui un segmento della progettazione (…) sia affidato all'appaltatore privato».

In conclusione, nel precedente ricordato si è affermato che l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l'offerta tecnica con la relazione geologica dipende dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante.

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