Soglia minima di punteggio e riparametrazione

Simone Abrate
29 Settembre 2016

Il Consiglio di Stato ha confermato, in caso di appalto da aggiudicarsi ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'applicabilità della c.d. “riparametrazione” anche qualora la legge di gara preveda una soglia di sbarramento, ossia un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per poter essere valutate.Ed infatti: (i) la fissazione di una soglia minima di punteggio per l'offerta tecnica non è un requisito di ammissione ma semplicemente un valore al di sotto del quale l'amministrazione non ritiene l'offerta accettabile quale che sia la proposta economica; (ii) la riparametrazione di cui alla lettera a), punto 5, dell'allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010 è indispensabile, in quanto contente di ripristinare, anche in funzione pro-concorrenziale, un equilibrio tra i fattori di valutazione delle offerte.

La stazione appaltante ha indetto una pubblica gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ex art. 83 del Codice del 2006. Il disciplinare di gara, oltre ai criteri di valutazione ed ai punteggi attribuibili alle offerte tecniche ed economiche, ha stabilito anche una soglia minima di punteggio tecnico, di talché le offerte che avessero raggiunto un punteggio inferiore alla predetta soglia sarebbero state escluse dalla gara.

L'operatore classificatosi primo in graduatoria ha impugnato con ricorso incidentale l'ammissione alla gara della seconda classificata e ricorrente principale, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe errato nel riammetterla alla procedura successivamente alla riparametrazione, atteso che l'offerta da essa presentata non aveva ottenuto il punteggio minimo.

Secondo la ricorrente incidentale, infatti, la soglia di sbarramento agirebbe quale criterio di ammissione alla procedura, in tal modo potendosi ammettere alla gara solo i concorrenti che raggiungano i punteggi minimi stabiliti dalla legge di gara, mentre la riparametrazione sarebbe solo un'operazione aritmetica, da applicare nella successiva fase di valutazione delle offerte e dunque per i soli concorrenti ammessi.

Il Consiglio di Stato ha respinto tale censura, evidenziando che: a) la riparametrazione di cui alla lettera a), punto 5, dell'allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010 è indispensabile proprio nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per evitare anomale restrizioni alla concorrenza (cfr. Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2014, n. 899) ed al principio di massima partecipazione; b) sono prive di pregio, pertanto, le argomentazioni in ordine alla differenza tra requisiti qualitativi chiesti ai fini dell'ammissione e requisiti richiesti ai fini della selezione; c) la fissazione di una soglia minima di punteggio per l'offerta tecnica non è un requisito di ammissione ma semplicemente una valore al di sotto del quale l'amministrazione non ritiene l'offerta accettabile quale che sia la proposta economica.

Nella stessa pronuncia, poi, il Consiglio di Stato si è, altresì, pronunciato in merito al principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'offerente e requisiti oggettivi dell'offerta, osservando (conformemente alla giurisprudenza di riferimento: cfr. Cons. St., Sez. V., 20 agosto 2013, n. 4191) che la verifica della regolarità della normativa di gara non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l'eventuale correlazione tra l'elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell'offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda.

Tale criterio ermeneutico, prosegue il Giudice di secondo grado, è quello che meglio assicura l'equilibrio tra le esigenze di garanzia di qualità ed efficienza, proprie della stazione appaltanti, con quelle di protezione della concorrenza ed in particolare delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato. E, difatti, è quello da ultimo prescelto dal Codice del 2016 che, all'art. 95, comma 6, lett e), contempla fra i criteri di selezione utilizzabili, proprio «l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto».

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