La classe di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è cumulabile

Redazione Scientifica
29 Settembre 2017

Il TAR Palermo ha ritenuto che le disposizioni dettate in materia di contratti pubblici consentono di ricostruire in termini di requisito professionale personale l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali...

Il TAR Palermo ha ritenuto che le disposizioni dettate in materia di contratti pubblici consentono di ricostruire in termini di requisito professionale personale l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali (in quanto condizione indefettibilmente richiesta da una norma di legge per lo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti), ma non anche l'iscrizione ad una specifica classe (la cui esistenza non è neanche contemplata dalle norme primarie, ma nei D.M. 28 aprile 1998 n. 406, poi sostituito dal D.M. n. 120 del 2014: entrambi i D.M prevedono categorie e classi di iscrizione), con conseguente possibilità di annoverarla tra i requisiti di cui all' art. 83, lett.c), d.lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, di essere cumulata ex art. 83, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 da parte dei componenti di un'A.T.I.

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