Nelle procedure telematiche non è necessario procedere all’apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica

Claudio Fanasca
29 Novembre 2016

In caso di procedura di gara telematica, non è necessario procedere all'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica, dal momento che è lo stesso art. 85, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 a rimettere alla stazione appaltante la possibilità di effettuare in seduta riservata la valutazione delle offerte in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto.

Nelle gare che si svolgono con procedura telematica non è necessario procedere all'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica, essendo rimesso alla scelta della stazione appaltante di effettuare in seduta riservata la valutazione delle offerte in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto, come consentito dall'art. 85, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.

Nel caso di specie, peraltro, rileva il Consiglio di Stato che il disciplinare di gara prevedeva lo svolgimento di due sole sedute pubbliche, rispettivamente, per l'apertura della documentazione amministrativa e per l'apertura dell'offerta economica e la proclamazione dell'aggiudicatario; di qui, in assenza di altra previsione, è da intendersi che la stazione appaltante abbia effettivamente optato per l'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata.

A tal proposito, il Collegio osserva che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte, permettendo automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantendo l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; tanto più laddove, come nel caso di specie, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti fino alla data e all'ora di seduta della gara specificata in fase di creazione della procedura.

Tutto ciò senza contare che, del resto, sono le stesse caratteristiche della gara telematica a escludere in radice e oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Id., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).

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