Omessa dichiarazione di condanne penali e verifica dei requisiti

Redazione Scientifica
29 Dicembre 2016

Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 38, comma 2-bis, riguarda la fase di ammissione alla procedura di gara e ha lo scopo di favorire...

Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 38, comma 2-bis, riguarda la fase di ammissione alla procedura di gara e ha lo scopo di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, per evitare esclusioni basate su irregolarità formali, per cui non opera in caso di omissione dichiarativa emersa in sede di verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti del partecipante autore della migliore offerta e conseguentemente dichiarato aggiudicatario provvisorio;

L'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), dello stesso Codice dei contratti pubblici, è causa di esclusione dalla gara e che in questo caso il soccorso istruttorio non è consentito, perché a fronte di dichiarazioni del tutto mancanti verrebbe altrimenti violata la par condicio tra i concorrenti;

Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza vigenti nelle procedure di affidamento di contratti pubblico ostano all'esclusione di un operatore economico per il mancato rispetto di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente (Corte di giustizia UE, 2 giugno 2016, C-27/15), laddove nel caso della dichiarazione di tutte le condanne penali detto l'obbligo è chiaramente enunciato dalla legge, attraverso l'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.

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