Estinzione del reato ed onere dichiarativo

Redazione Scientifica
29 Dicembre 2016

Ai sensi degli artt. 163 e 167 Cod. pen., in caso di condanne per reati contravvenzionali...

Ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p., in caso di condanne per reati contravvenzionali condizionalmente sospese, il reato si estingue decorso un biennio dall'irrevocabilità della condanna se il condannato non commette «una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli» (così l'art. 167).

L'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 esonera i concorrenti a procedure di affidamento di contratti pubblici di dichiarare tutti i precedenti penali nei casi di reati «dichiarati estinti dopo la condanna stessa», prevedendo, dunque, un'espressa pronuncia dichiarativa dell'estinzione di competenza del giudice dell'esecuzione penale e va formalizzata con un provvedimento espresso su domanda che deve precedere il termine di partecipazione alla gara.

Senza un tale accertamento costitutivo non può ritenersi sussistere, almeno per l'affidamento dei terzi (come la stazione appaltante), l'avvenuta estinzione del reato, posto che il Codice penale del 1988 rimette all'iniziativa dell'interessato che il reato estinto venga riconosciuto come tale a differenza del Codice di procedura penale del 1930 che stabiliva che «qualora si sia verificata l'estinzione del reato o della pena, il giudice che ha pronunciato la condanna emette anche d'ufficio in camera di consiglio la relativa dichiarazione».

Si impone ai concorrenti di dichiarare tutti i fatti e i dati che possono rilevare ai fini del giudizio di affidabilità morale spettante alla stazione appaltante (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006), cui è demandato il compito di valutare ai fini della sussistenza del requisito generale di partecipazione la natura del reato ed il carattere risalente della condanna.

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