Omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendali

Redazione Scientifica
29 Dicembre 2016

È pur vero che la sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19 ha affermato, anche alla luce della giurisprudenza europea, che per le gare bandite prima del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), laddove l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, l'esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l'offerta dalla stazione appaltante; ma...

È pur vero che la sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19 ha affermato, anche alla luce della giurisprudenza europea, che per le gare bandite prima del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), laddove l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, l'esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l'offerta dalla stazione appaltante; ma tale principio di diritto opera allorché non sia contestato, dal punto di vista sostanziale, che l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, sì che l'omissione derivi solamente da un errore formale, il quale giustifica la sanatoria in assenza di un vulnus all'interesse protetto dalla norma.

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