Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria

Redazione Scientifica
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29 Dicembre 2016

1. L'art. 263, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) prevede che i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche...

L'art. 263, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) prevede che i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

La disposizione concerne due diverse fattispecie; la prima riguarda i servizi di progettazione “approvati” da un'Amministrazione pubblica, e per i quali non rileva la realizzazione dei lavori ad essi relativi. La seconda concerne invece i servizi di progettazione svolti per un committente privato, che richiedono l'esecuzione dei lavori.

La differenza di trattamento rinviene il fondamento di razionalità nella diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione: da una parte, l'amministrazione pubblica che offre garanzie di certificazione anche in assenza della concreta attuazione del progetto; dall'altra parte, il committente privato che può assicurare un livello analogo di garanzie solamente nel caso in cui il progetto si sia concretizzato nei lavori eseguiti (onde evitare dichiarazioni false in ordine all'intervenuta predisposizione di progetti).

Le condizioni alle quali sono valutabili i servizi di architettura e ingegneria svolti per soggetti privati devono essere: a) documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione degli stessi committenti; b) ovvero dichiarati dall'operatore economico che peraltro è tenuto a fornire, su richiesta della stazione appaltante, la documentazione dell'avvenuta esecuzione (atti autorizzativi, concessori, ovvero anche il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, od, ancora, la copia del contratto e delle fatture relative).

I servizi di architettura ed ingegneria son valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l'opera progettata non è stata eseguita, nel caso che la progettazione sia stata commissionata da un'Amministrazione pubblica; al contrario, i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solamente se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

Il fondamento giustificativo dell'irrilevanza dell'ultimazione dei lavori per il solo caso dei servizi di progettazione svolti per committenti pubblici è riconducibile all'attività di verifica e validazione dei progetti che questi ultimi (a differenza dei privati) sono tenuti a svolgere, il cui superamento, e la conseguente approvazione dei progetti ai fini dell'affidamento dei lavori, fornisce adeguate garanzie di capacità tecnico-professionale dei progettisti in successive gare per l'esecuzione di servizi analoghi. L'assenza di simili obblighi di verifica preventiva in capo ai privati giustifica il differente trattamento dei servizi di progettazione in base alle caratteristiche soggettive del committente.