Inidoneità delle autocertificazioni nella fase di controllo del possesso dei requisiti ex art. 48 del d.lgs. 163/2006

29 Dicembre 2016

Se nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte deve ritenersi certamente consentito il ricorso alle autocertificazioni, nella fase di verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 del d.lgs. 163 del 2006, invece, è necessario che i concorrenti forniscano una documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici o privati, non essendo sufficiente l'autocertificazione, né essendo prescritto che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico-economica

La sentenza afferma che, se nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte deve ritenersi senz'altro consentito il ricorso alle autocertificazioni (ex art. 42, comma 4, e 74, comma 7, d.lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163), nella fase di verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 è necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici o privati, non essendo sufficiente un'autocertificazione, né essendo prescritto che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico-economica (ex multis, TAR Lazio, Sez. I bis, 13 gennaio 2014 n. 361 e TAR Abruzzo, sez. I, 11 febbraio 2016, n. 41).

Nel caso di specie, il disciplinare di gara attribuiva alla stazione appaltante la facoltà di chiedere o ammettere a comprova dei requisiti anche documenti diversi da quelli prescritti nel disciplinare stesso in termini di specifiche e puntuali certificazioni. Il Collegio ha ritenuto che il compendio documentale diverso da quello prescritto possa essere costituito – a determinate condizioni che esigono un minimum motivatorio in ordine alla loro idoneità e sufficienza – da “altri documenti”, purché, tuttavia, essi siano connotati sia da indipendenza quanto alla provenienza sia da idoneità e attendibilità quanto al contenuto. Ne consegue che non sarebbe mai possibile valutare in tali termini una mera dichiarazione – ancorché resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – proveniente dallo stesso concorrente sottoposto a verifica, se non a pena di negare ogni rilievo e funzione a tale ultima fase.

In conclusione, la sentenza afferma che, ove il requisito di capacità non risulti comprovato nei termini prescritti dalla legge e dal disciplinare, il concorrente deve essere escluso dalla gara ad opera della stazione appaltante. L'avvenuta aggiudicazione nei suoi confronti, pertanto, è invalida e deve essere annullata.

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