Il termine per il ricorso decorre dalla presenza in seduta di gara di un rappresentante dell’impresa

30 Gennaio 2017

Ai fini della contestazione giudiziale dei provvedimenti relativi alle procedure di affidamento, il termine per il ricorso decorre dalla data della seduta in cui la decisione è stata assunta se ad essa era presente un rappresentante dell'impresa.

La sentenza ha ribadito l'orientamento pacifico della giurisprudenza secondo cui la piena conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione (realizzatasi mediante la partecipazione alle sedute pubbliche di cui sopra di soggetti abilitati a rappresentare il concorrente escluso) implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall'invio di una formale comunicazione da parte della Stazione appaltante.

Nel caso di specie era accaduto che la Commissione, nell'ambito di una seduta riservata, aveva disposto l'esclusione del RTI ricorrente per non aver superato la soglia di sbarramento relativa al punteggio tecnico; l'esito di tale valutazione veniva poi comunicato nella successiva seduta pubblica, cui partecipava anche la mandataria del raggruppamento.

Fra l'altro, nell'ambito della medesima seduta pubblica, veniva altresì specificato che il RTI era stato ammesso «con riserva al prosieguo della procedura di gara» solo per concludere la verifica precedentemente avviata relativa alla titolarità in capo ad essa dei requisiti per la partecipazione.

Nella stessa seduta venivano, quindi, comunicati i punteggi ricevuti da ciascuna delle offerte in gara (compresa quella della ricorrente), dando altresì atto che l'unica offerta economica suscettibile di essere conosciuta era quella dell'odierno controinteressato.

Sulla base di tali circostanze, il TAR ha ritenuto che il termine per la contestazione giudiziale dell'esclusione decorresse dal giorno della seduta pubblica in cui il RTI aveva avuto conoscenza della propria esclusione per non aver conseguito il punteggio minimo richiesto.

In tale ottica, il TAR non ha riconosciuto nessun valore all'ammissione “con riserva” vantata dalla ricorrente, riferendosi questa esclusivamente alla fase preliminare dell'esame dei requisiti di ammissione alla gara, la cui conclusione era stata sospesa in attesa del riscontro istruttorio richiesto; di talché non è in alcun modo idonea a superare l'esclusione venutasi comunque a determinare a seguito dell'esame qualitativo delle offerte tecniche, in applicazione (vincolata) della soglia di sbarramento.

(La sentenza si riferisce ad una procedura regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006; sul medesimo argomento, in relazione al nuovo Codice, può vedersi TAR Puglia, Bari, Sez. III, 8 novembre 2016, n. 1262. In dottrina, per un approfondimento generale degli strumenti di tutela e della questione specifica dei termini di impugnazione si veda la Bussola di M.A. Sandulli “Rito speciale in materia di contratti pubblici” nel presente Portale.)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.