La decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti di gara

Antonella Mascolo
24 Marzo 2016

In caso di vizi della procedura conosciuti dal concorrente in data successiva rispetto alla comunicazione di aggiudicazione ex art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, a partire da quando decorre il termine per l'impugnazione?

In caso di vizi della procedura conosciuti dal concorrente in data successiva rispetto alla comunicazione di aggiudicazione ex art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, a partire da quando decorre il termine per l'impugnazione?

Come noto, ai sensi degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, d.lgs n. 163 del 2006, la stazione appaltante ha il precipuo obbligo di ostendere, entro il termine decadenziale di dieci giorni dalla comunicazione della disposta aggiudicazione ex art. 79, comma 5, c.c.p., tutta la documentazione di gara richiesta dal concorrente, al fine di consentirgli di verificare la legittimità della procedura di gara e, se del caso, contestarne tempestivamente l'esito.

A sua volta, l'art. 120, comma 5, cod. proc .amm., all. 1, allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche ed accelerare la soluzione dei possibili contenziosi riguardanti gli appalti pubblici, ha stabilito che le impugnative avverso gli atti delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture devono essere proposte nel termine abbreviato di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il suddetto termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla data di comunicazione della disposta aggiudicazione definitiva qualora il concorrente abbia avuto modo di avere piena conoscenza dei vizi della procedura concorrenziale solo in data successiva rispetto alla comunicazione ex art. 79, comma 5, c.c.p.

A tale riguardo, nella nota sentenza Uniplex, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il principio di diritto secondo cui l'obiettivo di garantire la possibilità di esperire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici «può essere conseguito soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni» (Corte Giust. CE, Sez. III, 28 gennaio 2010, causa C-406/08).

Ed infatti, il punto di equilibrio tra l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto va rinvenuto all'interno di un meccanismo che consenta agli offerenti di proporre ricorsi efficaci entro termini imposti che comincino a decorrere solo a partire dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, dei profili di illegittimità degli atti della procedura (Corte Giust. UE, Sez. V, 12 marzo 2015, C-538/13).

Sulla scorta di tali principi, il Giudice nazionale ha ricavato la conclusione che, nel caso in cui l'interesse ad impugnare gli esiti concorsuali sorga a seguito dell'accesso agli atti di cui all'art. 79, comma 5-quater, d.lgs. n. 163 del 2006, il termine per impugnare gli atti conosciuti in occasione dell'esperito accesso deve intendersi prorogato di un numero di giorni pari a quello che si è reso necessario per acquisire la piena conoscenza degli atti, delle condotte e dei vizi di legittimità contestati (cfr. Cons. St., Sez. III, 28 agosto 2014, n. 4432).

Da ciò discende naturaliter che, essendo il termine per effettuare l'accesso fissato in dieci giorni, il dies a quo per l'impugnazione degli atti e/o provvedimenti della procedura conosciuti a seguito dell'accesso agli atti di gara può essere incrementato, al massimo, di dieci giorni.

Come è ovvio, tuttavia, tali principi trovano applicazione solo nell'ipotesi in cui la stazione appaltante effettivamente ostenda al concorrente la documentazione di gara da cui sorge l'interesse ad impugnare. Qualora, invece, l'amministrazione adìta rifiuti illegittimamente di consentire l'accesso agli atti di gara, «gli atti non visionati non si consolidano ed il potere di impugnare, dell'interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa, non si consuma» (cfr. Cons. St., Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1143).

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