Documento di gara unico europeo

22 Febbraio 2016

Con detto regolamento è stato istituito il “documento di gara unico europeo” (DGUE). In applicazione dell'art. 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE costituisce una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni per le quali dovrebbero essere escluso e di soddisfare i criteri di selezione indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori.

Con detto regolamento è stato istituito il “documento di gara unico europeo” (DGUE). In applicazione dell'art. 59, direttiva 2014/24/UE, il DGUE costituisce una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni per le quali dovrebbero essere escluso e di soddisfare i criteri di selezione indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori.

La predisposizione di un modello di formulario unico da parte della Commissione ha la funzione di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui soggetti committenti e sugli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese. Esso deve essere ovviamente integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e comunicato in anticipo da questi ultimi nell'avviso di indizione di gara.

Il modello DGUE si articola nel seguente modo: parte prima, informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore; parte seconda, informazioni sull'operatore economico; parte terza, motivi di esclusione; parte quarta, criteri di selezione; parte quinta, riduzione del numero di candidati qualificati.

Il DGUE dunque è un'autodichiarazione dell'operatore economico, che sostituisce le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. E comporta ovviamente la possibile esclusione dalla procedura di appalto, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste dal diritto nazionale, ove l'operatore economico si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, ovvero non fornisca le informazioni e i documenti complementari richiesti per la verifica di dette dichiarazioni.

Il DGUE infatti indica anche l'autorità pubblica o il terzo responsabile competente per il rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale dell'operatore di essere in grado di fornire tempestivamente tali documenti complementari. Il che non elimina certo l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente le certificazioni pertinenti, accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente.

Se l'operatore economico partecipa solo per proprio conto e non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti deve compilare un solo DGUE. Al contrario deve compilare un distinto DGUE per ciascuno dei soggetti interessati, ove si avvalga delle capacità di uno o più di detti soggetti.

Parimenti se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi nei vari lotti, l'operatore economico è tenuto a compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Il DGUE, compilato compiutamente con tutte le informazioni richieste, è presentato contestualmente all'offerta nelle procedure aperte, contestualmente alla richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Gli operatori economici possono ovviamente riutilizzare le informazioni fornite in una procedura di gara precedente, purché le stesse siano ancora valide e pertinenti. Ciò costituirà un indubbio strumento di semplificazione, tenuto conto della struttura costante del DGUE nelle varie procedure di gara nell'ambito UE e così dell'agevole trasferimento delle informazioni da un DGUE all'altro.

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