L'amministrazione straordinaria non integra una causa di esclusione dalle pubbliche gare: in claris non fit interpretatio
09 Febbraio 2016
Con la sentenza in esame il TAR Basilicata ribadisce, una volta di più, ciò che risulta palese dall'inequivoco tenore letterale dell'art. 38, comma 1, lett. a), c.c.p. e cioè che in base a tale norma l'esclusione dalle pubbliche gare può essere disposta solo ed esclusivamente qualora sussista una delle tre procedure concorsuali da essa testualmente menzionate. Da qui l'indubbia, e a più riprese confermata (AVCP determinazione 12 gennaio 2010, n. 1), inapplicabilità della causa di esclusione in parola alle imprese che si trovino in stato di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999. Del resto, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, le norme che individuano i requisiti soggettivi che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento di pubbliche commessenon possono essere interpretate in modo tale da ricomprendervi ipotesi altre e diverse rispetto a quelle dalle stesse espressamente enumerate. A ciò si aggiunga che qualora si ritenesse (contra legem) applicabile la causa di esclusione di cui si discorre anche alle imprese assoggettate all'amministrazione straordinaria si finirebbe per svuotare di significato siffatto istituto che, com'è noto, è finalizzato al risanamento delle aziende in difficoltà. Risanamento che sarebbe all'evidenza reso impossibile nel caso in cui si ritenesse che l'amministrazione straordinaria integri una causa di esclusione dalle procedure di gara. |