Documentazione del requisito mediante rinvio ad allegato integrativo della dichiarazione

Enrico Zampetti
30 Maggio 2016

Non è falsa la dichiarazione con cui il concorrente attesti il possesso del requisito di cui all'articolo 38, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 e al contempo rinvii ad un'allegata nota integrativa nella quale sono elencate le pregresse risoluzioni intervenute in suo danno. Nel rispetto della ratio sottesa all'obbligatorietà della dichiarazione, il rinvio alla nota integrativa consente infatti alla stazione appaltante di conoscere le pregresse vicende del concorrente e di effettuare le dovute valutazioni del caso.

La sentenza puntualizza alcuni principi in materia di documentazione dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Sebbene si riferisca specificamente al requisito di cui all'art. 38, lett. f), codice del 2006, relativo alla negligenza o malafede nell'esecuzione dell'attività professionale, la pronuncia fornisce delle indicazioni di portate generale che possono estendersi alla documentazione anche degli altri requisiti previsti dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Più esattamente, il caso in esame origina dalla dichiarazione in gara di un concorrente nella quale si dà atto di possedere il requisito rinviando al contempo ad un'allegata nota integrativa dove vengono elencate tutte le pregresse risoluzioni contrattuali intervenute in danno della ditta. Disattendendo la censura di parte ricorrente, la sentenza esclude la falsità della dichiarazione resa argomentando che il possesso del requisito sarebbe stato dichiarato facendo pur sempre espressamente salve le circostanze di fatto elencate nella nota integrativa. In tal modo deve ritenersi pienamente realizzata la ratio sottesa all'obbligatorietà della dichiarazione, che, come noto, è quella di consentire alla stazione appaltante di essere edotta di pregresse vicende, adeguatamente provate, al fine di poter svolgere in merito la propria valutazione discrezionale (TAR Calabria, Raggio Calabria, Sez. I, 19 novembre 2014 n. 705). Nel caso di specie, proprio il fatto che il concorrente abbia elencato e circostanziato tutte le risoluzioni intervenute in suo danno ha consentito alla stazione appaltante di poter valutare quanto dichiarato e di svolgere i dovuti accertamenti.

Dal suo canto, la formula del rinvio ad un allegato integrativo non presenterebbe di per sé nessuna criticità, poiché l'allegato sarebbe pur sempre parte integrante della dichiarazione in cui è espressamente richiamato. Senza peraltro considerare che nel caso di specie il rinvio sarebbe ampiamente giustificato dall'elevato numero degli episodi da documentare e dalla lunghezza delle circostanze di fatto da segnalare.

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