Esclusione dell’offerta economica che indichi un prezzo maggiore rispetto a quello posto a base d’asta

Redazione Scientifica
30 Maggio 2017

Anche in assenza di una esplicita previsione della sanzione dell'esclusione nel caso di un'offerta che sia maggiore rispetto al prezzo posto a base d'asta, occorre considerare...

Anche in assenza di una esplicita previsione della sanzione dell'esclusione nel caso di un'offerta che sia maggiore rispetto al prezzo posto a base d'asta, occorre considerare che il riferimento all'importo, nell'ambito di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seppur fatto con formule vaghe e sibilline, non può che avere il senso di individuare il costo massimo della fornitura, calcolato al lordo dei risparmi derivanti dai ribassi offerti, ossia il prezzo a base d'asta, essendo in via generale preclusa, dall'ordinamento, la possibilità di formulare offerte in aumento.

L'indicazione di un prezzo massimo e le indagini di mercato che ne costituiscono la base, servono ad evitare, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la qualità offerta dall'operatore economico possa divenire fattore così assorbente e prioritario da giustificare, ed anzi imporre, all'amministrazione, un incremento dell'impegno finanziario previsto. Il punto di equilibrio tra qualità prezzo, fulcro del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come disciplinata dal vecchio codice, necessita sempre, coerentemente alla ratio della pubblica gara, che l'amministrazione predeterminazioni il livello massimo di prezzo ed il livello minimo di qualità.

Ove il livello minimo di qualità non sia raggiungibile al prezzo massimo fissato dall'amministrazione, e ciò risulti dimostrato dalla mancata partecipazione alla gara da parte degli operatoti economici, può porsi un problema di correttezza, attendibilità ed attualità dell'indagine di mercato propedeutica, che ben può giustificare una modifica del bando con innalzamento dell'importo a base d'asta, ma non certo giungere a giustificare, in costanza di gara, una deroga al divieto di offerte in aumento.

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