Proposte di Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori

Carmine Genovese
30 Giugno 2016

L'ANAC, dopo aver valutato i contributi degli stakeholders, ha adottato la Proposta di Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori, figura centrale nella fase di esecuzione del contratto. Secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 1, del nuovo codice, il testo dovrà essere definitivamente adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto ministeriale.

Dopo aver aperto le consultazioni e ricevuto i contributi degli stakeholders, l'ANAC ha adottato la Proposta di Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori, figura centrale nella fase di esecuzione del contratto, che verrà ora sottoposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definitiva adozione con decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del nuovo codice, il Direttore dei Lavori, è preposto al “controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto”. Nel contenuto la Proposta di linee guida stabilisce che l'obbligo di adeguata presenza in cantiere debba parametrarsi all'entità e alla complessità dei compiti ad esso attribuiti. La Proposta, che non trova applicazione per gli affidamenti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del nuovo codice, prevede che il Direttore dei Lavori possa sommare anche la funzione di Coordinatore per la sicurezza, purché dotato di adeguata professionalità e competenza. Diverse disposizioni regolano il rapporto con il Rup, improntato ad una forte autonomia di valutazioni, sia per quanto riguarda la possibilità di impartire all'impresa affidataria ordini di servizio sugli aspetti tecnici ed economici del contratto, sia per la competenza a disporre la sospensione dei lavori, sia infine in merito alla tenuta dei documenti contabili. Sono rimesse all'autonomia delle stazioni appaltanti i profili relativi alla consegna dei lavori, ammettendosi anche la possibilità di una consegna parziale, oltre alle conseguenze da ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore, per il quale, in tali casi, restano fermi eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile, ove si tratti di soggetto interno all'amministrazione. La Proposta prevede che vi sia conflitto di interesse quando il direttore abbia svolto anche l'attività di verifica preventiva della progettazione, ex art. 26, comma 7, nuovo codice. Disciplina altresì le varianti, e prevede infine un apposito procedimento per l'iscrizione nei documenti contabili delle riserve, prescrivendo un termine di 10 giorni, decorrenti dall'iscrizione stessa, entro il quale il Direttore dei Lavori deve trasmettere al Rup la propria relazione riservata.