Proposte di Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell’esecuzione

Carmine Genovese
30 Giugno 2016

L'ANAC, dopo aver valutato i contributi degli stakeholders, ha adottato la Proposta di Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'esecuzione, figura centrale nella fase di esecuzione del contratto. Secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 2, del nuovo codice, il testo dovrà essere definitivamente addottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto ministeriale.

Dopo aver aperto le consultazioni e ricevuto i contributi degli stakeholders, l'ANAC ha adottato la Proposta di Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'esecuzione, figura centrale nella fase di esecuzione del contratto, che verrà ora sottoposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definitiva adozione con decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del nuovo codice, Il Direttore dell'esecuzione “provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali”. Nel contenuto la Proposta di linee guida definisce le modalità di nomina – e relative cause di incompatibilità - del Direttore dell'Esecuzione, i rapporti tra tale figura e il Rup, nonché le relative funzioni. Al riguardo la Proposta precisa che l'incarico è di norma ricoperto dallo stesso Rup, e solo ove non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, può individuarlo tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità, già in servizio presso un'amministrazione ovvero ad essa esterni. Il direttore dell'Esecuzione deve accertare la quantità e qualità delle prestazioni effettuate, comunicando al Rup l'esito di tali verifiche. Per quanto riguarda gli ordini di servizio impartiti dal Direttore, esigenze di semplificazione inducono l'Autorità ad eliminare l'obbligo di apposizione del visto da parte del Rup, al quale tuttavia gli stessi atti andranno comunicati. La Proposta precisa altresì che esulano dalle competenze del Direttore la verifica di conformità ed il rilascio del relativo certificato, funzioni affidate ad un diverso soggetto - ovvero ad un'apposita commissione - nominati dalla stazione appaltante. Il certificato di regolare esecuzione, invece, deve essere rilasciato dal Rup entro 30 giorni dalla richiesta del Direttore dell'Esecuzione, ex art. 102, comma 2, nuovo codice. Infine viene previsto un apposito procedimento per la corretta gestione delle varianti, al fine di quantificare i nuovi prezzi delle prestazioni e dei materiali non previsti originariamente nel contratto.