La discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione dei criteri di selezione
30 Giugno 2017
La sentenza si segnala per aver ribadito, anche nella vigenza del nuovo Codice, la distinzione sia concettuale che funzionale tra requisiti di partecipazione e cause di esclusione, nella misura in cui attraverso i primi la stazione appaltante garantisce la partecipazione alla gara delle sole imprese munite di adeguate risorse di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico-finanziaria, nell'interesse specifico alla corretta esecuzione del contratto; mentre le seconde operano indipendentemente dall'interesse alla selezione del miglior contraente possibile e talora anche contro di esso, giacché rispondono a esigenze diverse e parimenti meritevoli di tutela (si pensi all'esclusione disposta, nel rispetto della par condicio, a carico del concorrente che abbia presentato l'offerta oltre i termini previsti, ovvero non abbia regolarizzato l'offerta nei termini assegnati dalla stazione appaltante). Ciò premesso, la sentenza ha ribadito che la determinazione dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice così come la scelta del mezzo di prova per la relativa dimostrazione rappresentano scelte discrezionali, secondo una valutazione che necessariamente appartiene alla stazione appaltante e che la legge condiziona alla natura, entità, importanza delle prestazioni richieste all'appaltatore. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza ha altresì chiarito l'inammissibilità del ricorso laddove il provvedimento di esclusione dalla gara derivi dalla piana applicazione di una clausola della legge di gara che non sia stata tempestivamente impugnata. |