Sul contenuto delle referenze bancarie

30 Giugno 2017

La sentenza evidenzia che il Codice dei contratti del 2006 non stabilisce un contenuto specifico per la validità delle referenze bancarie. Il Collegio precisa tuttavia che l'istituto bancario che sia in possesso delle necessarie informazioni, anche desumibili dai movimenti bancari, deve dare atto della qualità dei rapporti in atto con le società di cui riferisce, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti.

La sentenza si segnala per aver approfondito il contenuto richiesto per la validità delle referenze bancarie, in una gara regolata dal Codice del 2006, ma con considerazioni che possono estendersi anche all'attuale contesto normativo.

In particolare, nella vigenza del Codice del 2006 la disposizione che regolava la fattispecie è l'art. 41, che, pur richiedendo la dimostrazione da parte dei concorrenti dei requisiti di capacità economica rispetto all'appalto, non stabiliva che le referenze bancarie dovessero avere requisiti particolari.

La sentenza ha anzitutto richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi devono dare atto della qualità dei rapporti in atto con le società, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5704/2015; sez. IV, n. 854/2016; sez. V, n. 1168/2015 e n. 108/2016).

Nello specifico, il Collegio ha ritenuto sufficiente e conforme a quanto richiesto dalla lex specialis la referenza rilasciata da un istituto di credito dal seguente tenore «la società ha iniziato il rapporto con il nostro Istituto nel mese di luglio 2007, richiedendo un affidamento tuttora in corso di validità. In questi anni il rapporto ha avuto un andamento regolare e questo ci consente di esprimere una valutazione positiva dell'azienda e dei suoi esponenti». In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che simile dichiarazione, seppur sintetica, fosse conforme alla legge e alla normativa di gara.

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