Nessun risarcimento nel caso di necessaria rivalutazione delle offerte conseguente a giudicato

Angelica Cardi
30 Agosto 2016

L'annullamento dell'aggiudicazione definitiva per l'illegittima mancata esclusione dell'offerta di un concorrente comporta, alla luce del metodo utilizzato per la valutazione delle offerte tecniche, che la Commissione di gara debba procedere ad una nuova valutazione delle offerte con l'attribuzione di nuovi punteggi. Conseguentemente, deve escludersi il nesso di causalità tra l'illegittimità dell'atto lesivo e il danno lamentato, permanendo per l'Amministrazione, dopo l'annullamento dell'atto illegittimo in sede giurisdizionale, un ambito di apprezzamento discrezionale in ordine al soddisfacimento dell'interesse pretensivo e restando impregiudicata la possibilità di una legittima diversa determinazione.

La società ricorrente, collocata al secondo posto in graduatoria, impugnava dinanzi al TAR Lazio l'aggiudicazione definitiva; in particolare, la società denunciava l'illegittimità della mancata esclusione dell'offerta della società aggiudicatrice.

Il Collegio accoglieva in parte il ricorso ma rigettava la domanda di risarcimento del danno in considerazione dell'insussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'atto lesivo e il danno.

Il quesito sottoposto al Collegio attiene all'individuazione dei presupposti necessari al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva.

L'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale; è necessario, infatti, che il giudice verifichi la sussistenza di un evento dannoso, l'ingiustizia del danno in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, la riconducibilità dell'evento dannoso, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A. e l'imputabilità dell'evento dannoso alla P.A. anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa (TAR Friuli Venezia-Giulia, Trieste, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 326).

In aggiunta agli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria suddetti, in tema di interessi pretensivi, il risarcimento può essere attribuito solamente ove sia possibile provare il conseguimento del bene della vita correlato all'interesse leso, mentre deve essere negato laddove l'oggetto della posizione giuridica azionata attenga non ad un bene già esistente nel patrimonio giuridico del ricorrente, ma alla possibilità di ottenerlo per il tramite l'esercizio del potere discrezionale amministrativo. In tal caso la tutela del ricorrente non può che avvenire sul piano ripristinatorio, con la riattivazione del potere amministrativo da esercitarsi secondo i criteri stabiliti dal giudice (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 884; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 185; Cons. St., Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2138).

Ciò posto, il Collegio, in considerazione del fatto che, dopo l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, permane in capo all'Amministrazione un ambito di apprezzamento discrezionale in ordine al soddisfacimento dell'interesse pretensivo che lascia impregiudicata la possibilità di una legittima diversa determinazione, esclude la ricorrenza di un elemento costitutivo dell'azione risarcitoria, ovvero del nesso di causalità tra l'illegittimità dell'atto lesivo e il danno lamentato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.