I requisiti di capacità tecnica e professionale relativi allo svolgimento di pregressi servizi di progettazione

Redazione Scientifica
30 Novembre 2016

Ai sensi dell'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010...

Ai sensi dell'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, lo svolgimento in favore di un committente privato di un pregresso servizio di progettazione, che sia debitamente comprovato dal relativo contratto nonché dalle conferenti fatture, oppure dai certificati di regolare esecuzione, costituisce indice adeguato della capacità tecnica richiesta a prescindere dal dato successivo della realizzazione o meno delle opere ad essa conseguenti, di cui non si richiede venga fornita dimostrazione.

Del resto, una volta riconosciuta la possibilità di spendere nelle gare pubbliche anche la professionalità acquisita nel settore delle committenze private, è del tutto logico che la valutazione in ordine all'effettiva corretta esecuzione dell'incarico progettuale competa al medesimo committente che lo ha remunerato, senza che rilevi l'utilizzo successivo del progetto stesso da parte di quest'ultimo (Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 692).

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