Misure equivalenti in materia di gestione ambientale

Redazione Scientifica
28 Novembre 2016

L'art.44 d.lgs. n. 163 del 2006, là dove ammette «altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale»...

L'art. 44 d.lgs. n. 163 del 2006, là dove ammette «altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale», dev'essere interpretato come espressivo di un canone generale di equivalenza, proporzionalità e alternatività, che impone di giudicare valide anche attestazioni non esattamente conformi alle regole delle procedure di certificazione standardizzate, purché, ovviamente, idonee a comprovare la qualità ambientale del prodotto (soprattutto nei casi in cui la lex specialis non prescrive alcun formalismo nell'allegazione delle DAP).

ID. Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4995

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