Sul regime di operatività (anche intertemporale) del nuovo rito superspeciale

Redazione Scientifica
28 Novembre 2016

Il termine di per la proposizione per l'appello cui fa riferimento l'art. 120, comma 6-bis, c.p.a...

Il termine di per la proposizione per l'appello cui fa riferimento l'art. 120, comma 6-bis, c.p.a. si riferisce, evidentemente, alle sole impugnazioni delle decisioni pronunciate nell'ambito del rito “superspeciale” introdotto dall'art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016.

Le regole procedurali dettagliate al comma 6-bis dell'art.120 c.p.a. descrivono, infatti, un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni e delle esclusioni, nei casi meglio definiti al comma 2-bis, ed esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale, sicché la previsione del termine breve (asseritamente inosservato) per la proposizione dell'appello si inserisce (anch'essa) nel predetto regime procedurale, nel senso che deve intendersi operativa solo al suo interno e, quindi, per la sola impugnazione di sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti ai sensi del combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell'art.120 c.p.a. [nella fattispecie all'esame del Collegio, il ricorso di primo grado non è stato “amministrato” con le regole procedurali del rito “superspeciale” in questione, anche perché il ricorso è stato notificato prima dell'emanazione del d.lgs. n. 50 del 2016 e la sentenza è stata (addirittura) assunta in decisione lo stesso giorno della sua entrata in vigore, per concludere che il presente giudizio di appello deve intendersi estraneo al perimetro applicativo della prescrizione relativa alla sua valida e tempestiva introduzione].

L'operatività del rito “superspeciale” è circoscritta al solo gravame dei provvedimenti che determinano l'ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura (Cons. St., Sez, III, 27 ottobre 2016, n.4528).

Il legislatore del 2016 si è fatto espressamente carico delle questioni di diritto transitorio e le ha chiaramente risolte scegliendo e utilizzando (tra quelle astrattamente disponibili) l'opzione dell'ultrattività, mediante, cioè, la previsione generale che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo “Codice”, e, quindi, dopo il 19 aprile 2016, e il rinvio a disposizioni speciali e testuali di un diverso regime di transizione (art.216, comma 1); pertanto anche il rito processuale “superspeciale” di cui all'art. 204 del d.lgs. cit. si applica alle impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni relative a procedure bandite dopo l'entrata in vigore del codice degli appalti del 2016.

ID. Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4995

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