Revoca dell’aggiudicazione: condizioni e presupposti

Redazione Scientifica
30 Novembre 2016

Mentre la revoca dell'aggiudicazione definitiva resta impraticabile dopo la stipula del contratto d'appalto...

Mentre la revoca dell'aggiudicazione definitiva resta impraticabile dopo la stipula del contratto d'appalto, dovendo utilizzarsi, in quella fase, il diverso strumento del recesso come chiarito dall'Adunanza Plenaria con la decisione in data 29 giugno 2014, n.14, prima del perfezionamento del documento contrattuale l'aggiudicazione è pacificamente revocabile, in forza dei principi ed in base ai presupposti di cui all'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990; inoltre, a differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto rimosso d'ufficio, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-quinquies, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente.

La revoca di un'aggiudicazione definitiva deve tener conto delle esigenze connesse alla tutela del legittimo affidamento ingenerato nel privato danneggiato dalla revoca e all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto originario, nonché, più in generale, alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, non essendo sufficiente un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario.

Quando si appunta sulle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, il ripensamento dell'Amministrazione, per legittimare il provvedimento di ritiro dell'aggiudicazione, deve fondarsi sulla sicura verifica dell'inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura, posto che le Amministrazioni pubbliche devono preliminarmente verificare le proprie esigenze, poi definire, coerentemente con gli esiti dell'anzidetta analisi, gli elementi essenziali del contratto e, solo successivamente, indire una procedura di affidamento avente ad oggetto la prestazione già individuata come necessaria.

L'aggiudicazione della gara a un'impresa che ha diligentemente confezionato la sua offerta in conformità alle prescrizioni della lex specialis può essere validamente rimossa, con lo strumento della revoca, solo nell'ipotesi eccezionale in cui una rinnovata istruttoria ha rivelato l'assoluta inidoneità della prestazione inizialmente richiesta dalla stessa Amministrazione a soddisfare i bisogni per i quali si era determinata a contrarre, non essendo sufficiente un mero ripensamento circa il grado di satisfattività della prestazione messa a gara, anche perché diversamente si finirebbe per consentire l'indebita alterazione delle regole di imparzialità e di trasparenza che devono presidiare la corretta amministrazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, con inaccettabile sacrificio dell'affidamento ingenerato nelle imprese concorrenti circa la serietà e la stabilità della gara, ma anche con un rischio concreto di inquinamento e di sviamento dell'operato delle stazioni appaltanti.

La generica affermazione circa il non allineamento dell'oggetto della fornitura gara “alle attuali esigenze di risultato clinico, come da istruttoria agli atti gara”, assunta a fondamento della revoca, si rivela del tutto inidonea a legittimare il provvedimento di ritiro dell'aggiudicazione, nella misura in cui non risulta fondata sull'allegazione della sopravvenuta verifica di carenze funzionali dell'oggetto della fornitura messo a gara e, cioè, dell'incapacità di quest'ultimo di assolvere la funzione clinica per cui era stata bandita la procedura, ma solo su una incerta valutazione della maggiore efficacia di apparecchi dotati di diverse caratteristiche tecniche.

La revoca dell'aggiudicazione deve essere preceduta dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'impresa destinataria dell'atto di ritiro dell'aggiudicazione, perché deve essere assicurata la partecipazione dell'impresa aggiudicataria, onde consentirle di tutelare adeguatamente, in sede procedimentale, la posizione qualificata validamente acquisita, per mezzo della necessaria osservanza della prescrizione di cui all'art.7 l. n. 241 del 1990.

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