Appalti pubblici di lavori nel settore dei beni culturali: il Parere del CdS sullo schema di Regolamento ex art. 146, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
31 Gennaio 2017
Il 30 gennaio 2017, il Consiglio di Stato ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Parere reso dalla Commissione Speciale appositamente istituita (Adunanza, 9 gennaio 2017, n. 2263), sullo schema di Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali. Il suddetto Regolamento è stato predisposto in base all'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, (richiamato anche dagli articoli 147, comma 1, 148, comma 7, e 150, comma 2 dello stesso Codice) e dovrà essere adottato dal MiBACT di concerto con il MIT. La Commissione ha evidenziato che il Regolamento esaminato persegue “l'obiettivo di raccogliere in un testo normativo unitario ed organico la “disciplina speciale” per gli appalti di lavori riguardanti i beni culturali” e mutua, in buona parte, la previgente disciplina regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 207 del 2010 e nel D.M. n. 294 del 2000, ponendosi “in continuità con la disciplina previgente, salvi limitati aggiornamenti”. Come primo rilievo generale, la Commissione ha segnalato al Ministero che, per garantire una migliore organicità della disciplina, occorre considerare “l'attuazione – se non contestuale, almeno coordinata – anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali” (come l'articolo 25, comma 2, sull'elenco degli istituti archeologici qualificati per le indagini archeologiche preliminari) e la reintroduzione della disciplina attuativa della figura del “restauratore” e del “collaboratore restauratore”, essenziale per “l'attuazione delle norme in esame” (contenuta nel soprarichiamato D.M. del 2000 e “superata (sia pure solo a livello primario)” dall'art. 182 del Codice dei beni culturali). La Commissione speciale ha inoltre colto l'occasione per fornire un monito, di carattere generale, relativo alla produzione degli atti normativi di rango secondario, segnalando la necessità di evitare l'introduzione di disposizioni che siano ripetitive della fonte primaria, peraltro sostituibili “con un mero richiamo dell'articolo del nuovo Codice a cui si intende dare attuazione”. Il Parere ha infatti evidenziato che la “clonazione di una norma primaria in una fonte di rango secondario”: (i) “è contraria ai canoni di semplificazione” stabiliti dalla l.delega n. 11 del 2016; (ii) “rende caotico il quadro regolatorio complessivo e ne rende quindi difficoltosa la ricostruzione da parte degli operatori del settore e degli interpreti”; (iii) potrebbe vanificare “l'abrogazione della norma primaria disposta da successivi interventi legislativi sul Codice (peraltro frequenti, come l'esperienza del previgente Codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, insegna), se questi non dispongano contestualmente l'abrogazione della corrispondente linea guida”; (iv) se “nella migliore delle ipotesi potrebbe ingenerare negli interpreti e operatori di settore incertezze nella ricostruzione del quadro regolatorio della materia; per contro, nei casi in cui l'antinomia non sia superabile sul piano interpretativo, i contrasti venutisi a determinare tra i due livelli regolatori potrebbe determinare l'illegittimità della fonte subordinata, vale a dire delle linee guida in esame”. Lo schema di Regolamento trasmesso dal MiBACT, è composto da 28 articoli specificatamente esaminati dalla Commissione speciale, ed è suddiviso in sei Titoli: - Titolo I (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3; - Titolo II (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi: Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13; - Titolo III (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi: Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22; - Titolo IV (Somma urgenza), comprendente l'articolo 23; - Titolo V (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26; - Titolo VI (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28. |