Informativa antimafia e conseguente recesso dal contratto: non si applicano i termini processuali previsti per il rito speciale appalti

Carmine Nuzzo
31 Gennaio 2017

In caso di impugnazione dell'informativa antimafia e del conseguente necessitato recesso della stazione appaltante, sorge il problema dell'applicabilità o meno alla fattispecie del rito speciale in materia di contratti pubblici, specialmente riguardo ai termini processuali previsti dagli artt. 119 e 120 c.p.a.

La pronuncia riguarda un'ipotesi di informativa antimafia seguita dal recesso della stazione appaltante dal contratto con un Consorzio di imprese ancora in esecuzione. In particolare, la sentenza affronta diverse questioni, tra cui, sotto il profilo strettamente processuale, quello del rito applicabile in caso di impugnazione congiunta dell'informativa antimafia e del conseguente recesso dal contratto previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011. Viene in questione, cioè, l'assoggettabilità o meno dell'anzidetta fattispecie al rito speciale in materia di appalti previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a. La disciplina dei termini processuali, certamente più stringenti rispetto al rito ordinario, potrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso, sia principale che incidentale, ovvero delle impugnazioni, sia in via principale che incidentale, per decorso del termine di decadenza. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l'appellante principale sosteneva l'inammissibilità dell'appello incidentale, sull'assunto che detto appello era stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza appellata.

Sul punto, si potrebbe sostenere, come ha fatto la parte appellante, la tesi di una parte della giurisprudenza secondo cui il rito speciale in materia di appalti trova applicazione, secondo una certa interpretazione del dato normativo, a tutti i giudizi in cui si faccia questione della legittimità di un atto afferente ad una procedura di gara. Si valorizzerebbe l'espressione “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento” contenuta nell'art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, seguendo un diverso percorso argomentativo, ritiene che, in caso di impugnazione di un'informativa antimafia e del conseguente recesso, non possa trovare applicazione il rito speciale in materia di contratti pubblici.

A sostegno, si afferma che l'informativa antimafia rappresenta sempre e comunque un atto afferente alle procedure di selezione del contraente pubblico, per il fatto che ha natura “trasversale”, ma ciò non è sufficiente ai fini dell'applicazione del rito speciale appalti. Per vero, infatti, l'interpretazione letterale del dato positivo non può che condurre alla conclusione che il rito speciale previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a. trovi applicazione solo quando ad essere impugnato sia un atto della procedura di gara, un atto che costituisca esercizio o mancato esercizio del potere di scelta del contraente.

Nel caso del combinato informativa antimafia-recesso, la procedura pubblicistica di gara è esaurita. In altri termini, informativa prefettizia e recesso non sono atti afferenti alla procedura di gara. Questa è la mera occasione del recesso, che tra l'altro non è da sola sufficiente, in quanto necessita dell'ulteriore elemento dell'informativa antimafia.

Infine, la decisione si spiega se si tiene conto che il recesso è un potere vincolato pubblicistico che consegue alla valutazione compiuta a monte dall'Autorità prefettizia.

Pertanto, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dall'appellata, in quanto, in applicazione del rito ordinario, il termine per impugnare è quello di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.