Conclusioni dell’Avvocato generale in tema di parità di trattamento nella valutazione delle offerte

11 Marzo 2016

L'art. 53, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE (e successive modifiche) deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rendere noto ai potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, il metodo di valutazione delle offerte adottato per esaminare il grado di rispondenza ai criteri di aggiudicazione...

L'art. 53, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE (e successive modifiche) deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rendere noto ai potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, il metodo di valutazione delle offerte adottato per esaminare il grado di rispondenza ai criteri di aggiudicazione, purché tale metodo, adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma prima dell'apertura delle stesse: non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la ponderazione relativa di tali criteri, come esposti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; non contenga elementi che avrebbero potuto influire su tale preparazione; non sia stato adottato tenendo conto di elementi che avrebbero potuto avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno degli offerenti.

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