È legittima la composizione della Commissione giudicatrice anche qualora l’esperienza professionale dei singoli componenti non copra tutti gli aspetti della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente

31 Marzo 2016

Il requisito dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, richiesto dall'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, non impone che la professionalità di ciascun componente della Commissione debba riguardare ogni aspetto oggetto della gara, ben potendosi integrare reciprocamente le competenze dei diversi commissari, purché ciò si rilevi sufficiente ed adeguato a consentire in definitiva la corretta e completa valutazione delle offerte presentate dai concorrenti.

La pronuncia ha ritenuto infondata la censura mossa da un'impresa avverso il provvedimento di esclusione da una procedura, con la quale si deduceva la violazione dell'art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006, in ragione del ritenuto difetto di adeguata esperienza professionale dei commissari rispetto alla valutazione dei progetti tecnici presentati dai partecipanti.

Il Collegio ha, infatti, chiarito che il requisito dell'esperienza previsto dal comma 2 del citato art. 84 deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze frequentemente richieste ai commissari con riferimento alla complessiva prestazione da affidare; il requisito deve, pertanto, essere valutato non già prendendo in considerazione “secondo un approccio formale e atomistico” le strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione contenuti nel bando di gara, bensì considerando, “secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata”, anche le professionalità che sono necessarie a valutare le esigenze dell'Amministrazione, cui tali criteri sono funzionalmente preordinati, e i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi sono destinati ad incidere.

Più specificamente, la decisione esclude che sia obbligatorio che l'esperienza professionale di ciascun commissario si riferisca a tutti i profili oggetto della procedura, in quanto le professionalità dei diversi componenti della Commissione possono integrarsi reciprocamente, così da completare ed arricchire l'insieme delle conoscenze della stessa, sempre che questa risulti idonea, nel complesso, a svolgere correttamente le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203).

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