Giurisdizione del giudice amministrativo in merito all’accertamento (incidentale) della regolarità del d.u.r.c.
31 Marzo 2017
La Corte di Cassazione, conformemente al suo prevalente orientamento, riconosce la cognizione del giudice amministrativo sull'accertamento circa la regolarità del d.u.r.c., quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara, atteso che il suddetto documento inerisce al procedimento amministrativo di aggiudicazione dell'appalto: la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo perché è costui competente a sindacare la decisione della stazione appaltante inerente alla sussistenza o meno di un requisito utile a partecipare ad una procedura di affidamento di un contratto. Così statuendo, la Corte ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva, invece, negato la propria giurisdizione sul presupposto che le vicende sui contenuti sostanziali e sui vizi procedimentali nella formazione del d.u.r.c. non possano essere valutate dal giudice amministrativo bensì ricadrebbero nella giurisdizione del giudice ordinario competente a conoscere della materia previdenziale. Invero, l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di d.u.r.c. negativo) può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento alla certificazione chiesta dall'operatore economico e non anche al d.u.r.c. richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini della partecipazione alla gara d'appalto. Tuttavia, il giudice amministrativo, in forza dell'art. 8 c.p.a., può accertare incidentalmente la regolarità della suddetta certificazione: ne consegue che gli accertamenti compiuti sul punto avrebbero efficacia esclusivamente con riferimento alla controversia sugli atti di gara ma non interferirebbero con i rapporti tra impresa ed ente previdenziale. |