Giurisdizione del giudice ordinario sui servizi di natura commerciale, pur se svolti in area demaniale

31 Marzo 2017

Non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., la controversia relativa alla procedura selettiva avente ad oggetto l'affidamento in sub-concessione di un'area all'interno del sedime aereoportuale per lo svolgimento di attività di distribuzione automatica di bevande e snack a favore dei lavoratori e dei passeggeri dell'aeroporto. Trattasi di servizio meramente eventuale rispetto alle operazioni svolte a terra e propedeutiche al trasporto, rientrante tra quelli di natura commerciale che, seppur svolti all'interno di area demaniale, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza in commento chiarisce l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in merito alle controversie vertenti su procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture svolte da soggetti comunque tenuti ad applicare le regole della procedura ad evidenza pubblica.

Il caso trae spunto dall'avvenuto affidamento, da parte dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., in esito alla procedura selettiva indetta con avviso commerciale, della sub-concessione di aree all'interno del sedime aeroportuale, da destinare all'attività, non in esclusiva, di distribuzione automatica di bevande e snack a favore dei lavoratori e dei passeggeri dell'Aeroporto.

La sottoposizione della procedura al regime pubblicistico stabilito dal codice degli appalti discende unicamente dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante, non rilevando, invece, l'eventuale riferimento compiuto da quest'ultima alle regole del procedimento ad evidenza pubblica nell'atto d'indizione della gara.

Nel caso di specie, osserva il giudice amministrativo, risulta potenzialmente soddisfatto il requisito soggettivo, in quanto la società Aeroporto, partecipata interamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia, può essere annoverata fra le “imprese pubbliche” e quindi tra gli “enti aggiudicatori” di cui al codice degli appalti.

Pare invece mancare il requisito oggettivo. Ciò in quanto l'affidamento in sub-concessione di un'area all'interno del sedime aereoportuale, per lo svolgimento di attività di distribuzione automatica di bevande e snack a favore dei lavoratori e dei passeggeri dell'aeroporto, rappresenta un'attività non necessaria nel conteso delle operazioni di assistenza a terra, propedeutiche al trasporto. Trattasi, invece, di servizi di natura commerciale che, pur se svolti in un'area di pertinenza aeroportuale ad uso esclusivo di privati, sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo cui l'Amministrazione concedente resti estranea, «non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile» (Cass. SS. UU. n. 7663 del 2016).

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