ANAC: parere sulla normativa richiesto da Consip per la gara per i servizi di pulizia nelle scuole (cd. “Scuole belle”)

Redazione Scientifica
31 Marzo 2017

Si pubblica il testo della Delibera ANAC, 29 marzo 2017, n. 296 che contiene il parere sulla normativa (artt. 38, comma 1, let. f) d.lgs. 163/2006 e 80, comma 1, let. c) d.lgs. 50/2016) richiesto da Consip in ordine alla partecipazione del Consorzio CNS e di Manutencoop Facility Management s.p.a. a gare successive alla “gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione”, in relazione alla quale l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha accertato, a carico delle suindicate imprese, la realizzazione di una intesa anticoncorrenziale, con provvedimento n. 25802 delle 22 dicembre 2015, confermato dal TAR Lazio.

Si pubblica il testo della Delibera ANAC, 29 marzo 2017, n. 296 che contiene il parere sulla normativa (artt. 38, comma 1, let. f) d.lgs. 163/2006 e 80, comma 1, let. c) d.lgs. 50/2016) richiesto da Consip in ordine alla partecipazione del Consorzio CNS e di Manutencoop Facility Management s.p.a. a gare successive alla “gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione”, in relazione alla quale l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha accertato, a carico delle suindicate imprese, la realizzazione di una intesa anticoncorrenziale, con provvedimento n. 25802 delle 22 dicembre 2015, confermato dal TAR Lazio.

L'Autorità ha concluso che: "E' demandata alla stazione appaltante la potestà di valutare il possesso del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 38 d.lgs. 163/2006 e, quindi, la gravità degli illeciti professionali commessi dall'impresa, al fine di stabilire ex ante se il comportamento tenuto dalla stessa sia tale da far venir meno il requisito dell'affidabilità ad assumere le obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione della gara.

La disciplina recata dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, in relazione al c.d. grave illecito professionale, introduce nel quadro delle cause di esclusione rilevanti novità che incidono in maniera sostanziale sulle modalità con le quali la stazione appaltante è chiamata a valutare l'affidabilità professionale del concorrente. Sulla base della disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016, le previsioni dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non trovano applicazione alle gare indette prima della sua entrata in vigore, le quali restano disciplinate dal d.lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento attuativo".

Di seguito il Comunicato Stampa diffuso sul sito dell'ANAC:

Il Consiglio dell'Anac si è espresso nella seduta del 29 marzo sulle gare “Facility management 4” e “Scuole belle”

In data 29 marzo il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione si è espresso su una richiesta di parere da parte di Consip spa in merito alla procedura da seguire relativamente alla gara “Facility management 4”, oggetto di una nota indagine giudiziaria. La richiesta di parere riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate. L'Anac, dopo aver precisato che l'articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l'emissione di provvedimenti in autotutela. Spetta dunque a Consip stabilire se i fatti contestati dall'autorità giudiziaria possano motivare l'esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara.

Sempre in data 29 marzo il Consiglio dell'Autorità ha affrontato anche un'altra richiesta di parere giunta da Consip, relativa alla possibilità di partecipare a gare successive a quella per i servizi di pulizia nelle scuole (cd. “Scuole belle”) da parte delle imprese sanzionate per intesa anticoncorrenziale dall'Agcm col provvedimento n. 25802/2015. L'Anac, con una lunga e articolata motivazione, ha affrontato varie questioni che riguardano la configurabilità del cosiddetto illecito professionale previsto dal dlgs. 163/2006 (articolo 38, la lettera f) e su delicati profili di carattere inter-temporale connessi all'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.