Il rito speciale in materia di contratti pubblici si applica anche agli affidamenti in house

31 Maggio 2017

Anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono soggette al rito speciale di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione. L'affidamento in questione è infatti pur sempre espressione di potestà autoritativa della P.A., manifestatasi nelle forme del procedimento amministrativo cui quest'ultima è soggetta in via generale nell'esercizio dei suoi poteri, ancorché con modalità semplificate.

La sentenza afferma che il rito speciale in materia di contratti pubblici si applica anche alle impugnazioni di affidamentiin house.

A tali conclusioni il Collegio giunge innanzitutto rilevando che il concetto di «procedure», richiamato dagli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 c.p.a. comprende tutta l'attività della Pubblica Amministrazione, anteriore alla stipula del contratto, che si manifesta attraverso atti autoritativi e nelle forme tipiche del procedimento amministrativo.

Alla luce di tale considerazione, quindi, anche l'affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture ad un ente in house deve ritenersi riconducibile al concetto di «procedure» di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a.: anch'esso è infatti espressione della presupposta potestà autoritativa della P.A., manifestatasi nelle forme del procedimento amministrativo cui quest'ultima è soggetta in via generale nell'esercizio dei suoi poteri, ancorché con modalità estremamente semplificate.

In secondo luogo, la sentenza evidenzia come l'assoggettamento al rito speciale degli affidamenti “in house” discenda altresì da ragioni logiche e di complessiva coerenza normativa del sistema. In particolare, si osserva che, tra gli ampi poteri riconosciuti al giudice ai sensi degli artt. 120-124 c.p.a., vi è quello di dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato sulla base del provvedimento autoritativo di affidamento, incidendo così sul rapporto negoziale instaurato “a valle” di quest'ultimo. Qualora si ritenesse inapplicabile il rito speciale, quindi, risulterebbero immuni dal rischio di declaratoria giurisdizionale di inefficacia «proprio gli affidamenti connotati maxime dalla violazione del principio generale, di matrice anche europea, dell'evidenza pubblica».

Il Collegio sottolinea infine come sia proprio il carattere antitetico dell'in house providing rispetto all'attività contrattuale della P.A. manifestatasi attraverso i moduli dell'evidenza pubblica e la correlata esigenza di reazione alle violazioni più conclamate dei principi generali in materia a giustificare l'assoggettamento al rito speciale ex artt. 120-124 c.p.a. In altri termini, laddove si suppone che si sia consumata la violazione dell'evidenza pubblica – non può che applicarsi il giudizio previsto per questo settore di attività dell'Amministrazione, come del resto si ritiene nel caso, meno grave, di scorretto utilizzo dei modelli dell'evidenza pubblica medesima. Per tali ragioni, conclude il Consiglio di Stato, sia nel caso di cui si contesti l'an dell'affidamento diretto, sia nelle ipotesi in cui si contestino le relative modalità, il rito applicabile risulta sempre quello individuato sulla base del settore di attività della Pubblica Amministrazione.

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