Saul Monzani
Saul Monzani
21 Maggio 2020

L'accordo quadro è definito dall'art. 3, comma 1, lett. iii) Codice dei contratti pubblici come un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; il successivo art. 54 ne contiene la disciplina, in attuazione dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

L'accordo quadro è definito dall'art. 3, comma 1, lett. iii), Codice dei contratti pubblici come un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; il successivo art. 54 ne contiene la disciplina, in attuazione dell'art. 33 direttiva 2014/24/UE.

Per i settori speciali, il ricorso all'accordo quadro è regolato dall'art. 51 direttiva 2014/25/UE e, sul fronte interno, dal comma 6 dell'art. 54 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi, indicati nei documenti di gara, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso, ferma restando la parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo e l'impossibilità di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del Codice stesso o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

L'istituto in esame, pur non molto utilizzato fin ad ora, risponde ad una logica di stretta attualità nell'ambito dell'ordinamento comunitario e nazionale in materia di contratti pubblici, ovvero quella relativa alla necessità di favorire la «aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici al fine di ottenere economie di scala...concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo» (considerando n. 59, direttiva 2014/24/UE).

Sul fronte comunitario, si è registrato che «nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze» (considerando n. 69, direttiva 2014/24/UE), così che è stata prevista la possibilità per gli Stati membri, ad esempio, di acquistare forniture e/o servizi mediante una centrale di committenza (art. 37, direttiva 2014/24/UE) o di effettuare occasionalmente appalti in maniera congiunta (art. 38, direttiva 2014/24/UE).

Nel nostro ordinamento nazionale, tale tendenza è parimenti presente e chiaramente testimoniata, di recente, dal disposto di cui all'art. 37 Codice dei contratti pubblici che obbliga le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione, a ricorrere, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture di importo superiore alle sogle stabilite dal Codice stesso, a una centrale di committenza ovvero aggregandosi con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Il legislatore comunitario, nella nuova direttiva, ha preso atto che l'accordo quadro costituisce una tecnica di selezione ed aggiudicazione efficiente, procedendo, pertanto, a precisarne alcuni aspetti allo scopo di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di «beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell'ambito di accordi quadro conclusi con più operatori e in cui sono riportati tutti i termini», pur essendo ribadito che «non si dovrebbe ricorrere ad accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza» (considerando n. 61 direttiva 2014/24/UE).

A tale scopo, è previsto che la durata di un accordo quadro non possa superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati con particolare riferimento all'oggetto dell'accordo stesso (art. 33, par. 1, dir. 2014/24/UE; art. 54, comma 1, Codice dei contratti pubblici), mentre l'art. 51, comma 2, direttiva 2014/25/UE prevede, con riferimento ai settori speciali, una durata massima di otto anni (così prevede anche l'art. 54, comma 1, Codice dei contrati pubblici).

La procedura

Nel caso dell'accordo quadro, la prima fase riguarda la selezione di uno o più operatori, sulla base di una delle procedure di scelta del contraente previste a livello comunitario e nazionale, mentre la seconda, che è meramente eventuale, consiste nella riapertura di un confronto competitivo tra gli operatori facenti parte dell'accordo quadro.

In particolare, l'accordo quadro può essere concluso con un solo operatore (c.d. accordo quadro "monofornitore"), nel qual caso gli appalti di cui all'accordo sono aggiudicati allo stesso sulla base delle condizioni ivi determinate, senza alcuna possibilità di apportare modifiche sostanziali, fatto salvo che l'Amministrazione possa consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro chiedendogli, se necessario, di completare la sua offerta.

Altrimenti, l'accordo quadro può essere concluso con più operatori economici (accordo quadro c.d. "multifornitore").

In tal caso, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori sarà chiamato ad effettuare tale prestazione (accordo quadro "c.d. completo"), gli appalti sono aggiudicati sulla base delle condizioni di cui all'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo (art. 33, par. 4, lett. a), direttiva 2014/24/UE; art. 54, comma 4, lett. a), Codice contratti pubblici).

Ciò significa che l'amministrazione aggiudicatrice, nella fattispecie in esame, può procedere a richiedere i lavori, servizi, forniture oggetto dell'accordo all'operatore determinato in base a criteri oggettivi e secondo i termini già stabiliti.

In alternativa, sempre nel caso in cui l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, è possibile promuovere la celebrazione di una “mini-gara” tra gli operatori facenti parte dell'accordo (considerando n. 61, direttiva 2014/24/UE), ovvero, in altri termini, la riapertura del confronto competitivo (art. 33, par. 4, lett. b), direttiva 2014/24/UE; art. 54, lett. b), Codice dei contratti pubblici), purchè tale eventualità sia esplicitata nei documenti di gara per l'accordo quadro.

In particolare, questi ultimi devono stabilire criteri oggettivi circa la scelta dell'amministrazione di procedere all'acquisizione alle condizioni di cui all'accordo quadro oppure tramite riapertura del confronto, nonchè devono precisare quali condizioni possono essere soggette alla predetta riapertura della competizione.

Tali condizioni potranno riguardare, ad esempio, la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa l'esigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o l'evoluzione del livello dei prezzi rispetto ad un indice prestabilito (considerando n. 61, direttiva 2014/24/UE).

Diversamente, qualora l'accordo quadro non contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione richiesta (c.d. accordo quadro "incompleto"), esso viene eseguito riaprendo necessariamente il confronto competitivo tra gli operatori partecipanti (“mini-gara”).

Il confronto competitivo, se riaperto nei termini appena illustrati, si basa sulla medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, eventualmente precisate e, se del caso, su altre condizioni indicate nei documenti di gara, secondo la procedura che, sul fronte comunitario, è prevista, ora, dall'art. 33, comma 5, direttiva 2014/24/UE, nonchè dal comma 5 dell'art. 54 del Codice dei contratti pubblici.

Tale procedura prevede, in primo luogo, che le amministrazioni aggiudicatrici, per ogni appalto da aggiudicare, consultano per iscritto gli operatori economici in grado di realizzarlo; dopodichè, viene fissato un termine per presentare l'offerta per iscritto, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; ed infine, previa valutazione di quest'ultima sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro, si procede all'aggiudicazione al migliore offerente.

Orientamenti a confronto

Secondo un orientamento, prevedendo la fissazione dell'elemento del prezzo, la possibilità di ricorso all'istituto dell'accordo quadro ne risulterebbe "ingessata", in quanto, così facendo, si escluderebbe la possibilità di stipulare un accordo quadro al fine di individuare semplicemente delle liste di esecutori di opere, di fornitori o di prestatori di servizi, lasciando alla fase della stipulazione dei singoli contratti la fissazione del prezzo.

Diversamente, partendo dall'interrogativo relativo a che tipo di situazione si consegua con l'aggiudicazione dell'accordo quadro, qualora siano coinvolti più operatori e si proceda a riaprire il confronto competitivo nella seconda fase, si è finito per ricondurre la funzione dell'istituto in esame, tra le altre, a quella di creare una sorta di albo fornitori, a cui successivamente la stazione appaltante si può rivolgere per soddisfare le prioprie esigenze, o, comunque, di predisporre una rosa di candidati la cui qualificazione è già stata accertata a monte di ogni singola gara d'appalto, con l'ulteriore considerazione per cui gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo potrebbero non concludere alcun contratto, risolvendosi, in tal caso, l'aggiudicazione nella mera possibilità di essere interpellati.

In tale ottica, la natura giuridica dell'accordo quadro è stata accostata a quella del contratto normativo, ovvero quello avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri, dovendosi poi porre l'ulteriore questione se la conclusione di tale tipo di contratto lasci totalmente libere le parti di concludere contratti particolari, e di determinarne il contenuto, fermo restando solo l'obbligo di buona fede, oppure se nascano comunque degli obblighi, tra cui quello di attenersi al contenuto del contratto normativo per la determinazione dell'oggetto dei futuri ed eventuali contratti successivi.

Ancora, l'accordo quadro è stato accostato al contratto di somministrazione, il quale può avere ad oggetto beni determinati solo nel genere, dando così luogo al contratto misto di cui all'art. 1677 c.c. con riferimento agli appalti caratterizzati da periodicità o continuità della prestazione oppure alla figura del contratto aperto, pur ormai espunta dall'ordinamento, ovvero all'accordo la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero ma richiedibili secondo le necessità della stazione appaltante.

Casistica

ANAC, parere 18 dicembre 2013, n. 213

Con l'accordo quadro, l'Amministrazione effettua una gara unica accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alla quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti ed ai relativi prezzi, perciò l'affidamento dei singoli appalti viene disposto man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica (cfr. AVCP, parere 23 febbraio 2012, n. 24).
La dottrina ha ricondotto l'accordo quadro al pactum de modo contrahendo, ovvero al contratto normativo, con il quale la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro con l'operatore economico.
Né la Direttiva del 2004 né la normativa italiana di recepimento vietano, per gli accordi quadro conclusi con più operatori economici, che la fase del rilancio del “confronto competitivo” si incentri anche sulla rinegoziazione del prezzo, a partire da quello offerto da ciascun operatore nella gara per la stipula dell'accordo, che potrà essere soltanto modificato in senso migliorativo per la stazione appaltante. Non vi è ragione, sul piano giuridico e sistematico (ed avendo presente l'obiettivo primario della “flessibilità” dell'accordo indicato nel preambolo della Direttiva europea), per negare che le imprese selezionate possano offrire, nell'ambito del rilancio competitivo, un ulteriore ribasso sul prezzo insieme ad eventuali migliorie tecniche e ad ogni ulteriore elemento di specificazione delle condizioni qualitative e quantitative fissate con la stipula dell'accordo quadro. Ciò che, naturalmente, deve avvenire nel rispetto del principio di par condicio, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie. Viceversa, deve essere interpretata in termini più restrittivi la disciplina della Direttiva e del Codice per l'accordo quadro con un solo operatore economico.

ANAC, deliberazione 24 aprile 2011, n. 45

L' accordo quadro rientra nel novero dei contratti aperti e, ai fini della relativa stipulazione,è necessario che siano definiti i prezzi unitari da porre a base dell'affidamento. Sempre con riguardo alla medesima problematica, si deve censurare il comportamento di una stazione appaltante che ha omesso di definire, lotto per lotto, i valori da porre a base d'asta. Si osserva, inoltre, come un'attenta e puntuale analisi dei prezzi di mercato e di quelli praticati presso altre amministrazioni per gli stessi prodotti debba essere svolta preliminarmente alla procedura di affidamento, in fase di predisposizione della documentazione di gara, e non in una fase successiva, proprio per arrivare ad una corretta ed adeguata stima del prezzo base

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 aprile 2015, n. 503

Al fine di tutelare l'esigenza di un autentico, e non solo fittizio, confronto competitivo nella fase di aggiudicazione degli appalti specifici, deve essere previsto a monte un meccanismo che eviti ogni possibilità di collusioni o spartizioni tra gli operatori precedentemente selezionati; un meccanismo, in altri termini, che induca il singolo concorrente a formulare un'offerta che possa realmente prevalere sulle altre. Questo fine può essere concretamente perseguito solo qualora ogni concorrente sia consapevole che, per stipulare l'accordo - quadro, non basta formulare un'offerta valida, perché il numero di aggiudicatari sarà inferiore - come di norma in tutte le procedure di gara cui partecipino più aspiranti - a quello delle offerte valide (la tutela del confronto concorrenziale, per quanto detto, non impone affatto un rapporto di proporzionalità tra offerte valide ed aggiudicatari dell'accordo. nzi, ove tale rapporto fosse inteso in aumento, il sistema sarebbe impossibile da attuare, perché a quel punto il numero di aggiudicatari sarebbe superiore al numero delle offerte valide. Non risulta, in definitiva, irragionevole una gara per la stipulazione di un accordo-quadro congegnata in modo che, in caso di tre o quattro offerte valide, vi siano tre aggiudicatari; in caso di cinque o sei offerte valide, il numero di aggiudicatari cresca di una sola unità; in caso di sette o otto offerte valide, tale numero cresca ancora di una sola unità; e così via).

Cons. St., Sez. VI. 11 aprile 2017, n. 1690

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se gli art. 2, comma 5, e 32 della direttiva 2004/18/Ue, e l'art. 33 della Direttiva 2014/24/Ue possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadroin cui: (i) un'amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipano direttamente alla sottoscrizione dell'accordo quadrostesso; (ii) non sia determinata la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all'atto della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti dall'accordo quadro medesimo, ovvero se tale quantità possa essere determinata mediante il riferimento al loro ordinario fabbisogno.

Cons. St., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 5611

Lo scopo dell'accordo quadro consiste per definizione nello “stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo”. Ne consegue che, per un verso, i requisiti di qualificazione sono destinati necessariamente a perdurare per tutto il periodo di efficacia della aggiudicazione “programmatica”, e che, per altro verso, la loro perdita interinale legittima senz'altro, come occorso nel caso di specie, il coerente automatismo della sanzione espulsiva.

Guida all'approfondimento

Sul tema, in generale, si v. L.R. PERFETTI (a cura di), Commento all'art. 59, in Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 2013, 900 ss.; L. PIERDOMINICI, L'accordo quadro nel diritto europeo e nel diritto comparato dei contratti pubblici, in Appalti e contratti, 2012, 33 ss.; R. CARANTA, L'accordo quadro, in AA.VV., Trattato sui contratti pubblici, III, Milano, 2008, 1941 ss.; L. FASCIO-S. FOÀ, L'accordo quadro negli appalti pubblici tra nuove tecniche di committenza e modelli contrattuali aperti, in www.giustamm.it, 2007.

Sulla disciplina dell'accordo quadro nella direttiva 2014/24/UE si v. R. MORZENTI PELLEGRINI, Le procedure di scelta del contraente, in C.E. GALLO (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014, Torino, 2014, 75 ss.

Sulla figura del contratto normativo si v. G. GITTI, Contratti regolamentari e normativi, Milano, 1994; G. GUGLIELMETTI, Contratto normativo (ad vocem), in Enc. Giur., IV, Roma, 1988.

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