Osservatorio dei contratti pubblici

Vincenza Caracciolo La Grotteria
03 Gennaio 2017

La disciplina relativa all'Osservatorio dei contratti pubblici, di cui all'art. 7 d.lgs. 16 aprile 2006 n. 163 si rinviene nell'art. 213 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che individua i compiti e regola le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

La disciplina relativa all'Osservatorio dei contratti pubblici, di cui all'art. 7 d.lgs. 16 aprile 2006 n. 163 si rinviene nell'art. 213 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che individua i compiti e regola le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si tratta di una struttura che opera nell'ambito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, svolge principalmente la funzione di raccogliere ed elaborare i dati relativi ai contratti ed è composta da una sezione centrale e da sezioni regionali con sede nei capoluoghi di regione e nelle province autonome.

Considerato che la materia della raccolta ed elaborazione dei dati ha natura trasversale e, al pari della disciplina dei lavori pubblici, rientra nella legislazione concorrente, i criteri dell'articolazione delle sezioni regionali vengono definiti dall'Autorità di vigilanza di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

La sezione centrale dell'Osservatorio ha il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi ai contratti, le cui procedure sono svolte in tutto il territorio nazionale, avvalendosi di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti e con le Regioni, al fine di acquisire le informazioni in tempo reale; favorisce la formazione di archivi di settore e garantisce l'accesso ai dati, anche per via informatica, attraverso il proprio sito.

L'Osservatorio non solo provvede alla raccolta dei dati concernenti i contratti ma svolge la funzione prodromica per attuare approfondite analisi in tale campo. La sezione centrale elabora i dati in suo possesso e stabilisce, anno per anno i costi per ogni tipologia di lavoro, servizio o fornitura in rapporto a precise aree del territorio.

Funzioni dell'Osservatorio

L'art 213 commi 9 e seguenti indica le modalità di gestione della banca dati, con particolare riferimento alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara, alla formazione di archivi e conservazione di atti venuti a scadenza o non ancora scaduti, nonché di un archivio contenente massime giurisprudenziali e lodi arbitrali riguardanti lo specifico settore.

Tenuto conto che si tratta di una struttura che opera nell'ambito dell' ANAC, l'Osservatorio offre a tutti gli interessati alle gare gli strumenti necessari perché sia rispettato il principio di libera concorrenza e di trasparenza, esercitando la funzione di pubblicità notizia.

A tal fine, spetta all'ANAC il potere di fissare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di indicare quali siano le informazioni obbligatorie che stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori sono tenuti a fornire nonché i termini e le forme di comunicazione. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria indicata al comma 13 dell'art. 213.

L'accesso alle predette informazioni é generalizzato a norma dell'art. 54 Codice amministrazione digitale secondo cui i bandi e gli avvisi pubblicati nel sistema dell'Osservatorio sono accessibili dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori, e comunque da tutti coloro che abbiano interesse a proteggere situazioni giuridicamente rilevanti.

Al fine di rendere più agevole la consultazione della banca dati essa é suddivisa in archivi differenziati per bandi e atti di gara scaduti ed in corso di esecuzione. Tali dati sono conservati nel sito solo per un periodo proporzionale alle esigenze di conoscibilità degli atti al fine di garantire pubblicità anche in funzione di eventuali giudizi. A scopo deflattivo del sorgere di controversie, nella baca dati sussiste un ulteriore archivio contenente massime di decisioni e lodi arbitrali.

I dati relativi ai lavori di interesse delle regioni o degli enti locali devono essere comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio, che si occuperanno di trasmetterli alla sezione centrale.

Le sezioni regionali svolgono, altresì, la funzione di intermediari fra la sezione centrale e il sovrintendente per i beni architettonici ed ambientali in ordine alle informazioni che lo stesso deve trasmettere all'Osservatorio in merito alle attività compiute a tutela dei predetti beni, in esecuzione di quanto disposto dal d.lgs. n. 42 del 2004.

Le regole relative agli obblighi di informazione in favore dell'Osservatorio vanno applicate a tutti gli appalti, tranne quelli espressamente esclusi dalla norma.

Anche in questo caso, così come avviene per le informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, questa può infliggere una sanzione pecuniaria a coloro i quali omettano di fornire all'Osservatorio i dati richiesti.

Altra funzione svolta dall'Osservatorio è quella di elaborare i prospetti statistici dei contratti di rilevanza comunitaria e di quelli relativi ai settori di specifico interesse nonché di determinare, annualmente, i costi di ciascuna tipologia di lavoro, a seconda delle aree territoriali, nonché dei servizi e forniture, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT e tenendo conto dei parametri qualità- prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

L'individuazione dei prezzi standard persegue il duplice scopo di fornire alle stazioni appaltanti dei parametri di riferimento ai quali uniformarsi e di semplificare l'azione di verifica dell'Autorità di vigilanza, che può più agevolmente individuare gli appalti il cui valore si discosti eccessivamente dagli standard.

Gli elementi in possesso dell'Osservatorio vengono elaborati per formulare i prospetti statistici da inviare ogni anno alla Commissione europea, la quale, sulla base del monitoraggio fornito dall'Osservatorio, ha valutato positivamente l'attività di tale organo tenuto conto della specificità della rilevazione dei dati e che il monitoraggio riguarda non solo l'attività finalizzata all'aggiudicazione ma anche quella inerente l'esecuzione del contratto medesimo. Tale monitoraggio consente di valutare la capacità di operare nell'ambito dei costi prefissati e della durata prevista all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto, alla luce del criterio di efficienza che deve caratterizzare l'attività gestionale dell'appalto.

Pertanto, l'Osservatorio rappresenta uno strumento di vigilanza sui settori che ne sono oggetto, costituendo una specie di centro studi qualificato cui possono attingere studiosi ed operatori nella materia dei contratti pubblici.

Il Casellario informatico

Presso l'Osservatorio, a norma dell'art. 27, comma 1, d.P.R. n. 34 del 2000 e del comma 10 dell'art. 231 è istituito il Casellario informatico con funzione di raccogliere tutti i dati rilevanti in merito alle imprese ad alle relative vicende al fine di accertare la sussistenza di eventuali cause di esclusione dalle gare. Il Casellario costituisce uno strumento di grande utilità per le stazioni appaltanti che possono verificare, durante lo svolgimento delle gare, se le imprese partecipanti sono dotate dei requisiti ex art. 38 cod. contr. pubbl. A tal fine, l'Autorità di vigilanza con determinazioni 2 marzo 2005 n. 1 e n. 1 del 2008 ha fissato le modalità mediante le quali le stazioni appaltanti devono comunicare all'Autorità di vigilanza i provvedimenti di esclusione dalle gare compresi quelli determinati dalle dichiarazioni false, in modo che siano annotate nel Casellario (Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906).

Dopo aver ricevuto la segnalazione l'Autorità è tenuta ad annotare nel Casellario tutte le cause di esclusione segnalate a meno che non sia accertata la falsità o l'inconferenza della notizia.

In evidenza

«Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”), convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato la lettera m-ter) e, oltre ad avere ridotto da tre a un anno il periodo di rilevanza delle condotte antecedente alla pubblicazione del bando, ha abrogato l'inciso «anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista». La ragione giustificativa della abrogazione non può essere rinvenuta nella volontà legislativa di assegnare rilievo anche al requisito oggettivo, di tipo negativo, sopra indicato. L'esistenza, infatti, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione è già di per sé sufficiente, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 38, comma 1, per l'iscrizione nel casellario informatico. Ne consegue che richiedere la presenza anche di tale requisito affinché possa ritenersi integrata la previsione di cui alla lettera m-ter), si risolverebbe in una non ragionevole sovrapposizione di fattispecie. In altri termini, l'abrogazione dell'inciso non implica che, per potersi procedere all'annotazione nel casellario, devono ricorrere anche "tutti" i presupposti contemplati dalla richiamata lettera b)» (Cons. St., Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 591).

Casistica: Effetti impugnazione dell'iscrizione al casellario informatico sulla partecipazione alle gare

La mancata impugnazione dell'iscrizione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 27, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 non determina l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una gara per dichiarazione mendace nella parte in cui l'amministrazione appaltante ha segnalato il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in quanto l'iscrizione è un atto consequenziale e vincolato, stante il dovere dell'Autorità, per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici, di procedere alla puntuale e tempestiva annotazione nel casellario (TAR Veneto, Sez. I, 16 maggio 2005, n. 2024).

Nelle gare pubbliche l'automatismo tra annotazione nel casellario e mancato possesso dei requisiti di partecipazione al procedimento di aggiudicazione è da escludere atteso che finirebbe per fare gravare sugli operatori economici i rischi connessi agli inevitabili ritardi con cui il casellario viene aggiornato, in particolare nel caso in cui le cause ostative alla partecipazione alle gare segnalate nel casellario siano state rimosse in tempo, ma ciò nondimeno non siano state effettuate le conseguenti variazioni pubblicitarie (Consiglio di Stato, Sez. V, 04 agosto 2015, n. 3846).

Casistica: Inammissibilità dell'impugnazione della segnalazione prodromica all'iscrizione al casellario informatico

È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso proposto avverso la segnalazione, da parte della stazione appaltante, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della condotta tenuta da una impresa partecipante a gara pubblica e da essa esclusa, ai fini dell'eventuale iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, trattandosi di mero atto di avvio del procedimento privo, come tale, di carattere lesivo (TAR Basilicata, Sez. I, 22 marzo 2014, n. 199).

«Dalla segnalazione all'AVCP non discendono direttamente effetti lesivi, trattandosi solo dell'atto di promovimento di un procedimento in contraddittorio, tenendo presente che la lesione si determina solo con l'iscrizione della notizia nel casellario informatico o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell'Autorità. Pertanto, l'art. 48, d.lgs n. 163 del 2006 non lascia spazio discrezionale alla stazione appaltante se formulare o meno la segnalazione, in dipendenza della gravità dell'inadempimento» (TAR Lazio, Sez. III, 02 aprile 2014, n. 3625).

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