Nicola Posteraro
18 Aprile 2018

Alcuni dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici sono caratterizzati dalla presenza di un cd. subprocedimento di prequalifica. Quest'ultimo è volto alla scelta degli imprenditori che l'amministrazione aggiudicatrice, tra quelli mostratisi interessati, intende invitare alla (successiva) vera e propria gara. La lettera di invito è l'atto endoprocedimentale che conclude tale procedimento preselettivo (avviato con il bando o con l'avviso di indizione di una gara) e apre la fase di valutazione comparativa in senso stretto; essa, così concepita, viene in rilievo nel caso di procedure ristrette, dialogo competitivo e procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (oggi, con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, denominata procedura competitiva con negoziazione).
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

Alcuni dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici sono caratterizzati dalla presenza di un cd. subprocedimento di prequalifica. Quest'ultimo è volto alla scelta degli imprenditori che l'amministrazione aggiudicatrice, tra quelli mostratisi interessati, intende invitare alla (successiva) vera e propria gara.

La lettera di invito è l'atto endoprocedimentale che conclude tale procedimento preselettivo (avviato con il bando o con l'avviso di indizione di una gara) e apre la fase di valutazione comparativa in senso stretto; essa, così concepita, viene in rilievo nel caso di procedure ristrette, dialogo competitivo e procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (oggi, con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, denominata procedura competitiva con negoziazione).

Con tale lettera, la stazione appaltante invita le imprese (selezionate tra quelle interessate che hanno presentato domanda, rispondendo al bando pubblicato) a presentare la loro migliore offerta, nel caso di procedura ristretta; a partecipare al dialogo, nel caso di dialogo competitivo; a negoziare (rectius, a presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione), nel caso di procedura competitiva con negoziazione.

In verità, anche nell'ipotesi in cui ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante è tenuta ad inoltrare ai concorrenti, già individuati, una lettera, al fine di invitarli a negoziare. In questo caso, però, tale lettera si differenzia da quella supra esaminata, in quanto, mancando il bando, costituisce essa stessa il primo atto della procedura di scelta.

La lettera di invito, prescritta per la prima volta dalla l. n. 584 del 1977, rientra, insieme al bando, nell'ambito degli atti amministrativi preventivi, con i quali l'amministrazione dà inizio alla fase di contatto con i possibili contraenti, stabilendo le regole del procedimento di scelta.

L'istituto era disciplinato all'art. 40 della direttiva 2004/18/CE, all'art. 47 della direttiva 2004/17/CE; a livello interno, in via generale, invece, agli artt. 67 e 226, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163.

Le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE (le quali si occupano di tale lettera, rispettivamente, agli artt. 54 e 74, disciplinandone i contenuti agli allegati IX e XIII), non ne hanno alterato la funzione, né i contenuti. Ma, con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, la lettera di invito (disciplinata, in via generale, agli artt. 75 e 135 del nuovo c.c.p.) rileva anche nel caso della nuova procedura di aggiudicazione chiamata partenariato per l'innovazione (art. 65, nuovo c.c.p.): in questa ipotesi, con la lettera, la stazione appaltante invita gli operatori economici selezionati a partecipare alla procedura.

Diversa dalla lettera di invito così concepita è la lettera di invito a confermare l'interesse (di cui infra), la cui funzione, oggi, risulta essere particolarmente pregnante, alla luce delle norme che sono state introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Lettera e bando

La lettera di invito è assimilabile al bando di gara non solo sotto il profilo strutturale e funzionale, ma anche in ordine alla natura giuridica, in quanto costituisce lex specialis del procedimento (TAR Lazio, Roma, 4 maggio 2016, n. 5059).

A differenza del bando, però, essa cristallizza una scelta dell'amministrazione caratterizzata dall'intuitus personae e ha natura di atto recettizio: è improduttiva di effetti, infatti, se non perviene a tutti i destinatari (tant'è che il mancato recapito può essere fatto valere dall'interessato e essere causa di annullamento della gara).

Di regola, essa riproduce il contenuto del bando, quando questo è presente, ma si ammette che possa indicare, in aggiunta, le clausole disciplinanti la gara e che possa contenere prescrizioni e adempimenti aggiuntivi a quelli previsti in materia, purché nel rispetto della par condicio. Essa non può comunque modificare in maniera sostanziale le condizioni dell'appalto indicate nel bando, e ciò in quanto queste ultime influiscono sulle decisioni imprenditoriali di partecipare o meno alla gara (cd. accessorietà rispetto al bando); tuttavia, si ammette che possa contenere prescrizioni e adempimenti aggiuntivi. In caso di contrasto, comunque, prevalgono le disposizioni del bando (TAR Calabria, Catanzaro, 13 gennaio 2016 , n. 84; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015 n. 1516).

La lettera di invito, poi, al pari del bando, è atto generale e preliminare: per tale motivo, non è direttamente lesiva delle posizioni qualificate e differenziate e può essere direttamente impugnata solo qualora contenga delle clausole direttamente pregiudizievoli (ex pluribus, Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92; prima ancora, Cons. St., Ad. Pl., 29 gennaio 2003, n. 1).

Selezione dei soggetti da invitare

La stazione appaltante, ricevute le domande di partecipazione, nelle procedure che le richiedano (procedura ristretta, dialogo competitivo, procedura competitiva con negoziazione e patenariato per l'innovazione), deve selezionare, tra quelli interessati, i candidati cui inoltrare la lettera di invito.

Questa selezione rientra tra le competenze del responsabile del procedimento, ma può essere delegata a un funzionario o ad una commissione interna.

Si deve ritenere che l'amministrazione non abbia un potere insindacabile di scegliere le imprese da invitare; essa, infatti, non compie valutazioni di merito amministrativo in senso stretto, bensì, valutazioni sulla qualificazione e idoneità dei concorrenti interessati.

La scelta assume, cioè, i connotati di discrezionalità tecnica fortemente guidata (tant'è che si può dire essa sia, per certi versi, addirittura “quasi vincolata”).

Ad ogni modo, le stazioni appaltanti non possono invitare operatori che non abbiano chiesto di partecipare, nel rispetto della par condicio (art. 62, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 91, nuovo c.c.p.).

La finalità perseguita dalla stazione appaltante, in tale fase di scelta, è di carattere eminentemente esplorativo, volta all'individuazione di tutte le imprese che, prima facie, tra quelle richiedenti, appaiano in possesso della necessaria affidabilità ed idoneità tecnico operativa (TAR Lombardia, Sez. I, 14 febbraio 2013, n. 447).

È comunque da ritenere che la P.A. debba fare un buon uso della scelta e debba invitare un numero congruo di imprese, per assicurare concorrenza effettiva.

Nel caso di partenariato per l'innovazione, la stazione appaltante, nel selezionare i candidati da invitare alla procedura, applica in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.

Vi sono, però, delle eccezioni:

- in alcuni casi, il legislatore stabilisce che l'invito deve essere recapitato ad un numero minimo di concorrenti (ad esempio: artt. 105, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 62, comma 3, del nuovo c.c.p.);

- per il codice del 2006, nella procedura ristretta per lavori pubblici (tranne nei casi di cui agli artt. 62 e 177, d.lgs. n. 163 del 2006), la stazione appaltante deve invitare comunque tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti (art. 55, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006): la fase di diramazione degli inviti appare, perciò, un inutile appesantimento, visto che la procedura risulta essere una duplicazione di quella aperta.

Il secondo correttivo al codice (d.lgs. n. 113 del 2007), in verità, aveva stabilito che anche per le procedure ristrette nel caso di servizi e forniture la regola generale dovesse essere quella dell'invito, alle procedure ristrette, di tutte le imprese interessate in possesso dei requisiti. Il Consiglio di Stato, però, nel parere 6 giugno 2007, n. 1, aveva rilevato l'equivocità della modifica; e il legislatore, nel 2011, è intervenuto nuovamente, limitando tale regola al solo caso suddetto delle procedure ristrette per lavori (l. 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del d.l. n. 70 del 2011).

Il nuovo c.c.p. non ha recepito questa prescrizione, così ripristinando il potere di scelta della P.A. anche nelle ipotesi di procedure ristrette per lavori pubblici;

- per il codice del 2006, nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la stazione appaltante deve comunque invitare, di norma, almeno tre operatori economici, nella scelta dei quali (da effettuarsi sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato) deve rispettare i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, numero minimo di imprese da invitare, qualificazione dei concorrenti (art. 57, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006).

Il codice del 2016, modificando tale prescrizione, ha precisato che l'invito, in siffatte ipotesi, deve essere inviato ad almeno cinque operatori economici; inoltre, ha sottolineato che, in questo caso, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera (art. 75, comma 3 e art. 131, comma 3 del nuovo c.c.p.).

Resta comunque dibattuta la questione se l'invito debba esser inoltrato anche all'eventuale gestore uscente, in ragione della posizione qualificata rivestita sulla commessa, o se sia sufficiente motivare adeguatamente la sua pretermissione.

(Segue). La forcella

Nelle procedure negoziate con previa pubblicazione del bando (ora, competitive con negoziazione), in quelle ristrette e in quelle caratterizzate dal dialogo competitivo (oltre che, con l'entrata in vigore del codice del 2016, anche nei casi di patenariato per l'innovazione, ex art. 65, comma 4 del nuovo c.c.p.), la stazione appaltante può previamente decidere di limitare l'invio della lettera di invito a un certo numero di candidati utilizzando lo strumento della forcella (art. 62, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 91, nuovo c.c.p.).

Tale strumentole consente di fissare, nel bando (o, dal 19 aprile in poi, nell'invito a confermare interesse, di cui infra), dei criteri selettivi per determinare un numero minimo e un numero massimo di candidati da invitare, con lo scopo di far partecipare solo quelli più qualificati.

Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 9 maggio 2007, n. 129

L'Autorità di Vigilanza ha ritenuto conforme al diritto comunitario tale disciplina: l'art. 44 della direttiva 2004/18/CE, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare l'offerta, legittima lo Stato membro, nella propria autonomia di recepimento, a prevedere delle modalità di attuazione della norma stessa.

Tale istituto della forcella non trova applicazione nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando.

L'invio dell'invito

Nelle procedure in cui è previsto che l'invio dell'invito sia preceduto dall'inoltro di una domanda di partecipazione, né la direttiva comunitaria, né il codice prevedono un termine, a carico della stazione appaltante, entro il quale essa, ricevute tali domande, debba procedere con la diramazione degli inviti.

Il termine di diramazione delle lettere-invito, per tale motivo, o viene fissato dalle stazioni appaltanti, o va desunto dalla disciplina generale di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, in tema di scansione temporale del procedimento amministrativo.

La giurisprudenza ha ritenuto che, ove la stazione appaltante fissi autonomamente un termine per diramare gli inviti e poi non lo osservi, non ne derivi comunque alcuna decadenza: il termine, quindi, è da ritenere di carattere ordinatorio.

Le stazioni appaltanti, in tutte le procedure, invitano simultaneamente, e per iscritto, i candidati selezionati: la simultaneità, infatti, è un elemento essenziale per garantire la par condicio (art. 67, d.lgs. n. 163 del 2006 e artt. 75, comma 1, e 131, comma 1, del nuovo c.c.p.).

L'invio della lettera, comunque, non è vincolante: la stazione appaltante può comunque escludere successivamente una impresa concorrente, pur avendola previamente invitata alla gara.

Mancato invito

Nelle procedure in cui è prevista la previa pubblicazione di un bando di gara, coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione acquistano una posizione differenziata (Cons. St., Sez. III, 26 novembre 2013, n. 5612).

Per questo, il candidato che sia stato escluso, a fronte di una sua domanda di partecipazione, è titolare di un interesse legittimo che lo abilita all'eventuale impugnazione del provvedimento di esclusione, anche alla luce dei principi costituzionali dell'imparzialità, della libertà di iniziativa economica privata, della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.

Il mancato invito di una impresa che abbia presentato una domanda di partecipazione deve essere comunque debitamente motivato (TAR Toscana, 4 ottobre 2012, n. 1578) ed è legittimo laddove dipenda da precedenti comportamenti negativi dell'operatore economico (Cons. St., 7 dicembre 2015, n. 5564).

Quanto alla posizione dei soggetti non invitati nel caso di procedura negoziata senza bando, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione del soggetto che sia abilitato ad eseguire appalti come quello oggetto della procedura negoziata senza bando, ad impugnare non solo la delibera di procedere con la procedura negoziata senza bando, laddove essa sia stata adottata fuori dai casi previsti dalla legge, ma anche la stipulazione con una impresa, ove non vi si sia stata una previa consultazione con più soggetti (TAR Lazio, Sez. III, 9 marzo 2009, n. 2369).

Contenuto dell'invito

La lettera di invito porta a conoscenza dei candidati ammessi alcune di quelle informazioni che, nelle procedure aperte, devono essere date necessariamente attraverso il bando.

Essa costituisce, dunque, l'atto a mezzo del quale gli operatori economici preselezionati sono posti nella condizione di valutare la sussistenza dell'interesse alla partecipazione alla gara.

Sulla base di tale presupposto, è stato chiarito che l'omissione di informazioni essenziali determina l'illegittimità dell'intero procedimento rilevabile da chiunque vi abbia interesse.

Il contenuto della lettera di invito, per i casi di procedure ristrette, negoziate con pubblicazione del bando e dialogo competitivo, è sottoposto a rigorosa disciplina volta a garantire la trasparenza del procedimento, la completezza dell'informazione e la par condicio dei candidati.

Nel codice del 2006, il contenuto della lettera di invito è disciplinato, per i contratti stipulati nei settori ordinari, in via generale, dall'art. 67, d.lgs. n. 163 del 2006; per i contratti stipulati nei settori speciali, invece, dall'art. 226, d.lgs. n. 163 del 2006.

La norma specifica che la lettera di invito deve contenere, in tali casi, oltre a tutte le informazioni ritenute utili dalla stazione appaltante, le seguenti informazioni minime:

a- gli estremi del bando di gara pubblicato;

b- il termine per la ricezione delle offerte;

c- l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;

d- la lingua o le lingue in cui possono essere redatte, fermo l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto del bilinguismo nella provincia autonoma di Bolzano;

e- l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato, previste dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli artt. 39, 40, 41 e 42 del codice;

f- i criteri di aggiudicazione, se non già indicati nel bando o, nel caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

g- in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo, o, nel caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara.

Inoltre, nella lettera che la stazione appaltante invia per invitare a partecipare al dialogo, devono essere indicati tutti gli elementi necessari all'avvio della consultazione in occasione della quale verrà definito un progetto ideale da porre alla base della gara vera e propria (le informazioni sono: la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, ex art. 67, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006).

Il legislatore ha specificato che, per gli appalti da aggiudicarsi tramite dialogo competitivo, i termini per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui esse vanno inoltrate e le indicazioni a proposito della lingua, invece, non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì, in quello, successivo, a presentare l'offerta (art. 67, d.lgs. 163 del 2006, comma 3).

La stazione appaltante, infatti, nel dialogo competitivo, non invia la sola lettera di invito a partecipare al dialogo, ma ne invia anche un'altra, successivamente, per invitare le imprese a presentare le offerte.

Poiché la lettera di invito svolge, ai fini della contrattazione, funzione analoga a quella del bando nelle procedure aperte, qualora il capitolato e gli altri documenti complementari non sia stati offerti al libero accesso per via elettronica già a decorrere dal momento della pubblicazione del bando che sollecita le richieste di partecipazione, la lettere di invito dovrà contenere anche una copia dei predetti documenti, ivi compresa la eventuale modulistica. Altrimenti, sarà sufficiente che in essa venga richiamato l'indirizzo di accesso internet a tali documenti (artt. 67 e 226, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006). La copia del capitolato d'oneri insieme agli altri documenti descrittivi o complementari può comunque non essere fornita insieme all'invito se è previsto che siano disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello de contratti pubblici. In questo caso, l'invito deve precisare l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione della richiesta nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere questi documenti.

Nel codice del 2016, la lettera di invito è disciplinata, in via generale, per i settori ordinari, dall'art. 75 del nuovo c.c.p.; per quelli straordinari, dall'art.131 del nuovo c.c.p. Il contenuto è nel dettagli indicato, invece, dall'allegato XV al nuovo codice, richiamato da entrambe le norme suddette.

Gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'art. 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.

Essi, inoltre, devono contenere almeno:

a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) nei contratti stipulati nell'ambito dei settori speciali, i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche, nel documento descrittivo, o, nel caso di settori speciali, nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

Anche il nuovo codice ribadisce che, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.

Il legislatore del 2016, inoltre, precisa che, nel caso di appalti aggiudicati mediante un partenariato per l'innovazione, le informazioni di cui alla lettera b) figurano nell'invito a presentare un'offerta, e non in quello a negoziare.

Nel caso in cui utilizzi tale procedura, infatti, la stazione appaltante invia due lettere di invito, nel corso della stessa, ai soggetti selezionati: l'una per invitarli a partecipare al partenariato, presentando un'offerta; l'altra, successiva, per invitarli a negoziare.

Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, invece, la lettera contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta (art. 57, comma 6, del codice del 2006 e art. 75, comma 3, e 131, comma 3 del nuovo c.c.p.).

Sebbene nessuna norma disciplini più in dettaglio il contenuto di tale lettera, deve concludersi che le indicazioni che le stazioni sono tenute a fornire non si discostino da quelle che debbono essere contemplate nella lettera relativa agli altri sistemi di aggiudicazione per i quali sia richiesta tale modalità per acquisire le offerte dei concorrenti: ciò a garanzia della posizione dei singoli operatori economici.

Essa include, pertanto, una disciplina molto dettagliata del contratto che si intende stipulare, riportando i riferimenti tecnici e normativi dell'appalto, la richiesta di pagamento di contributo all'AVCP, il codice G.IP., gli allegati documentali e la disciplina generale della negoziazione.

Ad ogni modo, le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti (art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 83, comma 8, nuovo c.c.p.): ciò al fine di favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un aggravio del procedimento (Cons. St., Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9).

In varie norme all'interno del codice e del suo regolamento attuativo, il legislatore, riferendosi a contratti e affidamenti specifici, integra o modifica l'elenco delle informazioni contenute nella lettera di invito.

Le norme contenute nella lettera di invito non possono essere disapplicate, né modificate nel corso del procedimento dalla stazione appaltante, poiché la loro osservanza costituisce garanzia specifica di imparzialità e della par condicio dei concorrenti (Cons. St., Sez. V, 25 gennaio 2003, n. 357). Ciò neppure nel caso in cui le regole in essa contenute risultino non conformi allo ius superveniens (TAR Puglia, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 1205), tenuto conto del fatto che i concorrenti hanno fatto affidamento nella stabilità delle previsioni di gara (TAR Umbria, 20 aprile 2012, n. 133).

Tuttavia, di recente, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 marzo 2017, n. 668, ha ritenuto che in corso di gara la modifica della lettera di invito sia legittima laddove sia diretta a sovvertire il regime delle incompatibilità -in essa contenuto- illogicamente restrittivo della libera concorrenza (e, per l'effetto, in contrasto con il principio del favor partecipationis alle procedure concorsuali).

In generale, ove la lettera d'invito contenga clausole di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla procedura comparativa (Cons. St., Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169): i canoni di interpretazione di una lettera di invito, infatti, sono quelli desunti dagli artt. 1362 ss. c.c. (Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2007 n. 37).

La lettera di invito, come tutti gli atti amministrativi, è comunque soggetta ad annullamento ed a revoca per motivi di opportunità.

Dovendosi riconoscere, in linea generale, alla stazione appaltante un'ampia discrezionalità nello stabilire prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione pubblica, l'introduzione, nella lettera d'invito, di requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dalla legge, si può ritenere legittima a condizione che gli stessi siano rispettosi dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e non introducano discriminazioni nell'accesso alla procedura comparativa, in un'ottica di tutela effettiva del confronto concorrenziale.

È ad esempio irragionevole la condizione inserita nella lettera dinvito secondo la quale i concorrenti devono essere proprietari degli automezzi da adibire al servizio di noleggio. Sul punto appare palese la violazione dei principi di proporzionalità e concorrenza, poiché non si comprende per quale ragione non sia stato ritenuto sufficiente un altro titolo giuridico di disponibilità (diverso da quello del diritto dominicale) tenuto anche conto della temporaneità del servizio di noleggio degli automezzi (servizio limitato a pochi periodi dell'anno scolastico 2017/2018). Infatti, costringere l'operatore economico ad acquisire la proprietà degli automezzi necessari all'espletamento del servizio rappresenta un onere economico estremamente gravoso (in ragione del valore degli stessi, specie se raffrontato alla base d'asta del servizio in questione) e non fornisce alcuna oggettiva utilità o qualità aggiuntiva della prestazione dedotta nell'invito ad offrire.

La lettera di invito a confermare interesse

Col nuovo codice del 2016 assume una particolare rilevanza la cd. lettera di invito a confermare interesse. Tale lettera, nel codice del 2006, era contemplata solo all'art. 123, comma 4 in riferimento ai settori speciali (definita lettera di invito a mostrare interesse).

Essa è chiaramente diversa, sia in quanto a contenuti che in quanto alla funzione, da quella sinora esaminata e viene inviata qualora venga indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione: serve a far sì che le amministrazioni aggiudicatrici invitino poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

La lettera comprende almeno le seguenti informazioni:

a- natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b- tipo di procedura;

c- eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d- ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e- indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l'appalto;

f- condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g- forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

h- i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

Il legislatore, poi, di volta in volta integra il contenuto della lettera de qua, stabilendo, nelle varie disposizioni del codice, quali altri elementi essa debba o possa contenere.

Anche in questo caso, la lettera deve essere inviata simultaneamente e per iscritto ex art. 75, comma 1 e 131, comma 1 del nuovo c.c.p.

Casistica: impugnazione della lettera di invito

«Sussiste un dovere d'immediata ed autonoma impugnazione del bando o della lettera d'invito con riferimento a clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale, tenendo presente in ogni caso che le criticità delle clausole non vanno individuate in astratto, ma in concreto alla luce dello sviluppo della procedura».

(Cons. St., Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1243)

«In tema di gare per l'aggiudicazione dei contratti della P.A., va escluso che debbano essere immediatamente impugnate le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente e immediatamente sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara e, dunque, non determinino un immediato arresto procedimentale. Ne consegue che non sono suscettibili di impugnazione immediata le clausole relative alle modalità di valutazione delle offerte di attribuzione dei punteggi e, in generale, alle modalità di svolgimento della gara, né, per la stessa ragione, quelle riguardanti la composizione della Commissione giudicatrice».

(Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92)

(Segue). Casistica: illegittimità delle clausole della lettera di invito

«È legittima la clausola della lettera d'invito che prevede l'autenticazione della sottoscrizione della fideiussione, in quanto, diversamente dalla richiesta di dichiarazioni e certificazioni per le quali valgono i principi di semplificazione a cui l'ordinamento della pubblica amministrazione è informato, deve essere ricondotta all'autonomia privata dell'amministrazione volta a garantire la provenienza del documento in maniera più forte rispetto all'uso della modulistica della banca o dell'assicurazione, anche se si tratti di soggetti sottoposti alla vigilanza e alla iscrizione in un apposito albo».

(TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 gennaio 2010, n. 280)

«È illegittima la clausola della lettera di invito, per non essersi previsto che avvenisse in seduta pubblica la verifica dell'integrità della busta recante l'offerta tecnica e l'identificazione del contenuto documentario della stessa. In materia di appalti di servizi, (...) la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato».

(Cons. St., Sez. IV,1 agosto 2012, n. 4406)

Il meccanismo sancito dalla lettera di invito secondo cui l'assegnazione delle parti della fornitura dei servizi di connettività successive alla prima è subordinata all'accettazione, da parte dei rispettivi fornitori assegnatari, di prestare servizi nelle medesime condizioni di prezzo offerte dal fornitore aggiudicatario è pienamente conforme all'art. 83 del C.D.A., il quale non impone, ma certamente autorizza il meccanismo dell'allineamento all'offerta dell'aggiudicatario, che corrisponde alla ratio che sostiene la previsione (necessità di assicurare una pluralità di fornitori nell'erogazione dei servizi che compongono il SPC ma alle migliori condizioni contrattuali per le Pubbliche Amministrazioni beneficiarie dei servizi).

TAR Lazio, Roma, 22 aprile 2016, n. 4725

(Segue). Casistica: legittimità delle cause di esclusione inserite nella lettera d'invito

La clausola del capitolato speciale di appalto in base alla quale non sono ammesse ditte che risultano avere avuto contenziosi in atto con l'amministrazione comunale non sfuggirebbe alla declaratoria di nullità, per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione, e si porrebbe anche in aperto contrasto coi principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 313).

La clausola di gara che imponga la sottoscrizione (anche) della documentazione tecnica da parte del soggetto concorrente corrisponde, dunque, all'illustrata esigenza che l'offerta sia formalmente imputata al soggetto titolato ad assumere le obbligazioni in essa contemplate per l'esecuzione dell'appalto;

conseguentemente, la mancanza della richiesta sottoscrizione, pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, non integra una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della dichiarazione di offerta, senza che, all'uopo, sia necessaria una espressa previsione della lex specialis, stante la diretta comminatoria di esclusione enunciata dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 con riferimento ai «casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione»;

(TAR Campania, Napoli, ez. VIII, 17 gennaio 2013, n. 368).

Sono legittime le clausole che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal comma 1-bis dell'art. 46, nonché dalle altre disposizioni del c.c.p., del regolamento di esecuzione e delle leggi statli.

(Cons. St., Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9).

In via di sintesi, può dirsi che il comma 1 bis dell'art. 46 del TU impedisce l'inserzione nei bandi di cause di esclusione non previste dalla legge, ma non certo che una previsione di legge venga dalla Stazione appaltante considerata essenziale e così disciplinata: e ciò tanto più laddove la stazione appaltante si rifaccia ad una opzione giurisprudenziale prevalente o comunque non minoritaria. l'inosservanza della previsione primaria che impone l'indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica la sanzione dell'esclusione, in quanto rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante una adeguata verifica dell'affidabilità dell'offerta stessa.

(Cons. St., Sez. IV, 19 marzo 2015 n. 1516).

È valida ed efficace la clausola della lettera di invito che prevede l'esclusione in caso di violazione del divieto di costituzione di raggruppamenti temporanei tra soggetti invitati.

(TAR Bolzano, 17 maggio 2017, n. 160)

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