Sistema dinamico di acquisizione

Raffaele Lanotte
15 Marzo 2018

Il sistema dinamico di acquisizione (nel seguito SDA) rappresenta una procedura di scelta del contraente che deve essere gestita interamente attraverso strumenti elettronici e rientra, quindi, tra le procedure c.d. di e-procurement.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

Il sistema dinamico di acquisizione (nel seguito SDA) rappresenta una procedura di scelta del contraente che deve essere gestita interamente attraverso strumenti elettronici e rientra, quindi, tra le procedure c.d. di e-procurement.

Il legislatore comunitario con le nuove direttive (art. 34della direttiva 2014/24/UE, art. 52 della direttiva 2014/25/UE) è intervenuto sulla disciplina del SDA.

In particolare è stato prevista l'obbligatorietà del suo recepimento, mentre nelle precedenti direttive il recepimento era facoltativo. Inoltre sono state introdotte misure di semplificazione derivanti dagli esiti delle esperienze svolte dalle amministrazioni. Una delle novità più rilevanti previste dalla direttiva comunitaria risiede nella scelta applicare le norme della procedura ristretta e non più di quella aperta.

Questa modifica semplifica il precedente procedimento che vedeva la necessità di pubblicare un primo bando per l'istituzione dello SDA, un secondo bando per ogni appalto specifico in risposta al quale nuovi operatori potevano chiedere di abilitarsi per quella specifica procedura e poi la spedizione della lettera di richiesta dell'offerta. La procedura quindi richiedeva tre passaggi con un iter più lungo e complesso.

Con il rinvio alla procedura ristretta, occorre solo la pubblicazione del bando per l'istituzione del SDA e la spedizione della lettera d'invito ai fornitori abilitati, eliminando così il bando intermedio.

Ulteriore misura di semplificazione attiene all'eliminazione della necessità di presentare una prima offerta indicativa.

L'altra novità di rilievo è la possibilità di utilizzare lo SDA anche per categorie di lavori.

La disciplina di dettaglio è quella prevista dall'art. 55 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. ed è valida sia per i settori ordinari che per i settori speciali.

Tramite lo SDA, le Amministrazioni, possono negoziare appalti dal valore sia inferiore sia superiore alla soglia di rilievo comunitario, seguendo le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61 del Codice .

Il sistema dinamico è caratterizzato da una procedura bifasica:

- Fase 1 - pubblicazione da parte della stazione appaltante di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi.

- Fase 2 - pubblicazione e aggiudicazione di appalti specifici in cui l'amministrazione, avviando una procedura concorrenziale, definisce i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell'appalti, ed invita tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta

In particolare con la fase 1, le Stazioni appaltanti pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. Nei documenti di gara si indicano la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato oltre alle modalità e le specifiche tecniche di collegamento. Le stazioni appaltanti indicano altresì un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie offrendo agli operatori economici accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara.

Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

Con la Fase 2 le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione e indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

Il Sistema dinamico di acquisto della PA di Consip

Tutte le pubbliche Amministrazioni possono istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione (art. 55): tuttavia l'unica applicazione significativa dell'istituto, è il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (nel seguito SDAPA), gestito da Consip s.p.a.

Di tale sistema possono, come previsto dall'art. 55, comma 14 del nuovo Codice possono avvalersi le altre stazioni appaltanti.

Tramite lo SDAPA, le Amministrazioni, possono negoziare appalti dal valore sia inferiore sia superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Il procedimento si distingue in due fasi e prevede il coinvolgimento di Consip, delle stazioni appaltanti che si avvalgono dello SDAPA e degli operatori economici.

Nella prima fase viene pubblicato il Bando Istitutivo SDAPA e il capitolato d'oneri per specifico ambito merceologico. A valle della pubblicazione le imprese possono richiedere l'ammissione al procedimento.

Nel Bando Istitutivo sono definiti, tra l'altro, durata e valore complessivo. Il valore è stimato in base ai fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni, ma non è vincolante. L'importo effettivo sarà determinato in fase di pubblicazione dei singoli Bandi Specifici.

All'interno del Capitolato d'Oneri sono definiti la natura degli acquisti, i soggetti ammessi, i requisiti di capacità economica e tecnica; il criterio di aggiudicazione, le modalità di ammissione.

L'ammissione non comporta alcuna aggiudicazione di un contratto.

Una volta istituito lo SDAPA le Stazioni Appaltanti, che intendano avvalersi della procedura, creano, tramite le funzionalità della Piattaforma telematica di Consip, e pubblicano un “Bando Specifico”, che costituisce invito per gli Operatori economici abilitati a formulare un'offerta in relazione all'oggetto del Bando Specifico.

Con la pubblicazione del Bando Specifico inizia la seconda fase.

L'Amministrazione, pubblicando il Bando Specifico, definisce i beni/servizi oggetto della procedura di acquisto, individua le quantità, i lotti, le basi d'asta e disciplina le condizioni contrattuali.

L'Amministrazione invia l'invito alla negoziazione a tutti gli operatori economici ammessi allo SDAPA.

Gli operatori economici devono inviare attraverso le funzionalità della piattaforma entro il termine indicato nell'invito (non inferiore a 10 giorni) la propria offerta economica e l'eventuale documentazione richiesta.

L'Amministrazione tramite le funzionalità della piattaforma Consip (invio in modalità automatica dei chiarimenti e delle comunicazioni, controllo automatico dell'offerta, gestione della graduatoria sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati, …) aggiudica il Bando Specifico.

La valutazione dell'offerta, tecnica e economica, è effettuata in modo automatico sulla base di algoritmi e di modelli di valutazione preimpostati sulla piattaforma.

Tuttavia è consentito alle stazioni appaltanti, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa di utilizzare criteri non presenti in piattaforma. In tal caso i punteggi tecnici discrezionali e/o tabellari, non presenti sulla piattaforma e indicati dalla stazione appaltante, non potranno superare complessivamente il 20% del punteggio tecnico complessivo previsto nell'Appalto specifico. La scelta dei criteri da utilizzare per il singolo Appalto e la relativa ponderazione sono comunque rimesse alle Amministrazioni.

A valle dell'aggiudicazione gli operatori economici effettueranno la stipula con le Amministrazioni.

Il Sistema dinamico di acquisizione ha notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato, inoltre tale sistema consente una larga partecipazione, e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità. Si ha una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste.

Gli operatori economici hanno la possibilità di operare su un mercato permanentemente aperto, con l'opportunità, quindi, di potere presentare offerte in qualsiasi momento, la procedura informatizzata da garanzia di massima concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.