Annarita Iacopino
26 Maggio 2020

La disciplina dei requisiti di idoneità professionale è ispirata al principio del mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi ed ha, come noto, la funzione di garantire la più ampia partecipazione ai cittadini comunitari alle gare indette nei paesi dell'Unione.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

La disciplina dei requisiti di idoneità professionale è ispirata al principio del mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi ed ha, come noto, la funzione di garantire la più ampia partecipazione ai cittadini comunitari alle gare indette nei paesi dell'Unione.

Si tratta di requisiti rispondenti allo scopo di garantire la idoneità professionale del concorrente a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente della P.A., cioè dei requisiti che, come ha sottolineato la giurisprudenza, attengono all'imprenditore e non all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone, poiché non tendono a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento.

L'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del nuovo Codice non ha apportato modifiche sostanziali, così come, del resto, tali modifiche non sono state introdotte dalle Direttive del 2014.

L'art. 58 direttiva 2014/24/UE (richiamato dall'art. 80 direttiva 2014/25/UE) inserisce, infatti, tra i criteri di selezione l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale e al co. 2 precisa che «2. Per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel loro Stato membro di stabilimento, come descritto nell'allegato XI, o soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in tale allegato.

Nelle procedure di appalto per servizi, se gli operatori economici devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi».

L'art. 83 del nuovo Codice, al comma 2, prevede che i criteri di selezione, ivi compresi dunque i requisiti di idoneità professionale, siano “attinenti e proporzionati” all'oggetto dell'appalto, tenuto conto dell'interesse pubblico alla massima partecipazione e, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Al comma 3, l'art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che, ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti:

a) se cittadini italiani o se cittadini di altro Stato membro residenti in Italia debbano essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

b) se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia debbano fornire la prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, a mezzo di dichiarazione giurata ovvero mediante attestazione.

La medesima disposizione, in conformità con la disciplina europea, dispone poi che la stazione appaltante, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, possa, se i concorrenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi oggetto della procedura, chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. In questo caso, stante il silenzio della disposizione, si deve presumere che si prescinda dal requisito della residenza in Italia.

La prova del possesso dei requisiti

Dall'esame della lettera del comma 3 dell'art. 83 del nuovo Codice emerge con chiarezza il cambio di prospettiva del legislatore delegato del 2016, condizionato sia dalla disciplina europea, sia dalla disciplina nazionale che, già nella vigenza dell'art. 39 del Codice del 2006, aveva portato al superamento della necessità della “prova” del possesso dei requisiti.

Il nuovo Codice esclude, infatti, per i concorrenti che siano cittadini italiani, in qualsiasi caso, la necessità della prova del possesso dei requisiti. Ciò mentre, come è noto, l'art. 39 del Codice del 2006 prevedeva, al comma 1, la possibilità che gli operatori economici fossero invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Come è stato sottolineato in precedenza, la prova del possesso dei requisiti è esclusa anche per i cittadini di altro Paese membro che siano residenti in Italia, salvo i casi di appalti di servizi in cui debbano essere in possesso di una particolare autorizzazione o dell'iscrizione ad una particolare organizzazione per poter prestare il servizio.

La ratio della disposizione è chiara, ove si consideri che un cittadino di altro Stato membro che sia residente in Italia per svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale è soggetto ai medesimi obblighi dei cittadini italiani, ivi comprese le iscrizioni presso gli ordini professionali o presso le camere di commercio.

Di talchè, in via generale, la prova del possesso dei requisiti deve essere fornita dai concorrenti che siano cittadini di altro Stato membro e che non siano residenti in Italia.

A tal proposito, deve essere comunque sottolineato che, sin dalla vigenza del Codice del 2006, a seguito dell'intervento operato dal legislatore con la l. n. 183 del 2011 (art. 15, comma 1) si ritiene estesa anche alla materia dei contratti pubblici la possibilità di applicare le previsioni contenute nel d.P.R. n. 455 del 2000, con la conseguenza che le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi:

a) non possono più accettare né richiedere certificazioni, anche in considerazione del fatto che tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 445 del 2000;

b) devono acquisire direttamente le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente. Le informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

L'applicazione della disciplina in materia di autocertificazioni non può essere esclusa neanche facendo riferimento al principio di specialità della disciplina degli appalti, pure richiamato dall'AVCP nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 con riferimento all'art. 48 c.c.p.

Cons. St., Sez. III, 26 settembre 2013, n. 4785

È lo stesso Codice dei contratti a prevedere espressamente l'utilizzo della disciplina in materia di autocertificazioni, di tal che, «gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dal citato art. 15 l. n. 183 del 2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la “specialità” della disciplina dei contratti pubblici».

A ciò si aggiungano le modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) introdotte dal d.lgs. n. 218 del 2012 in base alle quali, a decorrere dal 13 febbraio 2013 le Camere di commercio non rilasciano più i certificati camerali con la “dicitura antimafia”. Di talché, le stazioni appaltanti non possono più richiedere agli operatori economici la produzione del certificato camerale munito della formula “nullaosta antimafia”, dovendo accettare, anche in questa ipotesi, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

(Segue). La congruenza dei requisiti con l'oggetto della gara

L'art. 83 nuovo Codice, al comma 2, prevede, come già anticipato, che i criteri di selezione, ivi compresi dunque i requisiti di idoneità professionale, siano “attinenti e proporzionati” all'oggetto dell'appalto, tenuto conto dell'interesse pubblico alla massima partecipazione e, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Viene dunque codificato un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo la quale, considerato che la ratio dell'art. 39 Codice del 2006 deve essere rinvenuta nell'esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, il requisito di idoneità professionale deve essere congruente con l'oggetto dell'appalto (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1874).

Cons. St., Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170

«1.1. Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico.

Da tale ratio – nell'ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell'oggetto e della funzione dell'affidamento (1363, 1367 e 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l'oggetto sociale viene inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 648 e Sez. IV, 23 settembre 2015, n. 4457; TAR Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2015, n. 819; TAR Veneto, Sez. I, 1 settembre 2015, n. 953).

1.2. A parziale mitigazione di tale impostazione si sostiene, d'altra parte, che detta corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all'ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale.

1.3. Dunque, l'esigenza di garantire la serietà e l'adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l'ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. TAR, Valle d'Aosta, 12 gennaio 2016 n. 2; TAR Catania, sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3165)».

Mentre con riferimento alla iscrizione presso gli ordini professionali il principio appena richiamato non presenta alcun problema, più complessa, invece, la situazione con riferimento alla iscrizione nei registri e ciò in ragione della distinzione tra attività prevalente ed attività secondaria. Infatti, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, mentre la prima deve essere obbligatoriamente indicata ai fini dell'iscrizione, essendo essa finalizzata alla individuazione della tipologia di azienda, la seconda viene inserita a fini descrittivi e di completezza informativa, pertanto è solo la prima, in quanto ontologicamente caratterizzante l'azienda, a poter essere considerata “inerente” ai fini che ivi interessano, «essendo la prima l'unica attività che rileva ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e ciò anche in ossequio alla ratio della lex specialis di gara, nonché dell'art. 39, d.lgs. n. 163 del 2006, che è quella di garantire l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale». Citando dei propri precedenti il giudice amministrativo ha dunque riconosciuto che «ai fini dell'apprezzamento del possesso del requisito di partecipazione, provato tramite iscrizione al Registro delle Imprese, va presa in considerazione l'attività prevalente d'impresa e non quella secondaria risultante dal certificato camerale» (Cons. St., Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5729, in senso conforme, Cons. St., Sez. III, 28 dicembre 2011, n. 6968).

Cons. St., Sez. V, 12 febbraio 2016, n. 611

Il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell'iscrizione alla camera di commercio per attività «attinente l'appalto» – non può che essere interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l'essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l'indicazione dell'attività prevalente implica l'inclusione di altre attività tipiche del settore .

In linea con questa impostazione è stata esclusa, ai fini della individuazione della tipologia di azienda, la possibilità di fare riferimento all'oggetto sociale che «esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati» (Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2486, che richiama e ribadisce il principio già affermato da Cons. St., Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5729). Ciò mentre è stata considerata legittima l'esclusione di un concorrente che abbia prodotto un certificato camerale che comprova una attività che è «minore» in senso quantitativo e qualitativo rispetto a tutte le attività previste dal bando di gara (Cons. St., Sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4768).

(Segue). Il soccorso istruttorio

Il comma 9 dell'art. 83 nuovo Codice, così come sostituito dal d.lgs. n. 56 del 2017, consente in via generale per tutti i criteri di selezione la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, al fine di sanare le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda” e fissa le regole procedimentali. La modifica apportata dal c.d. Decreto Correttivo ha eliminato la distinzione, operata dal testo originario della disposizione tra i casi in cui vi fosse la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del nuovo Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, e quelli in cui vi fossero irregolarità formali, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, prevedendo solo per le prime ipotesi una sanzione. Rimane ferma la previsione relativa alle carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, poiché considerate irregolarità non sanabili (per maggiori approfondimenti, si rimanda alla Bussola dedicata al Soccorso istruttorio).

Come è noto, già nella vigenza del Codice del 2006, la giurisprudenza, per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale mediante certificazione, ha confermato la possibilità di far ricorso all'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 46 Codice del 2006 delimitandone, però, l'applicazione alle ipotesi in cui il testo della certificazione camerale determini incertezze sulla sua reale portata, ciò al fine di evitare violazioni al principio generale della par condicio tra i concorrenti. Più in particolare il giudice amministrativo ha precisato che il ricorso al soccorso istruttorio non può essere effettuato nei casi in cui nella documentazione prodotta non vi fosse “alcuna traccia o principio di prova” in ordine al possesso dei requisiti richiesti. La ratio di tale impostazione si comprende agevolmente ove si consideri che una diversa e più ampia interpretazione finirebbe per consentire «una produzione ex post di documentazione per comprovare requisiti», poiché, in linea con quanto precisato dalla stessa giurisprudenza, affinché possa farsi ricorso al soccorso istruttorio si deve essere in presenza di «di fattispecie, in cui la sussistenza dei requisiti è già comprovata» e rispetto alle quali si rende necessaria una «precisazione che non altera la par condicio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi ed acquisita»(Cons. St., Sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4768, in senso conforme a Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

L'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale

Il legislatore, sempre al fine di garantire una più ampia partecipazione alle procedure di gara anche da parte di soggetti che, per le modeste dimensioni o per il loro recente ingresso nel mercato non possiedono tutti i requisiti richiesti, ha disciplinato la possibilità per i soggetti interessati di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento (art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016).

Nel rinviare alla Bussola dedicata all'istituto, basti in questa sede rilevare che l'avvalimento ha lo scopo di consentire ai concorrenti di utilizzare i requisiti di capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria ed organizzativa di soggetti terzi onde garantire la massima partecipazione alle gare.

L'importanza di questo istituto è ulteriormente confermata dalla scelta del legislatore comunitario del 2014. L'art. 63 direttiva 2014/24/UE reca una disciplina analitica dell'«Affidamento sulle capacità di altri soggetti» rinviando poi all'allegato XII per l'individuazione di ulteriori aspetti.

Per ciò che concerne l'estensione dell'istituto dell'avvalimento ai requisiti di idoneità professionale, l'orientamento giurisprudenziale consolidato precedente al recepimento delle direttive del 2014 è sempre stato nel senso di escluderne l'utilizzo, sia perché il testo del Codice del 2006 non contempla tale possibilità, richiamando i requisiti «di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA», sia perché anche nelle direttive del 2014 non si rinviene alcun riferimento ai requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale tra gli elementi per i quali è possibile fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Nel senso appena indicato si è posta la giurisprudenza amministrativa che in maniera costante ha sottolineato «[…] il limite di operatività dell'istituto dell'avvalimento di cui all' art.49 comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163 del 2006, suscettibile di un amplissimo campo operativo, è dato anzitutto dal fatto che la messa a disposizione dei requisiti mancanti non deve riferirsi alle capacità di ordine generale del partecipante (quale la idoneità morale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006) né ai requisiti soggettivi di carattere personale, individuati nell'art. 39 del medesimo d. lgs. (cd. requisiti professionali). Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente e quindi non sono surrogabili neppure con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente» (Cons. St., Sez. VI, 6 novembre 2015, n. 5045; Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2486; CGA, 21 gennaio 2015, n. 35).

Sul punto occorre precisare, però, con riferimento alla disciplina contenuta nella direttiva 2014/24/UE, che il par. 1 dell'art. 63 stabilisce che «Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XII, parte II, lett. f) [Mezzi di prova dei criteri di selezione – capacità tecnica – lett. f) “l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione”] o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste».

In linea con la disciplina europea, l'art. 89 d.lgs n. 50/2016 del nuovo Codice non richiama i requisiti di idoneità professionale tra quelli per cui è possibile far ricorso all'avvalimento, anzi li esclude, poiché la disposizione richiama, testualmente, solo le lettere b) e c) dell'art. 83, comma 1.

La medesima disposizione prevede poi che, per quanto attiene ai criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti a condizione che questi ultimi eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se si considera che la parte II del su citato allegato XVII («Mezzi di prova dei criteri di selezione») riguarda la capacità tecnica (ed, in particolare, i «Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83»), risulta evidente che la possibilità di avvalimento è esclusa in quelle ipotesi in cui i titoli di studio e professionali siano inclusi tra i criteri di aggiudicazione, mentre l'avvalimento è possibile nel caso in cui detti requisiti siano richiesti quale mezzo di prova della capacità tecnica dell'operatore economico.

Integrità e moralità professionale del concorrente: i criteri di valutazione delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c)

L'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice del 2016 dispone che l'operatore economico debba essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto qualora la stazione appaltante dimostri “con mezzi adeguati” che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, individuando, con un elenco che può essere definito esemplificativo ma non esaustivo o tassativo, alcune fattispecie idonee a configurare un grave illecito professionale.

Come ha sottolineato l'ANAC nelle Linee Guida n. 6, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, rilevano quali cause di esclusione quegli illeciti professionali che siano gravi al punto tale da rendere dubbia l'integrità del ricorrente intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

Proprio per questa ragione, e considerato che i requisiti di idoneità professionale, come detto, attengono all'imprenditore e non all'impresa, i motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, co. 3, del Codice.

ANAC - Linee Guida n. 6 - «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, approvate dal Consiglio del'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Ambito soggettivo di applicazione della disposizione:

«Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;

- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice».

La stazione appaltante potrà disporre l'esclusione dalla gara con un provvedimento “adeguatamente” motivato (con riferimento agli elementi individuati espressamente dalle Linee guida ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 – pagg. 9 e 10 delle Linee Guida) soltanto all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico e la valutazione della rilevanza delle situazioni che si ritiene configurino l'illecito professionale dovrà essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità, la cui applicazione risulta evidente ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'Autorità nelle Linee Guida n. 6, l'esclusione non deve essere tale «da gravare in maniera eccessiva sull'interessato» e deve essere disposta «all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata» (6.2).

CGUE, IV Sezione, 14 dicembre 2016, causa C 171/15Connexxion Taxi Service BV

«Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta a che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, obblighi un'amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d'appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell'esercizio della propria attività professionale».

A ciò si aggiunga che l'esigenza della stazione appaltante di assicurare che l'appalto sia affidato ad un soggetto che garantisca integrità ed affidabilità viene in un certo qual modo “temperata” dalla necessità di una valutazione in concreto dell'incidenza del comportamento illecito sulla integrità e affidabilità in relazione alla specifica attività oggetto del contratto (6.2), nonché dalla circostanza che il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato (6.3).

Le Linee guida n. 6 dell'ANAC, dunque, fissano dei limiti ben precisi all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante, come emerge altresì dalla espressa previsione che la valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente “deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto” (6.4).

Il favor nei confronti dell'operatore economico è poi confermato dalla previsione, anche per le ipotesi di grave illecito professionale, delle c.d. “Misure di self-cleaning” di cui all'art. 80, comma 7, del Codice.

ANAC - Linee Guida n. 6 – «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»

Misure di self-cleaning

«7.1 Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

7.2 L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

7.3 Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito:

  1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
  2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
  3. la rinnovazione degli organi societari;
  4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
  5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo».
Casistica

Gravi illeciti professionali – Risoluzione di un precedente contratto – Mezzi di prova adeguati

TAR Calabria, Catanzaro, I Sezione, 19 dicembre 2016, n. 2522

«La ricorrente è stata esclusa dalla gara avente ad oggetto procedura negoziata in via di urgenza per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento in convenzione del servizio di accoglienza nel territorio della provincia di Catanzaro in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. L'esclusione è motivata con riferimento alle contestazioni che hanno comportato la risoluzione di precedente analogo rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 80, comma 5, let. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

La citata disposizione prevede che l'esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nel caso di specie, anche in seguito alla richiesta istruttoria formulata in corso di causa e della produzione documentale da parte della resistente, emerge che non si riscontrino adeguati elementi per ritenere che l'amministrazione abbia dimostrato con mezzi adeguati che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Gli inadempimenti allegati e relativi a precedente rapporto contrattuale risultano, infatti, essere stati tutti contestati da parte ricorrente e ciò in modo espresso (nel senso della diretta impugnazione delle note adottate dalla Prefettura) o in forma non espressa (le contestazioni di cui alla nota n. 91546 del 5 febbraio 2016 risultano essere oggetto del procedimento civile pendente, cfr. ricorso per riassunzione allegato da parte ricorrente alla memoria del 12 dicembre 2015). Ne discende che l'allegato inadempimento difetta della prova dei caratteri della definitività e della gravità dell'inadempimento. Parte resistente non ha, pertanto, provato con mezzi adeguati che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali.

La modificazione nel testo normativo rispetto alla precedente formulazione (art. 38, let. f., d.lgs. n. 163 del 2006) implica che l'accertamento in ordine alla esistenza della violazione debba essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella medesima disposizione ovvero, anche, secondo altre e differenti modalità analiticamente descritte da parte della stazione appaltante. Nel caso di specie, posta la sussistenza di un'analitica contestazione giudiziale dei vari inadempimenti allegati e la mancanza di un'adeguata descrizione di fatti estranei e differenti rispetto a quelli oggetto di contestazione giudiziale, deve ritenersi non integrata l'ipotesi descritta nella fattispecie in esame con il conseguente accoglimento del ricorso.

Si precisa che, ugualmente, la citata disposizione fa riferimento e pertanto richiede la condanna al risarcimento del danno ovvero la condanna ad altre sanzioni che devono analiticamente essere motivate nell'ambito del procedimento applicativo della relativa sanzione. Come precisato nel parere reso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato (Linee guida ANAC «indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice) “possono essere considerate come “altre sanzioni”, l'incameramento delle garanzie di esecuzione o l'applicazione di penali, fermo che la sola applicazione di una clausola penale non è di per sé sintomo di grave illecito professionale, specie nel caso di applicazione di penali in misura modesta”. Nel caso di specie, viste le contestazioni giudiziali e l'entità delle penali non contestate, non appaiono adeguatamente provati i presupposti applicativi della citata disposizione».

Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità rispetto alla disciplina previgente

TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 22 dicembre 2016, n. 1935

«[…] la predetta innovativa norma (n.d.r.: art. 80, comma 5, lett. c) introdotta dal Codice degli appalti del 2016 (in vigore dal 19 Aprile 2016) – interpretata alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici –, a differenza della previgente similare disciplina dettata dall'art. 38 primo comma lett. f) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm., rende irrilevante – ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla P.A. – la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora “sub judice” (pur in presenza di una pronuncia cautelare negativa da parte dell'adito Tribunale Civile).

Il Collegio è dell'avviso meditato che vada disattesa la tesi interpretativa sostenuta dalla difesa della Società controinteressata secondo cui le espressioni letterali adoperate dal legislatore nell'art. 80 quinto comma lett. c) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 possono portare al risultato pratico (esplicitamente precluso, invece, dalla stessa norma) di consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara anche l'operatore economico nei cui confronti sia stata disposta dalla P.A. una risoluzione contrattuale anticipata, in ragione di ravvisate significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, contestata in sede giurisdizionale e non confermata - con sentenza (ancorchè non definitiva) - all'esito del relativo giudizio, ovvero contestata in un giudizio non ancora concluso (nemmeno in primo grado), ma nel quale l'istanza cautelare del privato sia stata non accolta dal giudice.

Né si ravvisa l'allegato contrasto dell'art. 80 quinto comma lett. c) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 – così inteso – con l'art. 57 punto 4 della Direttiva 2014/24/UE (recepito dal legislatore italiano con tale norma) che, peraltro, non avendo carattere puntualmente completo e dettagliato, non è “self executing”».

Gravi illeciti professionali – Esclusione dalla gara – Ratio della norma

TAR Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 38

«In diritto deve osservarsi che l'art. 80, comma 5, lett. c), consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità», con la precisazione, ai fini che qui interessano, che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, «significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata». La citata disposizione codicistica, innovando rispetto al previgente assetto normativo, prevede che l'esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Il dato assiologico che emerge appare incentrarsi sulla circostanza che, per effetto degli indicati fattori o di ulteriori elementi valutativi, emerga a carico dell'operatore economico un quadro tale da rendere dubbia la sua affidabilità.

La ratio della norma de qua risiede dunque nell'esigenza di verificare l'affidabilità complessivamente considerata dell'operatore economico che andrà a contrarre con la p.a. per evitare, a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa, che quest'ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale».

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