Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione

Domenico Gaglioti
07 Maggio 2020

L'istituto del responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione (RUP) risponde ad esigenze da tempo avvertite dal legislatore e rimanda, pur con le differenze che di seguito si vedranno, alla figura del responsabile del procedimento plasmata dall'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

L'istituto del responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione (RUP) risponde ad esigenze da tempo avvertite dal legislatore e rimanda, pur con le differenze che di seguito si vedranno, alla figura del responsabile del procedimento plasmata dall'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241.

La figura del RUP era stata prevista per la prima volta dall'art. 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109, che prescriveva l'istituzione di un unico responsabile al quale attribuire compiti di coordinamento istruttorio e di sollecitazione in vista della realizzazione di un risultato finale; dopo numerose modifiche (art. 4-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella l. 2 giugno 1995, n. 216, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi all'art. 5, comma 1, l. 18 novembre 1998, n. 415) non del tutto in linea con un concetto “integrato” di appalto, oggi la disciplina del RUP, come soggetto chiamato a presiedere tutta la vita dell'intervento contrattuale, risiede principalmente (ma non esclusivamente) nell'art. 10, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (per i lavori) e nei successivi artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, oltre che (principalmente per i lavori), negli artt. 9 e 10, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di attuazione. L'istituto non è invece disciplinato a livello comunitario, né nell'ambito delle direttive del 2004 (2004/18/UE e 2004/17/UE) né in quelle emanate nel 2014 (2014/23/UE e 2014/24/UE). Per completezza si precisa che l'art. 1, l. 28 gennaio 2016, n. 11 prevede, tra i vari criteri direttivi, anche il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento (lettera ll).

Fondamentali risultano anche le delibere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici AVCP (prima Autorità di vigilanza sui lavori pubblici – AVLP e sostituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC dall'art. 19, d. l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114); si precisa sin d'ora che molte di tali delibere, pur se emanate nel previgente sistema (legge n. 109 del 1994 e regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), restano tuttora attuali stante l'identità di ratio ovvero di dettato normativo.

Il RUP tra codice dei contratti e legge sul procedimento amministrativo

Si è fatto cenno all'assimilazione del RUP al responsabile del procedimento amministrativo della l. n. 241 del 1990; a prima vista, in tal senso deporrebbero plurimi dati: come l'omologo responsabile del procedimento, anche il R.U.P. sarebbe una “struttura di coordinamento”, ossia una leading Authority (che nel caso di specie diventa project manager o contract manager) funzionale ad una gestione complessiva e non frammentata dell'attività contrattuale, coerentemente con il principio di efficacia dell'azione amministrativa (in argomento, Corte conti, Sez. giur. Trentino–Alto Adige, 2 luglio 2009, n. 415). La giurisprudenza ha però scorto significative differenze tra i due istituti; in particolare, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2009, n. 4257 ha evidenziato che la natura delle funzioni svolte dal R.U.P., verrebbe meglio colta proprio dalla contrapposizione con la disciplina generale: quest'ultima avrebbe consentito la nomina di un responsabile per ciascuna delle fasi dell'intervento, mentre il legislatore degli appalti pubblici (l. n. 109 del 1994 prima e d. lgs. n. 163 del 2006 poi) ha concentrato in un'unica persona tutti i momenti in cui si dipana l'iter realizzativo. Del resto, più ampi e variegati sono i poteri del RUP rispetto a quelli del responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990, comprendendo non solo poteri istruttori, compulsori o propositivi ma anche poteri decisionali. Non di meno, sussistendone i presupposti, è possibile ricavare dalla disciplina generale spunti interpretativi di rilievo in tema di RUP.

Qualche punto di contatto può rinvenirsi nei contratti che l'art. 27, d.lgs. n. 163 del 2006 esclude dall'applicazione del codice, per i quali riemerge il principio di fondo e, conseguenzialmente, la figura del R.U.P. viene sostituita dal responsabile del procedimento della legge generale.

Le fonti dell'istituto del RUP: Stato, Regioni ed enti locali

In ordine alle fonti che regolamentano l'istituto è necessario partire dall'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006. Esso dispone che, relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome esercitino la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali del d. lgs. n. 163 del 2006; in tali materie viene inquadrata anche l'organizzazione amministrativa, i compiti del RUP e i suoi requisiti. Dunque, le Regioni anche in ambito organizzatorio devono rispettare i principi generali, salvo che per gli aspetti sicuramente esulanti da tali ambiti; l'esatta individuazione dei vari segmenti è, però, tutt'altro che agevole, come dimostra il copioso contenzioso costituzionale che ne è derivato.

Il riparto di competenza nella giurisprudenza costituzionale

Con sentenza 23 novembre 2007, n. 401 la Corte costituzionale,analizzando l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 ha statuito che il riferimento all'organizzazione amministrativa e ai compiti del RUP non investe la struttura ed il funzionamento dell'ente regionale e, per altro verso, la previsione codicistica di un responsabile unico dei relativi procedimenti non limita le competenze regionali in materia.

Con sentenza 11 febbraio 2011, n. 43 la Corte Costituzionale ha osservato che:

- fermo restando che l'attività organizzativa sarebbe comunque riservata alla regione dall'art. 117, comma 4, Cost., il potere di “segmentare” l'unico intervento contrattuale in più sub–procedimenti non incida sull'unicità del centro di responsabilità costituito dal RUP;

- la legge regionale che preveda specifiche modalità per reperire professionalità per sopperire a carenze di organico divergenti dall'art. 10, comma 7 c.c.p. ma comunque rispettosa delle norme vigenti in materia di pubblico impiego (talché gli scostamenti tra disciplina regionale e quella statale risultino minimi e privi di particolare consistenza) non genera un vulnus alle prerogative statali e rende pienamente compatibile la legge regionale con la carta costituzionale.

È dunque presente una multiformità disciplinare strettamente connessa alla collocazione di ciascuna amministrazione nel sistema complessivo; perciò, a fronte di un potere sostanzialmente annichilito per gli enti pubblici del parastato, risulta una maggiore ampiezza in capo agli enti locali e, ancora di più, alle Regioni.

In evidenza

Stato ed enti pubblici: salve eventuali deroghe settoriali, a livello legislativo la disciplina è dettata dal d. lgs. n. 163 del 2006; a livello regolamentare la disciplina è data dal d.P.R. n. 207 del 2010 (quest'ultimo in virtù dell'art. 1, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010 che dispone la sua applicazione anche agli enti parastatali).

Regioni ordinarie ed enti sub–regionali: resta ferma la potestà esclusiva regionale sugli aspetti meramente organizzativi (essendo gli altri oggetto di previsione concorrente); resta altresì ferma la legislazione statale per gli aspetti di competenza esclusiva statale (es.: disciplina del pubblico impiego rientranti nell'ambito della materia “ordinamento civile”); ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., il d.P.R. n. 207 del 2010 potrà intervenire solo per gli ambiti di competenza esclusiva statale; peraltro, resta fermo il principio transitorio di cui all'art. 4, comma 4, c.c.p., per cui le disposizioni statali siano applicabili fino all'adeguamento della legislazione regionale ai principi desumibili dal Codice mediante l'esercizio della potestà ad esse attribuita.

Regioni e Province autonome e loro enti sub–regionali: l'art. 4, comma 5, c.c.p. prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome debbano adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione (ciò assume significato pieno per quanto concerne gli ambiti di loro potestà esclusiva per come previsto dai loro statuti).

Amministrazioni provinciali e comunali: per loro resta ferma la mera potestà regolamentare di cui all'art. 117, comma 6, Cost., sugli aspetti connessi all'organizzazione delle funzioni attribuite loro.

La disciplina: a) obbligatorietà, competenza e fisionomia

L'art. 10, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006 dispone che le “amministrazioni aggiudicatrici” individuino un RUP: tale obbligo investe però le sole pubbliche amministrazioni in senso stretto; non di meno, l'art. 10, comma 9, d. lgs. n. 163 del 2006 impone alle stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni di organizzarsi onde rendere effettivo l'esercizio delle funzioni del RUP, almeno con riferimento al rispetto degli obblighi da osservare; ciò può avvenire attraverso i moduli organizzativi ritenuti più consoni, con l'unico vincolo che il rispetto degli obblighi di legge debba essere garantito.

Anche l'art. 142, d.lgs. n. 163 del 2006 impone ai concessionari di lavori pubblici diversi dalle pubbliche amministrazioni la nomina di un RUP, ovviamente con riferimento agli interventi loro affidati.

Circa la competenza a formalizzare la nomina, stante la natura gestionale del relativo provvedimento, si ritiene che l'organo tenuto ad individuare e nominare il RUP sia il responsabile dell'unità cui il contratto si riferisce; inoltre, la nomina debba avvenire con provvedimento espresso avente data certa.

Orientamenti a confronto: conseguenze della mancata nomina del RUP

T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 febbraio 1994, n. 44 ha ritenuto che la mancata individuazione e nomina del RUP determinerebbe un vizio di legittimità della procedura.

Cons. St., Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 433 ha osservato che la mancata nomina determinerebbe l'attrazione delle competenze in capo al dirigente dell'unità responsabile.

In ordine, poi, al fatto se il RUP debba necessariamente coincidere con una persona fisica ovvero possa essere individuato in un'entità diversa, nonostante sia stato osservato come la complessità di funzioni di alto livello tecnico postegli in capo e la relativa multidisciplinarietà impongono la collocazione in capo ad un ufficio di cui il RUP – persona fisica sarebbe il vertice decisionale, mancano al momento dati normativi o tracce giurisprudenziali a conforto; per converso, il legislatore sembra aver ritenuto sufficiente l'individuazione di un R.U.P. persona fisica, abilitandolo ad avvalersi degli opportuni supporti specialistici per gli aspetti da lui non direttamente gestibili.

L'unicità del RUP

L'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 dispone espressamente che il RUP debba essere unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Sul punto, però, si possono presentare situazioni peculiari, nelle quali vi sia una sorta di collegamento funzionale di più interventi strutturalmente distinti.

In evidenza: pluralità di procedimenti funzionalmente collegati

Con deliberazione n. 272 del 19 luglio 2001 l'AVLP ha rilevato che l'art. 7, comma 1, l. n. 109 del 1994, che prevedeva la nomina di un RUP per ciascun intervento, deve essere intesa nel senso di facultare la nomina di due RUP per interventi diversi anche se collegati fra loro, pur in considerazione delle opportune esigenze di coordinamento per essere gli interventi relativi al medesimo immobile.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha rimarcato che i compiti propri del responsabile del procedimento sono essenzialmente organizzativi e propulsivi e non implicano, di per sé, che questi debba compiere personalmente ogni singolo atto in cui il procedimento si articola, che potrà eventualmente essere affidato ad altri dipendenti dell'unità organizzativa in base alle competenze richieste (Cons. St., parere 3 marzo 2004, n. 304). Peraltro, individuato il RUP, l'eventuale individuazione di soggetti individuati “ad acta” non investe il versante esterno, nel quale l'unica figura soggettiva rilevante è proprio il RUP; a quest'ultimo, infatti, verranno complessivamente imputate le relative attività (nei limiti accennati anche in relazione all'attività di coordinatore), ferma restando la comune responsabilità personale dei singoli soggetti chiamati ad assolvere specifiche incombenze.

In evidenza: RUP e dirigente

Con deliberazione n. 264 del 12 luglio 2001 l'AVLP ha sottolineato che l'attività svolta dal RUP, astrattamente considerata, non ha carattere di funzione dirigenziale.

La tempestività della nomina

Dovendo l'attività del RUP abbracciare tutte le fasi dell'intervento, è necessario che la sua nomina sia quanto più tempestiva possibile. Tale aspetto non viene approfondito dal c.c.p. ma dal Regolamento: in materia di lavori, infatti, l'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 dispone che la nomina del RUP debba avvenire prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale dei lavori o, comunque, appena l'intervento comincia a prendere una sua conformazione specifica; in ambito di acquisizione di servizi e forniture l'art. 272, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 impone la sua nomina contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero, in caso di programmazione, nella fase di predisposizione dei relativi atti programmatori.

In evidenza

Con deliberazione n. 262 del 9 ottobre 2003 (adottata secondo la previgente normativa ma ancora attuale) l'AVLP osservava come la nomina del RUP solo in sede di approvazione del progetto esecutivo contrasti con l'art. 7, l.n. 109 del 1994, stante che fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni intervento devono essere interamente eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un unico responsabile: dunque, il RUP deve essere nominato prima della fase di predisposizione del progetto preliminare e provvede affinché tutto il processo realizzativo sia condotto in modo unitario.

Con deliberazione n. 11 del 21 gennaio 2004, la medesima Autorità osservava come la nomina del RUP solo in fase esecutiva all'affidamento dell'incarico di progettazione sia tardiva e contrasti con il medesimo art. 7, l. n. 109 del 1994, che fa obbligo di nominare il RUP per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione e quindi in una fase precedente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Con deliberazione n. 93 del 7 novembre 2012 l'Autorità ha altresì precisato che, avendo il RUP un ruolo sia propositivo che pianificatore (posto che dovrebbe addirittura suggerire alla propria Amministrazione l'opera e studiarne la convenienza e la fattibilità), si impone – in ossequio al codice e al regolamento – che questi sia nominato ancor “prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità”, o comunque prima dell'avvio della progettazione.

Professionalità richiesta e rapporto organico con l'amministrazione

L'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 impone al RUP il possesso di adeguata professionalità; questa non va parametrata all'intervento da realizzare (come era invece previsto in una prima versione dell'articolato, bocciata dal Consiglio di Stato in sede consultiva) bensì ai compiti da assolvere; rilevano, dunque, la concreta conformazione dell'intervento e la conseguente necessità di disporre di particolari conoscenze o professionalità per agevolare lo svolgimento di prestazioni specifiche ad esso annesse. Una norma speciale concerne, peraltro, gli interventi di ingegneria e di architettura (ossia quelli per i quali sono necessarie competenze professionali in tali settori): in tali casi, il RUP deve essere un tecnico, abilitato all'esercizio della professione, pur se non iscritto all'albo; ciò è esplicitato meglio dall'art. 9, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010, il quale precisa che, relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, il RUP deve essere un funzionario tecnico, mentre il successivo comma 5 individua ulteriori ipotesi particolari.

In evidenza: adeguatezza professionale del RUP

Con deliberazione 28 luglio 2004, n. 141 l'AVLP ha osservato che l'art. 7, comma 4, d.P.R. n. 554 del 1999 (ma la soluzione resta attuale stante il dettato normativo, fatte salve disposizioni speciali) non impone di per sé il possesso, da parte del RUP, della laurea o dell'abilitazione professionale, potendo tali titoli essere surrogati dall'anzianità di servizio, ragion per cui ove quest'ultimo requisito risulti soddisfatto, la procedura di nomina del responsabile del procedimento potrà ritenersi conforme al disposto di cui alla citata disposizione regolamentare.

Con deliberazione 27 luglio 2006, n. 59 l'Autorità si è espressa nel senso dell'adeguatezza della competenza professionale del geometra, in quanto, pur privo di laurea, si può ritenere dotato di una concreta esperienza maturata nel corso del tempo, che ha consentito un adeguato sviluppo della professionalità.

Per converso, con deliberazione n. 316 del 26 settembre 2001, l'Autorità ha rilevato il contrasto con la disciplina vigente (che prevede che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico) nella nomina di un ragioniere quale RUP.

Sempre l'Autorità, con deliberazione n. 21 del 4 aprile 2006 ha escluso la nominabilità, quale RUP, del Segretario Comunale, precisando infatti che una diversa interpretazione della norma (art. 7, l. n. 109 del 1994) ne sminuirebbe il contenuto precettivo–indicativo per gli operatori del settore, svuotandola di significato effettivo. Sul punto si rinvia di seguito per ulteriori cause ostative alla nomina del Segretario comunale.

Circa il rapporto che lega il RUP all'amministrazione, la versione originaria dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 prescriveva che esso fosse imprescindibilmente dipendente di ruolo dell'amministrazione; ciò, oltre a generare problemi potenzialmente esiziali per le amministrazioni carenti di personale di ruolo adeguato a tali compiti, avrebbe posto anche qualche problema di compatibilità con la disciplina comunitaria (tenuto conto che anche CGUE, sez. II, 8 settembre 2011, n. C–177/10 ha ritenuto discriminatoria la distinzione tra dipendenti di ruolo e dipendenti in servizio a tempo indeterminato che non si fondi, ai fini della carriera, su oggettivi presupposti; in argomento, anche Cons. St., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3626). Comunque sia, già dopo pochi mesi dall'entrata in vigore del codice, l'art. 2, d.lgs. n. 6 del 2007 ha tentato di ovviare a tale criticità, mantenendo la dipendenza dall'amministrazione ma non anche il necessario inserimento in ruolo (sempre previa verifica dell'assenza di professionalità adeguate nei ruoli dell'amministrazione).

In evidenza: inammissibilità di RUP esterni

Con deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2009, l'AVCP aveva osservato come la nomina di tecnici dell'Ufficio speciale consortile istituito presso una stazione appaltante come RUP per interventi da effettuarsi presso altri enti risulta non appaia conforme ai principi di appartenenza del RUP all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice e di unicità dello stesso per l'intero procedimento di attuazione dell'intervento (richiamando, a tal proposito, sempre l'art. 7, comma 1, l. 109 del 1994 e l'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 554 del 1999).

In evidenza: Segretario comunale e RUP

Sempre in ordine all'ammissibilità di RUP esterni all'amministrazione, con deliberazione n. 35 dell'8 aprile 2009 l'AVCP ha precisato che il Segretario comunale, difettando di rapporto di dipendenza organica con la stazione appaltante, non può essere nominato RUP.

In tema di forniture e servizi l'art. 272, d.P.R. n. 207 del 2010 si limita a prescrivere conoscenze specifiche in capo al RUP, senz'altro precisare e dunque consentendo che esse siano state acquisite nel corso dell'esperienza (anche di fatto), fermo restando il rinvio all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 per quanto concerne i servizi e le forniture attinenti ad attività di ingegneria ed architettura; il successivo art. 273, comma 2, invece, ribadisce che il RUP adempia ai suoi compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione.

Supporto esterno al RUP

In ordine all'individuazione del supporto esterno al RUP, ove sia necessario per sopperire a specifiche carenze professionali, la giurisprudenza ha evidenziato che la relativa procedura non integri un servizio pubblico, non essendo rivolta direttamente agli utenti ma all'amministrazione: così TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 gennaio 2008, n. 3.

In evidenza

Con deliberazione n. 76 del 19 luglio 2005, l'AVLP, nel precisare la non ammissibilità della consulenza di ausilio alla progettazione, aveva ribadito che i supporti esterni possono integrare le professionalità e delle competenze specifiche di cui il RUP non dispone, ma non anche comportarne la sostituzione (in fase di progettazione, pertanto, l'attività di supporto al RUP non può consistere in una vera e propria consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche).

In ogni caso, l'art. 90, comma 6, d.lgs. 163 del 2006 demanda al RUP di accertare e certificare l'esistenza dei presupposti per il conferimento all'esterno degli incarichi di supporto; il successivo art. 91, comma 2 lo faculta invece ad affidare direttamente gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore ad € 100.000, sempre nell'ambito dei criteri e dei vincoli ivi di legge.

In evidenza: competenza al conferimento dell'incarico

Con conforme deliberazione n. 43 del 5 maggio 2005, l'AVLP ha ribadito che la scelta del tecnico cui affidare l'incarico professionale è di competenza del responsabile del procedimento e non dell'organo politico, mentre prassi divergenti contrastano con il principio di separazione di attribuzioni tra organi politici ed organi amministrativi, ribadito per gli Enti locali dall'art. 107, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del, risolvendosi, in tal modo, il provvedimento di affidamento da parte del responsabile del procedimento in un atto puramente ricognitivo e vincolato.

Funzioni del RUP

Si precisa da subito che funzioni e poteri del RUP non sono circoscritti a quanto disposto dall'art. 10, d.lgs. n. 163 del 2006 (in particolare, ai commi 2 e 3 che, con un diverso grado di approfondimento – più generale l'uno, più dettagliato l'altro – individuano compiti e funzioni) e dagli articoli 9 e 10, d.P.R. n. 207 del 2010; essi, infatti, sono disseminati nell'ambito dei vari istituti disciplinati dal codice e dal regolamento.

In via generale, al RUP fanno capo, a seconda dei casi, funzioni propositive, istruttorie, di controllo e vigilanza, partecipative, sanzionatorie, alle quali, in taluni caso, si aggiungono funzioni decisionali.

In particolare, nella fase della programmazione il RUP esercita un ruolo essenzialmente informativo e propositivo, onde predisporre i documenti programmatori di competenza dell'organo di indirizzo (art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006); nelle successive fasi, invece, egli acquisisce una posizione di sempre maggiore spessore, che si esplicita nella verifica costante degli aspetti quali–quantitativi della prestazione e della coerenza con i profili finanziari e di tempistica (art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006), nella verifica del corretto e razionale svolgimento delle procedure (art. 10, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006), nella segnalazione di disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi (art. 10, comma 3,lett. d), d.lgs. n. 163 del 2006) e nella trasmissione all'amministrazione di dati ed informazioni sulle principali fasi di attuazione dell'intervento per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza (art. 10, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006).

A quelle finora descritte si aggiungono funzioni più specifiche: così per l'accertamento della disponibilità di aree ed immobili, onde evitare che una consegna dei lavori in assenza della disponibilità delle aree con possibili epiloghi contenziosi (art. 10, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 163 del 2006); come pure per l'attivazione di quegli strumenti “consensuali” previsti dalle leggi vigenti per rendere più celere l'attività contrattuale: ci si riferisce all'accordo di programma di cui alla lettera g) (in particolare, ma non in via esclusiva, all'art. 15, l. n. 241 del 1990, ovvero all'art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e alla conferenza di servizi di cui alla lettera h)); in ogni caso, non modificando il d. lgs. 163 del 2006 le competenze del RUP, in assenza di altre disposizioni egli è titolato esclusivamente a proporre tali strumenti ma non anche ad assumere determinazioni in merito.

In evidenza

RUP e conferenza di servizi: con deliberazione n. 53 del 21 febbraio 2002, l'Autorità di Vigilanza aveva osservato (con riferimento all'art. 7, comma 7, l. n. 109 del 1994) che il RUP deve proporre tempestivamente all'amministrazione l'indizione della conferenza dei servizi, qualora si manifesti l'esigenza di acquisire attraverso strumenti acceleratori le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla–osta necessari alla realizzazione dell'opera. Ciò anche in relazione al fatto che

RUP e verifica della disponibilità dell'area: con deliberazione n. 66 del 6 luglio 2011, l'Autorità ha osservato che non è conforme alla disciplina di settore il comportamento della stazione appaltante che abbia indetto una gara, stipulato il relativo contratto d'appalto ed infine proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicatrice, senza avere la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento.

Per quanto concerne le ipotesi in cui, negli appalti di lavori, il RUP può coincidere con il progettista l'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 demanda al regolamento; parimenti si demanda al regolamento, in conformità con l'art. 119, d.lgs. n. 163 del 2006 le ipotesi di coincidenza tra RUP e direttore dell'esecuzione del contratto. La possibile coincidenza di RUP e di direttore dei lavori o dell'esecuzione viene, peraltro, regolata dall'art. 9, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010 per i lavori e dall'art. 272, comma 5, per servizi e forniture.

Da ultimo, si fa presente che il RUP può partecipare alle incentivazioni previste dal fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, co. 7–ter, alle condizioni previste da tali disposizioni e nella misura prevista, per ciascuna amministrazione, dai regolamenti di cui al comma 7-bis e dalla contrattazione decentrata.

Orientamenti a confronto: RUP e commissione di gara

Nell'ambito della fase di scelta del contraente la posizione del RUP emerge in più frangenti: anzitutto, in riferimento alla nomina della Commissione aggiudicatrice: in giurisprudenza è stato osservato come detto potere spetti al RUP e non all'organo politico (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 luglio 2008, n. 9545).

In evidenza: orientamenti sul RUP nella Commissione di gara

Con riferimento al sistema previgente (ma con valore tuttora attuale), TAR Marche, 4 febbraio 2005, n. 128 ha affermato come, soprattutto nei comuni privi di qualifica dirigenziale e nei quali il dirigente o il funzionario investito della relativa funzione, sia legittimo che il RUP sia Presidente della Commissione giudicatrice e che approvi gli atti della Commissione medesima e disponga dell'aggiudicazione definitiva della gara (vengono richiamati, a tal proposito, Cons. St., Sez. V, 6 maggio 2002, n.2408; Cons. St., Sez. V, 26 settembre 2002, n. 4938; TAR Veneto, Sez. I, 23 marzo 2000, n. 831; TAR Abruzzo, Pescara, 20 febbraio 2003, n.281).

Contemporaneamente, TAR Veneto, Sez. I, 21 febbraio 2005, n. 727 ha però negato che il RUP, figura precipua nella materia degli appalti, avente un suo preciso ruolo, possa coincidere con il dirigente chiamato a presiedere la commissione di gara.

Circa i componenti della commissione diversi dal Presidente è stata rinvenuta dapprima un'incompatibilità con la funzione di RUP, fondata sulla distinzione tra organo istruttorio e organo decidente: così TAR Puglia, Bari, Sez. I, 6 febbraio 2013 e Cons. St., Sez. V, 4 novembre 2014, n. 5441.

Cons. St., Sez. III, 5 novembre 2014, n. 5456 (che, a sua volta, richiama Cons. St., sez. V, 23.10.2012, n. 5408) ha assunto una posizione meno intransigente: non sussiste una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di RUP e quelle di componente di commissione di gara, non attenendo le prime a compiti di controllo ma di verifica interna della correttezza del procedimento e non essendoci sovrapposizione né identità tra controllato e controllante.

Ancora più di recente, Cons. St., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565 ha ulteriormente precisato che, pur volendo l'art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006 impedire che la presenza, nelle commissioni di gara, di soggetti che abbiano interferito nel merito sull'appalto, è pur vero che detta incompatibilità deve anzitutto riguardare quello specifico contratto e, per altro verso, essa non può essere presunta in astratto, ma ne deve essere fornita adeguata e ragionevole prova (non basta, dunque, un mero sospetto, stante che il fatto che un funzionario componente della commissione sia responsabile dell'ufficio competente o responsabile del procedimento non comporta, di per sé, violazione della disposizione in questione).

Orientamenti a confronto: RUP e valutazione dell'anomalia delle offerte

Oggetto di articolato dibattito giurisprudenziale è stata la questione se, nelle gare aggiudicate con l'offerta economicamente più vantaggiosa, il potere di verifica dell'anomalia dell'offerta spetti al RUP o alla commissione di gara o ad altra commissione specifica.

Posizioni giurisprudenziali

Parte della giurisprudenza, tanto di prime cure che di appello, ha ritenuto spettante alla Commissione e non al RUP il potere di valutare l'anomalia;

- in primo grado si segnala TAR Calabria, Reggio Calabria, 4 giugno 2010, n. 532; TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 20 settembre 2011, n. 7458;

- in secondo grado, Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4772; Cons. St., Sez. V, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4332; Cons. St., Sez. V., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4584.

Altra parte della giurisprudenza, parimenti di primo che di secondo grado, ha ritenuto spettante al RUP tale potere;

- in primo grado, si segnala TAR Umbria, Sez. I, 2 maggio 2010, n. 334; TAR Toscana, Sez. I, 19 aprile 2013, n. 644;

- in secondo grado, si segnala Cons. St., Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1467.

Permanendo il contrasto, la questione è stata deferita all'Adunanza plenaria: essa ha statuito come sia consentito (ma non anche obbligatorio) al RUP di verificare direttamente l'anomalia dell'offerta nella procedura con offerta economicamente più vantaggiosa; ciò in quanto, spetta al RUP la discrezionalità, da esercitare in base alle circostanze del caso, se effettuare personalmente le valutazioni o affidarle alla commissione aggiudicatrice: Cons. St., Ad. plen. 29 novembre 2012, n. 36.

La giurisprudenza successiva ha fatto propria le coordinate della soluzione individuata dall'Adunanza plenaria:

- in primo grado si segnala TAR Umbria, Sez. I, 4 settembre 2015, n. 357;

- in secondo grado, Cons. St., Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3137.

Profili di responsabilità

Connessi ai poteri finora esposti vi sono anche profili di responsabilità, su cui ci si era già soffermati nel precedente sistema ma tuttora attuali.

In evidenza

Con deliberazione n. 10 dicembre 2003, n. 313 l'Autorità di Vigilanza ha rilevato il contrasto, rispetto all'art. 7, l. n. 109 del 1994 delle condotte di un RUP e di un direttore dei lavori che non assumano, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie iniziative di controllo e di vigilanza circa il rispetto del programma esecutivo al fine di assicurare il compimento dei lavori nel termine pattuito.

Con deliberazione n. 62 dell'8 giugno 2005 la medesima Autorità ha rammentato al RUP e al direttore dei lavori le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato.

Con deliberazione n. 10 del 26 gennaio 2011 l'Autorità ha poi stigmatizzato l'operato del RUP e della direzione dei lavori che non hanno vigilato con la dovuta attenzione sul rispetto del crono-programma progettuale, adottando tutte le misure in loro potere per consentire la realizzazione dell'opera nei tempi prefissati, compatibilmente con l'attività di competenza degli organi deliberativi del Comune e della Regione interessati.

Con deliberazione n. 53 del 16 maggio 2012,l'Autorità di vigilanza ha osservato che il fatto che il TAR abbia riconosciuto la correttezza della stazione appaltante che abbia annullamento in autotutela il bando di gara, revocando l'aggiudicazione e dei conseguenti atti per suoi errori in fase di progettazione non esclude né la responsabilità del progettista né del RUP che ha omesso o non ha adeguatamente svolto la verifica degli elaborati suddetti ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 554 del 1999.

Del RUP è stata affermata anche la responsabilità sia in sede di responsabilità amministrativa per danno erariale sia in sede penale.

In evidenza

In tema di responsabilità amministrativa, Corte conti, Sez. giur. Molise, 15 gennaio 2014, n. 3 ha rilevato che la mancata attivazione da parte del RUP del collaudo dell'opera e la mancata nomina della Commissione, avendo privando la stazione appaltante della possibilità di riscontrare la regolare esecuzione dei lavori, ha prodotto un danno erariale, da determinarsi equitativamente determinato in una quota del corrispettivo erogato dall'Amministrazione all'ingegnere.

È stata affermata la responsabilità penale del RUP in caso di infortunio sul lavoro da cui derivi la morte del lavoratore, gravando una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, sia nella fase preparatoria dei lavori (obbligatorietà di redazione dei piani di sicurezza), sia nella loro esecuzione: Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2013, n. 7597.

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