Procedure di affidamento degli appalti nei settori speciali
26 Marzo 2018
Inquadramento
Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione
L'art. 44 direttiva 25/2014/UE statuisce che «1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell'art. 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva». Si tratta di una disposizione che si pone in linea con quanto già previsto nella precedente disciplina comunitaria, così come recepita nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel quale il principio della libertà di scelta della procedura è consacrato all'art. 220 ai sensi del quale «gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ovvero mediante il dialogo competitivo», previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara (ai sensi dell'art. 224), restando ferme le ipotesi limitate ed eccezionali – tassativamente individuate dall'art. 221 (in puntuale attuazione dell'art. 40 Dir. 17/2004/CE) – che consentono agli enti aggiudicatori di negoziare con uno o più operatori economici di propria scelta le condizioni dell'appalto senza necessità di esperire una preventiva gara e per le quali è concessa la deroga alla previa pubblicità, oltre che una ampia discrezionalità nella modulazione della procedura d'acquisto. Le procedure di affidamento nelle Direttive del 2014
Per quanto attiene alle procedure di affidamento, la disciplina europea introdotta nel 2014 presenta delle indubbie novità, sia sotto il profilo della tipologia delle procedure a disposizione degli enti aggiudicatori, sia sotto il profilo della tecnica normativa adottata, dedicando, la dir. 25/2014/UE, maggiore “attenzione” a ciascuna delle procedure, così come accade per i settori ordinari. Va registrato poi, che con riferimento alle procedure di affidamento, quella tendenza al parallelismo che si registra tra settori ordinari e settori speciali – e che ha trovato conferma sin dalla stessa l. delega n. 11 del 28 gennaio 2016 nella quale vi è una assoluta identità di principi e criteri direttivi per il recepimento delle tre Direttive –, è lievemente attenuata. Infatti nella Direttiva 2014/25/UE viene mantenuta la procedura negoziata con previa pubblicazione di bando (o indizione di gara), che scompare nei settori ordinari e non vi è traccia della procedura competitiva con negoziazione, prevista per i settori ordinari dall'art. 29 della Direttiva 2014/24/UE. Inoltre nei settori speciali si registra una maggiore discrezionalità e libertà operativa degli enti aggiudicatori. In entrambe, poi, viene inserito il “partenariato per l'innovazione”. Secondo quanto espressamente previsto nel Considerando n. 59 della Direttiva 25/2014/UE: «Se l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d'appalto distinta per l'acquisto […]». Le procedure di affidamento nel d.lgs n. 50 del 2016
Il nuovo Codice, all'art. 123, I comma, in linea con la precedente disciplina, dispone che “1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione”. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, dunque, anche la nuova disciplina sancisce, da un lato, il principio della libertà di scelta (precedentemente codificato nell'art. 220 del vecchio Codice) e, dall'altro lato, la sostanziale equivalenza tra procedure aperte e ristrette e procedura negoziata previa pubblicazione del bando. Va, inoltre, rilevato che l'attuale formulazione è frutto dei correttivi suggeriti dal Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016, intervenuto soprattutto con riguardo alla eliminazione dal testo originario approvato dal Governo dell'estensione ai settori speciali delle limitazioni, previste per i settori ordinari, all'utilizzo del dialogo competitivo e del partenariato per l'innovazione; estensione che avrebbe determinato, come rileva il Consiglio di Stato, un contrasto con la direttiva 25/2014 circa i presupposti del dialogo competitivo e del partenariato per l'innovazione. La direttiva 25 (artt. 44, 48 e 49) non sembra porre limiti all'utilizzo di tali istituti nel settore degli appalti speciali (a differenza di quanto avviene per gli appalti ordinari, ex artt. 26 e 31 della direttiva 24). Per i settori speciali l'art. 122, che elenca le norme applicabili alle procedure di gara, non richiama l'art. 59 (procedure di scelta, che indica i presupposti del dialogo competitivo), ma richiama le sole norme procedurali degli artt. 64 e 65. E tuttavia il successivo art. 123, al comma 1, sembra richiamare anche l'art. 59 laddove dispone che gli enti aggiudicatori possono ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformità alle norme del codice. […] La disciplina non risulta in linea con la direttiva 25/2014 che non pone per i settori speciali le stesse limitazioni previste per il settore ordinario, quanto a presupposti di utilizzo di dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione; d'altra parte non sembra esserci nella legge una norma di delega che preveda estensioni delle limitazioni (previste per il settore ordinario) agli appalti dei settori speciali. Sembra quindi che si sia in presenza di un gold platingfermo restando che se è intenzione del Governo confermare tale scelta deve evidenziarlo nell'AIR. Valuterà pertanto il Governo: a) se l'intento è di estendere ai settori speciali i limiti di utilizzo del dialogo competitivo e del partenariato per l'innovazione previsti per il settore ordinario di darne motivazioni nell'AIR; b) se non è tale l'intento, di intervenire sull'art. 123 con le seguenti modifiche: 1) al comma 1, primo periodo, sostituendo “presente parte” con “presente sezione” 2) al comma 1, secondo periodo, sostituire “di cui al presente codice” con “di cui alla presente sezione” […]”. Suggerimenti che il Governo non sembrava aver raccolto nel testo originario del Codice del 2016, in particolare con riferimento alla necessità, stante l'identica formulazione delle Direttive 24/2015 e 25/2015, di uniformare i presupposti per far ricorso alla procedura negoziata senza indizione di gara nelle ipotesi, indicate dal comma 1, lett. d), dell'art. 125 e dall'art. 63, comma 2, lett. c), e relative alle “ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili”. Le formulazioni delle su richiamate norme non erano, infatti, coincidenti, poiché la formula utilizzata nel caso dei settori ordinari è estremamente generale (art. 63, comma 2, lett. c): “ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice”); ciò mentre, nel caso dei settori speciali, il legislatore delegato avevaritenuto di accompagnare tale formula generale con l'indicazione di ipotesi specifiche (art. 125, comma 1, lett. d): “quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali”). Ebbene tale discrasia è stata eliminata dal D.Lgs. n. 56 del 2017 che ha sostituito le parole “impreviste e imprevedibili” con “imprevedibili” e ha eliminato il riferimento specifico alle ipotesi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a bani culturali. Nella disciplina del dialogo competitivo e dei partenariati per l'innovazione per i settori speciali, come è stato già in precedenza rilevato, il parallelismo con i settori ordinari operato dalle Direttive del 2014 si attenua. Ed in effetti, con riferimento al dialogo competitivo (per la cui disciplina nei settori ordinari si rinvia alla relativa bussola, Dialogo competitivo) ed ai partenariati per l'innovazione, se è vero che gli artt. 122 e 123, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 richiamano le norme procedurali contenute negli artt. 64 e 65 del nuovo Codice, esse non operano alcun rinvio ai limiti di utilizzo di cui all'art. 59, in linea con la disciplina europea che, come si è detto e come ribadito dal Consiglio di Stato in sede di parere, non sembra porre alcuna limitazione, al contrario di quanto accade per i settori ordinari. Tali procedure di scelta del contraente, dunque, soggiacciono alla disciplina prevista dal Titolo VI, Capo I, Sezione II del Codice del 2016. Procedura negoziata previa pubblicazione del bando
In ragione delle «peculiarità tecniche dei servizi, ricompresi nei settori cosiddetti speciali, che il ricorso a tale forma di scelta del contraente consente di valorizzare» (AVCP, determinazione 6 aprile 2011, n. 2), la procedura negoziata con pubblicazione del bando ha assunto, nei settori speciali, da sempre, una “valenza ordinaria”. Al contrario di quanto accadeva nella vigenza del Codice del 2006 (ove era rinvenibile esclusivamente un richiamo all'art. 220 circa la possibilità di esperire tale procedura), l'art. 124 del Codice del 2016 fissa alcune regole di carattere generale in relazione al termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, ai soggetti che possono partecipare alle negoziazioni ed alla possibilità dell'ente aggiudicatore di limitare il numero dei candidati idonei, nonché alle modalità di fissazione del termine per la ricezione delle offerte (identico per tutti i candidati selezionati). L'art. 131 del Codice prevede, poi, un invito simultaneo a presentare offerta; e la selezione di offerte e candidati sulla scorta di quanto anticipato dall'avviso o bando della procedura. Nonostante ciò, la nuova disciplina codicistica lascia ampia discrezionalità all‘ente aggiudicatore in ordine alla scelta di fare ricorso a tale procedura, che continua a porsi in rapporto di completa alternatività rispetto alle procedure aperta o ristretta, non essendovi alcuna predeterminazione delle ipotesi in cui è possibile farvi ricorso, e dovendosi, dunque, ritenere operante l'unico limite, riconosciuto dalla giurisprudenza, dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza, par condicio e trasparenza. Una ricostruzione, quella che precede, in linea con le decisioni del giudice amministrativo il quale ha precisato che nei settori speciali la procedura negoziata «è finalizzata a tutelare la concorrenza, ma con minore schematicità formale rispetto agli appalti dei settori ordinari», con la conseguente necessità di un maggiore rigore nel concreto riscontro della logica e della correttezza della fase negoziata (Cons. St., Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934). Procedura negoziata senza previa indizione di gara.
La disciplina contenuta nell'art. 125 del nuovo Codice, che conserva una valenza eccezionale in ragione della “distanza” della procedura dalle regole della concorrenza, non presenta particolari elementi di innovazione rispetto all'assetto delineato dall'art. 221 del Codice del 2006. Deve essere comunque segnalata l'eliminazione dell'ipotesi relativa ai lavori e servizi complementari, attualmente disciplinata dall'art. 106 del nuovo Codice, recante disposizioni in caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, che prevede, alla lett. b) del co. 1, la possibilità, sia nei settori ordinari sia nei settori speciali, di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento, “per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti […]: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”. Permane anche nella nuova disposizione (co. 7) la fissazione del limite dell'eventuale aumento di prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale per i soli settori ordinari. Nel novero delle ipotesi in cui può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara non è altresì più compresa quella prevista dall'art. 221, co. 1, lett. i), del Codice del 2006 relativa agli appalti da aggiudicare in base ad un accordo quadro la cui disciplina, di cui si dirà nel prosieguo, è ora contenuta integralmente nell'art. 54 del Codice del 2016. Ai sensi dell'art. 125 del nuovo Codice può dunque farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara nelle seguenti tassative ipotesi: a) Mancata presentazione, in risposta ad una procedura con indizione di una gara, di un'offerta o di un'offerta appropriata, di una domanda di partecipazione o di una domanda di partecipazione appropriata. In questo caso il ricorso alla procedura senza previa indizione di gara è ammesso a condizione che non vengano modificate le condizioni del contratto in modo da garantire da un lato, stabilità e serietà alla domanda pubblica, in modo da evitare comportamenti collusivi, e, dall'altro, la reale parità di condizioni tra i concorrenti. La disposizione, al contrario di quanto accadeva in precedenza, definisce i concetti di offerta o domanda non ritenuta non appropriata, disponendo che deve considerarsi non appropriata: l'offerta che non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è conseguentemente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara; la domanda di partecipazione nel caso in cui l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dagli artt. 80, 135, 136 del Codice del 2016. b) Appalto destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo. La seconda ipotesi riguarda una specifica categoria di appalti, ben chiara nella sua formulazione e che, tra l'altro si presenta di più ampia portata applicativa rispetto alla analoga previsione relativa ai settori ordinari contenuta alla lett. a), del comma 3 dell'art. 63 che, infatti, prevede l'ipotesi ivi contemplata solo con riferimento ai contratti di forniture. c) Affidamento ad un operatore economico determinato. Si tratta di una ipotesi specifica a fondamento della quale si ravvisano ragioni di natura artistica -“1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica”-, tecnica -“2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”-, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi -“3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”- che determinano in concreto la circostanza che l'appalto debba essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, risultando quest'ultimo l'unico in grado di eseguire a regola d'arte le specifiche prestazioni oggetto del contratto. Ragioni che, come nell'ipotesi di cui alla lett. a), l'art. 125, lett. c), del nuovo Codice definisce in maniera più puntuale rispetto alla disciplina previgente, limitando in tal modo l'esercizio del potere discrezionale dell'ente aggiudicatore. Così come previsto per i settori ordinari le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; La deroga al principio concorrenziale, nell'ipotesi che qui occupa, trova il suo fondamento nella “infungibilità” o nella “esclusività” dell'oggetto del contratto che si vuole affidare. A tal proposito meritano di essere segnalate le Linee Guida n. 8, approvate dal Consiglio dell'ANAC il 13 settembre 2017 recanti disposizioni relative al “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, che delineano con chiarezza i concetti di infungibilità ed esclusività: “Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. L'infungibilità può essere dovuta all'esistenza di privative industriali ovvero essere la conseguenza di scelte razionali del cliente o dei comportamenti del fornitore; l'effetto finale è comunque un restringimento della concorrenza, con condizioni di acquisto meno favorevoli per l'utente. Non esiste una soluzione unica per prevenire e/o superare fenomeni di infungibilità, ma è necessario procedere caso per caso al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l'effettiva concorrenza nel mercato”.
d) Estrema urgenza derivante da circostanze imprevedibili. Ulteriore ipotesi di deroga ai termini ed alle condizioni di cui alle procedure aperte, ristrette o negoziate con previa indizione di gara, è contemplata con riferimento alle ipotesi dell'estrema urgenza, nella misura strettamente necessaria, derivante da eventi imprevisti ed imprevedibili per l'ente aggiudicatore. Una urgenza che, evidentemente, non deve essere imputabile all'ente aggiudicatore (sul punto cfr. par. 46, Conclusioni dell'Avvocato Generale F.G. Jacobs presentate il 24 febbraio 2005 nella causa C-394/02: «Per quanto riguarda la deroga basata sulle ragioni di estrema urgenza, al fine di poter invocare con successo la deroga prevista dall'art. 20, n. 2, lett. d) della direttiva per il settore dei servizi, devono ricorrere cumulativamente tre condizioni e cioè l'esistenza di un evento imprevedibile, un'estrema urgenza tale da rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti da altre procedure e la correlazione tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza che ne deriva»). Il testo della lett. d) dell'art. 125 del nuovo Codice riproduce, in sostanza il testo dell'art. 221 del Codice del 2006, con l'aggiunta dei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. e) Appalti di forniture per consegne complementari. Altra ipotesi di deroga è connessa alla complementarietà dei servizi. Si tratta di un'ipotesi che ripropone l'analoga previsione contemplata per i settori ordinari [art. 63, co. 3, lett. b)] per i quali è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura senza gara per appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e finalizzate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, nelle ipotesi in cui il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. Appare opportuno rilevare che non è presente, per i settori speciali, la limitazione relativa alla durata dei contratti che, nei settori ordinari, non può eccedere, di regola, i tre anni. f) Lavori simili. La disposizione consente il ricorso alla richiamata procedura per quei lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione, però, che detti lavori siano conformi ad un progetto a base di gara (che deve indicare l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati), aggiudicato in seguito all'indizione di una gara per il primo appalto secondo una delle procedure di cui all'art. 123 del Codice. Analoga possibilità è prevista per i settori ordinari rispetto ai quali sussiste la condizione temporale, dovendo la procedura intervenire nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. g) Forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime. h) Acquisti d'opportunità, si tratta di ipotesi eccezionali in cui l'amministrazione può procedere all'acquisto di forniture ad un prezzo sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato, approfittando di una occasione di breve durata, ovvero: 1) nei casi di acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose (presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria); 2) nel caso di appalto di servizi conseguente ad un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del Codice che sia, in base alle norme vigenti, aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati. Accordo quadro
L'art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 2016, in linea con la disciplina precedente, prevede la possibilità di poter fare ricorso ad un accordo quadro, che per gli appalti nei settori speciali non può superare gli otto anni - salvo casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo-, nel rispetto delle procedure previste dal codice stesso. Il comma 6 della medesima disposizione prevede, poi, che gli appalti basati su un accordo quadro siano aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che garantiscano il rispetto del principio della parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. I documenti di gara possono prevedere poi la possibilità della riapertura del confronto competitivo, prevedendo per questa ipotesi che l'ente aggiudicatore fissi un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudichi ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Di particolare interesse è la disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 6, con la quale il legislatore delegato sottolinea il divieto per l'ente aggiudicatore di ricorrere ad un accordo quadro al fine di eludere l'applicazione della disciplina codicistica o di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. L'accordo quadro, infatti, è strumento di semplificazione negoziale, caratterizzato dalla estrema flessibilità, che consente la definizione, attraverso una procedura di evidenza pubblica iniziale, di eventuali termini e condizioni di contratti futuri (c.d. Call-offs) da aggiudicarsi in un dato periodo di tempo, cristallizzando prezzi e/o quantità di beni, lavori e servizi, generalmente seriali tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici. Per tale via, attraverso l'accordo quadro vengono stabilite le clausole sulla cui base saranno regolati i futuri rapporti tra i soggetti contrattuali, per l'affidamento di commesse similari nel corso di un determinato arco temporale, consentendo così agli enti aggiudicatori e alle imprese contraenti di contemperare le contrapposte esigenze di programmazione della produzione e degli investimenti, con vantaggi in termini organizzativi e finanziari. Si tratta di uno strumento che nella prassi commerciale ha assunto una certa rilevanza, consentendo la fissazione dei contenuti di futuri contratti, che non obbliga il committente a dare esecuzione al contratto, consentendo da un lato alle imprese di programmare la propria attività ed alla committenza di avvantaggiarsi del prezzo, stipulando contratti applicativi che gli consentono di approvvigionarsi delle risorse necessarie alla prosecuzione delle proprie attività.
Procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Il regime applicabile agli appalti nei settori speciali cc.dd. sottosoglia differisce a seconda che l'ente aggiudicatore sia un impresa pubblica o un soggetto privato che opera in virtù di diritti speciali ed esclusivi, ovvero che si tratti di una amministrazione aggiudicatrice. Nel primo caso, infatti, si applica la disciplina stabilita nei regolamenti negoziali, che, comunque, deve essere conforme ai principi del Trattato UE ed in particolare a quelli di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza. Nel secondo caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate con delibera del 26 ottobre 2016.
Bussole di inquadramento |