Direzione dell’esecuzione del contratto

Loredana Nada Elvira Giani
16 Marzo 2018

L'istituto della direzione dell'esecuzione non trova disciplina a livello sovranazionale (né nell'ambito delle direttive del 2004 né nelle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE). La figura del direttore dell'esecuzione del contratto è stata infatti introdotta dall'art 119 del Codice del 2006 ed assume un rilievo centrale nella fase esecutiva dei contratti pubblici, essendo ad esso deputate quelle attività tese a verificare la conformità degli interventi eseguiti a quanto previsto nella sede contrattuale.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

L'istituto della direzione dell'esecuzione non trova disciplina a livello sovranazionale (né nell'ambito delle direttive del 2004 né nelle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE). La figura del direttore dell'esecuzione del contratto è stata infatti introdotta dall'art 119 Codice del 2006 ed assume un rilievo centrale nella fase esecutiva dei contratti pubblici, essendo ad esso deputate quelle attività tese a verificare la conformità degli interventi eseguiti a quanto previsto nella sede contrattuale.

Essa trova oggi, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, la propria matrice concettuale all'art. 101 del Codice che pone tali attività in capo al responsabile del procedimento (su cui si rinvia alla Bussola dedicata di D. GAGLIOTI, Responsabile delle procedure di affidamento), che, nella fase di esecuzione, si avvale «del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori».

La direzione dell'esecuzione del contratto nel nuovo Codice

Al contrario di quanto accade per le altre figure in esso contemplate, l'art. 101 del nuovo Codice non individua compiutamente i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione, che possono essere desunti da ulteriori disposizioni codicistiche, quali quelle relative al controllo tecnico contabile e amministrativo, al recesso, alla risoluzione, all'accordo bonario.

L'art. 111 del nuovo Codice, al co. 3, prevede che il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o di forniture sia, di norma, il responsabile unico del procedimento che provvede “al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali”.

Tale formulazione fa ritenere che per questi contratti la stazione appaltante possa nominare un soggetto diverso. Ciò trova conferma nella prima parte del co. 1 dell'art. 101 del nuovo Codice, secondo cui l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture “è diretta dal responsabile unico del procedimento che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori […]”.

A ciò si aggiunga che il co. 5 dell'art. 31 c.c.p. espressamente prevede che l'ANAC, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice stesso «[…] Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto».

ANAC, Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni (29 aprile 2016)

«1.1. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto:

a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;

b) professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall'art. 31, comma 8, del Codice.

1.2. Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:

a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;

c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

1.3. Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio all'impresa affidataria che secondo il Direttore dell'Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso Direttore dell'Esecuzione deve comunicare per iscritto al Rup le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il Direttore dell'Esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute».

La direzione dell'esecuzione del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture: i soggetti coinvolti

Con riferimento ai soggetti coinvolti nella fase di esecuzione, l'architettura delineata dal nuovo Codice ricalca quella del Codice del 2006, mantenendo due discipline distinte (lavori da una parte, servizi e forniture dall'altra).

La matrice di riferimento comune va individuata all'interno dell'art. 101 che, al co. 1, prescrive che il responsabile del procedimento, nella fase dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento, dunque, anche ai sensi dell'art. 31 del nuovo Codice, mantiene il controllo dell'esecuzione dei contratti che, come noto, è diretta, ed è riconducibile alla esigenza di garantire alla committenza la possibilità di verificare il corretto adempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni assunte nel contratto.

Più in particolare, avuto riguardo agli appalti di lavori pubblici, il co. 2 dell'art. 101 dispone che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'ANAC il 26 ottobre 2016, e successivamente modificate con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, precisa ulteriormente i compiti del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, disponendo che nella fase dell'esecuzione, «il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni».

Viene, dunque, rispettata anche nella nuova disciplina codicistica la regola generale della non coincidenza delle figure del responsabile e del direttore dei lavori. Regola che, per quanto attiene alla disciplina dei lavori (appalti e concessioni) allo stato, alla luce delle disposizioni contenute nelle su richiamate Linee Guida n. 3, ammette alcune deroghe, nei limiti delle competenze professionali del responsabile del procedimento e a condizione che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; dell'esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; della specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Le funzioni di responsabile del procedimento e direttore dei lavori non possono comunque coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.

Principio inverso viene postulato per gli appalti di servizi e forniture in cui la regola è quella della coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione. Dispongono, infatti, le Linee Guida n. 3 che il responsabile del procedimento nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, nei limiti delle proprie competenze professionali e a condizione che ricorrano le medesime circostanze sopra indicate per le ipotesi di coincidenza in caso di appalti di lavori (titolo studio, esperienza almeno triennale o quinquennale, specifica formazione).

Le Linee Guida individuano le ipotesi di deroga alla regola generale del cumulo tra le due figure, prevedendo che il direttore dell'esecuzione sia soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei casi di: “a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico)”. d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”.

Con riferimento, infine, alle ipotesi di acquisti aggregati, le Linee Guida n. 3 prevedono che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, nominano un RUP per ciascun acquisto che, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni. Tuttavia, la formulazione delle Linee Guida (coordinamento con il direttore dell'esecuzione “ove nominato”) fa sì che anche nelle suddette ipotesi la regola generale possa essere rinvenuta nel cumulo tra le due figure.

Funzioni e compiti del Direttore dell'Esecuzione in fase di esecuzione

Come è noto, l'art. 111, co. 1, dispone che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (e della Conferenza Unificata, come previsto dal c.d. Decreto Correttivo), siano approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applica l'art. 216, comma 17, d.lgs. n. 50 del 2016 che rinvia alle norme sullo scopo e forma della contabilità contenute nel D.P.R. n. 207 del 2010.

Lo schema di Decreto ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato (parere 2882 del 3 novembre 2016) che tuttavia ha formulato rilievi di natura sia formale sia sostanziale, cui consegue la necessaria riformulazione di alcune disposizioni ritenute in parte in contrasto con la normativa codicistica, cui il parere stesso è condizionato.

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 2882 del 3 novembre 2016

“[…] Il paragrafo 4.1.2 a tenore del quale «Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile», afferendo ai doveri derivanti dal contratto d'opera professionale, non fa che ripetere norme primarie e esula dall'ambito di competenza delle linee guida. Va perciò espunto.

Il paragrafo 4.1.4 indica il contenuto del contratto di appalto; tale ambito, da un lato, esula dal perimetro demandato dal codice alle linee guida relative al direttore dell'esecuzione e, dall'altro lato, demanda al contratto profili che sono già per la maggior parte compiutamente disciplinati dalla legge, come i casi di sospensione, risoluzione e recesso, o i casi di subappalto e avvalimento, così ingenerando anche l'equivoco che l'applicazione degli istituti non discenda già di per sé dalla legge, ma dalla previsione del contratto. Deve pertanto interamente espunto. […]

Il paragrafo 4.1.5 demanda al direttore dell'esecuzione di segnalare al RUP i fatti rilevanti anche al fine della risoluzione del contratto «per grave inadempimento».

Occorre considerare che l'art. 108, codice, ai commi 3 e 4, disciplina due ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'esecutore: al comma 3, «per grave inadempimento», al comma 4 per altri inadempimenti.

Il dovere del direttore dell'esecuzione di segnalare i fatti rilevanti sussiste al fine di entrambi i tipi di risoluzione. Pertanto le parole «risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti» vanno sostituite con «risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti».

Il paragrafo 4.1.6 è meramente ripetitivo dell'art. 108, commi 3 e 4 codice, e va espunto.

A seguito del parere del Consiglio di Stato, l‘ANAC ha provveduto a rielaborare il testo del Decreto, trasmesso al Ministero, testo che ha ricevuto il parere positivo della Conferenza Unificata il 6 dicembre 2017.

La bozza di Decreto, dopo aver confermato all‘art. 18, che l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, con riferimento alle funzioni (art. 21 della bozza di Decreto) dispone che: “1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti“.

Funzioni e compiti del Direttore dell'Esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto

Con riferimento al termine dell‘esecuzione del contratto, di rilievo appare l‘intervento correttivo operato dal D.Lgs. n. 56 del 2017 sul co. 1 dell‘art. 111 che consente di superare il “vuoto legislativo“ denunciato dal parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, n. 2882 del 3 novembre 2016 con riferimento all‘individuazione della fonte regolamentare deputata alla disciplina delle modalità di svolgimento della verifica di conformità e dei casi in cui il direttore dell‘esecuzione può essere incaricato di tale verifica.

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 2882 del 3 novembre 2016

I paragrafi da 5.2 a 5.3 sono dedicati alla verifica di conformità e al certificato di regolare esecuzione (ossia il collaudo e il collaudo semplificato per servizi e forniture).

In termini generali questa Commissione dubita che il codice abbia previsto, allo stato, la potestà regolamentare a disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture.

Si delinea, in effetti, un vuoto legislativo in ordine a «se e quali» linee guida debbano disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture, nulla essendo previsto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 111, comma 2.

Invero, l'art. 102, comma 8, demanda a linee guida solo il “collaudo” (che riguarda i lavori) e i casi in cui il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti da certificato di regolare esecuzione, ma non anche la disciplina di dettaglio del certificato ordinario di verifica di conformità (dispone testualmente l'art. 102, comma 8: «Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16»).

A sua volta l'art. 111, comma 2, fa riferimento al controllo contabile ma non alla verifica di conformità (dispone testualmente: «Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione (…)»).

Si deve anche osservare che l'art. 102 comma 8, in combinato disposto con l'art. 216, comma 16, e con l'art. 217 lett. u), codice, hanno determinato l'abrogazione con effetto immediato dalla data di entrata in vigore del codice degli artt. 312-325 d.P.R. n. 207/2010 che disciplinavano la verifica di conformità per servizi e forniture, senza prevedere alcun regime transitorio.

Si determina perciò un «apparente vuoto normativo» non esistendo, allo stato un corpo specifico di regole per il collaudo di servizi e forniture pubblici.

E tuttavia la lacuna non può essere colmata solo con norme regolamentari come fanno le presenti linee guida, essendo a monte necessaria una “copertura normativa” di rango primario, mediante, e se del caso, correzione del codice, da apportare o all'art. 102, comma 8 o all'art. 111, comma 2.

In difetto, le disposizioni regolamentari, ove varate, in caso di ricorso giurisdizionale potrebbero essere annullate per difetto di potestà regolamentare.

Che sia necessaria una “copertura primaria” della potestà regolamentare esercitata discende, a tacer d'altro, dalla circostanza che la fase di esecuzione del contratto di pubblico appalto è retta, in difetto di norme espresse derogatorie (qualificate come di “diritto privato speciale”), dal principio di parità delle parti e conseguentemente dal codice civile. Per poter derogare a tale principio occorre appunto una fonte primaria che o provveda direttamente, o conferisca potestà regolamentare. Una norma regolamentare non potrebbe, senza copertura primaria, sovrapporsi alla naturale applicazione del codice civile ai rapporti paritari.

Ora, il silenzio del codice, che non demanda alla potestà regolamentare la disciplina del collaudo di servizi e forniture, può prestarsi a una duplice lettura esegetica, che conduce a conclusioni opposte:

- una mera “dimenticanza”, un errore non voluto, da rimediare con il decreto legislativo correttivo;

- una scelta consapevole di semplificazione, che non determina alcun “vuoto”, perché anche senza scomodare la presunzione di completezza dell'ordinamento giuridico, soccorre la norma di chiusura dell'art. 30, comma 8, codice, secondo cui «Per quanto non espressamente previsto nel presente codice (…) alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile»; sicché, al collaudo di servizi e forniture si applicano gli artt. 1665 e 1666 c.c., relativi al collaudo nell'appalto di diritto civile.

Compete al Governo, in sede di decreto legislativo correttivo, valutare se il silenzio del codice è voluto o frutto di dimenticanza, e, nel caso di questa seconda opzione, procedere alla correzione, alternativamente, dell'art. 102, comma 8 o 111, comma 2, stabilendo in quali linee guida debba trovare collocazione la disciplina della verifica di conformità (se quelle sul collaudo, come sembrerebbe preferibile per omogeneità di materia, o quelle sul direttore dell'esecuzione).

Il decreto correttivo potrebbe essere inoltre occasione propizia per semplificare anche la terminologia, ben potendosi parlare in modo onnicomprensivo di “collaudo” oltre che per i lavori, anche per i servizi e forniture, superando la distinzione terminologica tra “collaudo” e “verifica di conformità” (distinzione terminologica che peraltro è in buona parte causa delle lacune normative qui riscontrate e segnalate).

Nelle more di un eventuale intervento correttivo sul codice, questa Commissione non può esprimere parere favorevole su tale parte delle linee guida, per l'assorbente ragione che sono prive di base legale.

La valutazione in ordine al se occorra un intervento correttivo verrà segnalata al Governo con la trasmissione del presente parere.

In ogni caso, ove si mantenga tale parte, nel paragrafo 5.2. va soppresso l'inciso «volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento». Si tratta infatti di mera ricopiatura dell'art. 102, comma 1, codice, del tutto superflua.

L‘art. 28 della bozza del Decreto prevede, in particolare, che, a fronte della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell‘esecuzione effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con l‘esecutore e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore stesso.

La responsabilità del Direttore dell'esecuzione

La responsabilità che ricade in capo al Direttore dell'esecuzione va individuata nell'ambito dei compiti affidatigli di direzione, coordinamento e controllo tecnico amministrativo sull'esecuzione. È evidente che, per quanto attiene ai lavori pubblici, essa coincide con quella del responsabile del procedimento, dovendosi pertanto richiamare i medesimi principi.

In via generale, è comunque possibile richiamare gli stessi principi su cui si basa la responsabilità del Direttore dei lavori, nel senso che la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata o inadeguata osservanza degli obblighi e doveri connessi all'incarico ricevuto è indipendente dalla responsabilità che invece ricade sull'appaltatore a causa del diverso rapporto che li lega all'amministrazione aggiudicatrice e precisamente un contratto di locatio operis con il Direttore e un contratto di appalto con l'esecutore. Analogamente a quanto previsto per il direttore dei lavori, infatti, il direttore dell'esecuzione risponde dei danni causati dalla sua “mancata o inadeguata azione” nei confronti della stazione appaltante. Va rilevato, inoltre, che anche in questo caso, assumendo egli, con l'affidamento dell'incarico, una obbligazione di mezzi e non di risultato, non può in alcun modo essere considerato responsabile nei confronti dell'appaltatore. Dal rapporto di servizio che si instaura con la stazione appaltante, in ragione del preesistente contratto di pubblico impiego o del contratto d'opera stipulato, deriva poi, in capo al direttore dell'esecuzione, una vera e propria responsabilità contabile, così come accade per la direzione dei lavori.

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