Primissime applicazioni dell’art. 120, comma 8-ter, c.p.a. nel giudizio di appello
03 Ottobre 2017
L'ordinanza n. 4220/2017della Terza Sezione del Consiglio di Stato si segnala per l'applicazione del comma 8-ter dell'art. 120 c.p.a. a mente del quale «Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione»;
Nella specie il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata in quanto ha ritenuto, in primo luogo, che le censure dell'appellante all'esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare «non fossero prive di fondamento».
Il Collegio ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza con cui il TAR aveva annullato l'aggiudicazione di un servizio di nutrizione parenterale domiciliare per consentire all'Amministrazione di concludere la procedura, in considerazione:
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