La natura dell’annotazione nel casellario informatico

Anton Giulio Pietrosanti
03 Ottobre 2017

L'annotazione nel casellario informatico – effettuata dall'Anac ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. t), d.P.R. 34/2000 – dopo un anno dall'esclusione (per collegamento sostanziale) non è illegittima, trattandosi di un atto che svolge una funzione di pubblicità notizia dichiarativa e non costitutiva.

L'iscrizione nel casellario informatico effettuata dall'Anac ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. t), d.P.R. 34/2000, non costituisce espressione di un potere autoritativo, ma di una dovere di pubblicità-notizia. Il casellario informatico rappresenta, infatti, la fonte ufficiale cui le stazioni appaltanti attingono le notizie necessarie per verificare se un'impresa sia o meno in condizione di poter legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione.

In questa cornice, l'annotazione effettuata dopo un anno dall'esclusione (per collegamento sostanziale) non invalida l'annotazione stessa, trattandosi di un atto che svolge una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva (c.d. pubblicità notizia) in relazione a fatti che, pur dovendo essere resi pubblici per legge, sono comunque autonomamente valutabili dalle stazioni appaltanti ai fini della partecipazione alla gara. Peraltro, nella vicenda in questione, si è anche specificato che la mancata indicazione di una serie di informazioni, delle quali il ricorrente aveva chiesto l'inserimento nell'annotazione (osservazioni stragiudiziali e pendenza di un ricorso giurisdizionale), non comporta l'illegittimità di tale atto ma, tutt'al più, la sua mera irregolarità.

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