La PEC non certifica giuridicamente il contenuto degli allegati verso terzi

Redazione scientifica
04 Ottobre 2017

Secondo la Cassazione, una PEC può certificare che una certa trasmissione è avvenuta tra due indirizzi email PEC ma non il contenuto della busta elettronica né quello degli allegati verso terzi.

Il caso. La Cassazione si è pronunciata, tra gli altri, anche in merito al ricorso presentato da uno degli imputati che, posto agli arresti domiciliari, lamentava la sua mancata traduzione in udienza, con conseguente discussione e definizione della stessa in sua assenza, nonostante avesse manifestato a mezzo del suo difensore la sua volontà di comparire davanti alla Corte di appello.

In particolare, si sottolineava l'avvenuto invio della richiesta di autorizzazione a comparire all'indirizzo di posta elettronica certificata del Giudice di secondo grado, risultante anche dal decreto di citazione.

Una trasmissione PEC non certifica ciò che la busta elettronica contiene. La Suprema Corte respinge il motivo, aderendo all'orientamento secondo cui la mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato determina una nullità di ordine generale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p.. La relativa eccezione deve, quindi, essere proposta al momento della verifica della ritualità della citazione, circostanza non verificatasi nel caso di specie, non potendosi, in mancanza, farla valere in sede di legittimità.

Da un punto di vista prettamente tecnico-informatico, poi, la Cassazione precisa che la PEC può contenere file allegati dei quali, però, il gestore PEC non può garantire la genuinità.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha allegato una mera certificazione di invio e ricezione della PEC ma non l'allegato contenuto dalla mail: una trasmissione PEC certifica che una certa trasmissione è avvenuta tra due indirizzi email PEC ma non certifica (giuridicamente) quello che la busta elettronica conteneva né il contenuto degli allegati verso terzi, pur garantendo che durante la trasmissione non abbiano subito alterazioni. Qualora, infatti, si voglia inviare, insieme al testo della mail, un file per conferirgli valore di originale sarà necessario utilizzare il sistema di firma digitale.

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