La classe di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce un requisito cumulabile dai membri di un’A.T.I.

04 Ottobre 2017

L'iscrizione a una specifica classe dell'Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce un requisito di capacità tecnico-professionale rilevante ex art. 83, lett. c), c.c.p. Di conseguenza, tale requisito è cumulabile da parte dei componenti di un'associazione temporanea di imprese.

La sentenza individua l'esatto significato da attribuire alla disposizione di un bando di gara che prevede possano partecipare alla procedura soltanto gli operatori economici regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali e appartenenti a determinate classi e categorie. In particolare, il Collegio è stato chiamato a valutare se il richiamo alla necessaria appartenenza ad una determinata classe o categoria rilevi in qualità di requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) c.c.p.) ovvero come capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c), c.c.p.). La qualificazione suddetta ha conseguenze di rilievo. Ove l'appartenenza ad una classe o categoria fosse intesa come requisito di idoneità professionale, tale requisito personale e soggettivo di partecipazione dovrebbe essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, seppur componente di un'associazione temporanea d'imprese. Diversamente, se la necessaria appartenenza ad una classe o categoria dovesse ricondursi nell'ambito della lett. c) dell'art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016, i componenti di un'A.T.I., potrebbero certamente cumulare i requisiti posseduti.

La sentenza afferma che il requisito concernente l'iscrizione a determinate classi e categorie dell'Albo dei gestori ambientali, rileva in termini di capacità tecniche e professionali richieste all'operatore economico (art. 83, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016). La stazione appaltante, invero, ben può richiedere specifici requisiti di esperienza in ordine all'attività che l'affidatario sarà chiamato a svolgere, a dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dei partecipanti alla gara. A tale ricostruzione consegue che le imprese componenti di un'A.T.I. hanno la possibilità di cumulare i requisiti posseduti.

Il Collegio giunge a tale conclusione sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, rileva che il comma 5 dell'art. 212 d.lgs. n. 152 del 2006 sull'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali non prevede l'individuazione di categorie e classi di iscrizioni, se non, indirettamente, attraverso il richiamo al D.M. 28 aprile 1998 n. 406, poi sostituito dal D.M. n. 120 del 2014 (i quali prevedono categorie e classi di iscrizione). Sulla base di tale circostanza, la sentenza afferma che, ove l'iscrizione nella categoria e classe richiesta dagli atti di gara venisse considerata un requisito di idoneità professionale, esisterebbe un requisito professionale – ineludibilmente richiesto per la partecipazione alla gara – non solo diverso da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016, ma addirittura non previsto dalla legge. Tale conclusione – si legge – sarebbe contraria ad uno dei principi cardine degli appalti pubblici, e cioè che le cause di esclusione dalle gare devono necessariamente essere indicate, chiaramente e dettagliatamente, da norme di legge. In secondo luogo, il Collegio rileva che dal D.M. n. 120 del 2014 emerge che la differenziazione tra le classi non è dipendente da valutazioni legate alle potenzialità tecniche o economiche dell'iscritto, ma esclusivamente all'attività effettivamente già svolta. In definitiva la suddivisione degli iscritti in classi si limita a fotografare le attività in atto dei gestori ambientali iscritti all'albo, ma non è determinata dalle loro potenzialità tecniche, così come accertate. Da ultimo, in senso più ampio, il TAR afferma che ritenere l'appartenenza a determinate classi un requisito soggettivo di idoneità professionale, vanificherebbe anche la ratio di massima partecipazione alle gare pubbliche, sulla quale trova fondamento la disciplina delle associazioni temporanee di imprese.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.