Inammissibile la notifica del ricorso ad un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi

05 Ottobre 2017

È valida ai fini processuali una notifica effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dai “pubblici elenchi” se tale indirizzo è contenuto in un sito istituzionale?
Massima

Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una p.a. non è utilizzabile qualunque indirizzo PEC ma solo i “pubblici elenchi” individuati dal legislatore.

Il caso

Il ricorrente agiva in giudizio contro una ASL contestando il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del procedimento selettivo per l'assunzione a tempo determinato di un'unità nel profilo di collaboratore tecnico professionale.

Per quanto qui primariamente rileva, il ricorso veniva notificato con modalità telematiche mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della ASL risultante esclusivamente dal sito istituzionale dell'Ente.

La questione

La questione centrale sottesa alla sentenza è se sia valida ai fini processuali una notifica effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dai “pubblici elenchi” cui rinvia espressamente la disciplina in materia di notifiche telematiche nel processo amministrativo, quand'anche il medesimo indirizzo risulti da atti e documenti dell'ente o, come nel caso di specie, sia indicato nel proprio sito istituzionale.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza, nell'adottare una linea interpretativa rigorosa e aderente al dato letterale della disciplina normativa, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Come noto, infatti, l'art. 14, d.m. n. 40/2016, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, dispone che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, n. 12, d.l. n. 179/2012.

Inoltre, secondo l'art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012 (applicabile anche alla giustizia amministrativa in forza del successivo comma 1-bis), «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2; dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il

ReGIndE

, gestito dal Ministero della giustizia».

Da ciò deriva, dunque, che i pubblici elenchi da cui è possibile trarre gli indirizzi PEC per procedere alla notificazione per via telematica sono:

  • il Registro relativo al “domicilio digitale del cittadino”, derivante dall'attuazione dell'art. 4, d.l. n. 179/2012 che, nell'introdurre l'art. 3-bis CAD, ha previsto la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di facilitare la reciproca comunicazione; ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 179/2012, tali indirizzi confluiranno nell'

    ANPR

    , per essere resi disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi;
  • il Registro PP.AA., contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art 16, comma 12, d.l. n. 179/2012; questo registro, che rientra fra i servizi on line degli Uffici Giudiziari del Ministero della Difesa, non è pubblico ma è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati;
  • il Registro Imprese, previsto dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008; questo registro, istituito nell'ambito del sistema delle Camere di Commercio, contiene gli indirizzi PEC delle imprese ed è consultabile liberamente da tutti;
  • l'

    INIPEC

    , previsto dall'art. 6-bis, d.lgs. n. 82/2005; si tratta di un registro, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico che è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. L'accesso all'

    INIPEC

    avviene tramite sito web ed è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione;
  • il

    ReGIndE

    , gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovvero: gli appartenenti ad un ente pubblico, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad enti o ordini che non abbiano ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia. Il contenuto del

    ReGIndE

    è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite l'accesso riservato al sistema informatico del Ministero della Giustizia.

Fra l'altro, come ribadito dalla sentenza in commento, non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro

IPA

, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

Da tali coordinate normative discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo PEC ma solo quello inserito negli appositi registri sopra divisati e, in difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee (in termini, TAR Sicilia, sez. III, 13 luglio 2017. n. 1842 v. Notifica PEC alla p.a.: valida se effettuata all'indirizzo risultante dal registro IPA? in www.ilProcessotelematico.it).

Nel caso di specie, la notificazione alla ASL era avvenuta presso un indirizzo di posta elettronica estratto dal registro Indicepa.gov e che peraltro risultava anche sul sito internet istituzionale dell'Azienda; fra l'altro, in giudizio era risultato incontestato che la ASL non disponesse di «un indirizzo PEC in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012».

Su tali basi il TAR ha dichiarato l'inammissibilità della notifica, rilevando fra l'altro che, sebbene effettivamente il sito internet in questione rechi l'indicazione della casella PEC utilizzata per la notifica, incombe sul ricorrente l'onere di verificare se tale recapito sia utile ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del processo amministrativo telematico né si tratta di attività di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all'uopo individuati dalle disposizioni di riferimento, innanzi richiamate.

Osservazioni

La sentenza si pone in continuità con un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento che, pur apparendo decisamente rigoroso, è aderente al dato testuale della disciplina normativa di riferimento.

L'aspetto della sentenza che forse potrebbe apparire eccessivamente severo è l'aver escluso i presupposti per riconoscere una forma di errore scusabile; giova rammentare, infatti, che l'indirizzo PEC destinatario della notifica, oltre ad essere presente sul registro

IPA

- che fino a pochi mesi fa aveva piena validità legale - risultava anche dal sito istituzionale dell'ente; sotto questo profilo, essendo chiaro che ai fini della ritualità della notifica non è naturalmente sufficiente la spedizione ad uno qualunque dei (potenzialmente innumerevoli) indirizzi PEC di cui un soggetto può dotarsi, la concessione dell'errore scusabile potrebbe consentire il contemperamento dell'esigenza di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio con quella di tutelare l'affidamento del ricorrente che indubbiamente ha confidato nella riferibilità dell'indirizzo alla parte da evocare in giudizio.

Guida all'approfondimento

M. Nunziata, Le notificazioni, in Il processo amministrativo telematico, a cura di F. Freni e P. Clarizia, Giuffrè, 2017

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