Trasporti - Dirigenti autotrasporto merci, spedizione e servizi logistici

14 Gennaio 2014

Fonti di riferimento: c.c.n.l. 6 aprile 2005, accordo 19 febbraio 2007 previdenza, accordo 31 luglio 2007 rinnovo, accordo 31 marzo 2009 accordo ponte, accordo 31 marzo 2010 rinnovo, accordo 2 novembre 2011 contribuzione Fasdac e Mario Negri, accordo 3 dicembre 2012 rinnovo, accordo 18 dicembre 2013 proroga. Parti stipulanti: Confetra e Manageritalia. Decorrenza e durata: 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014. Campo di applicazione: Dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione, di servizi logistici e di trasporto combinato.

SCHEMA DI SINTESI

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 18 dicembre 2013

accordo 18 dicembre 2013 proroga

accordo 10 novembre 2016 rinnovo

verbale 29 luglio 2019 proroga

verbale 7 ottobre 2019, adeguamento 2019 Fondo Mario Negri

accordo 12 luglio 2021

Accordo 22 dicembre 2021

Parti stipulanti

Confetra e Manageritalia

Decorrenza e durata

1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021

Campo di applicazione

Dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione, di servizi logistici e di trasporto combinato


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sono dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato, a norma dell'art. 2094 cod. civ., coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni aziendali con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma, ovvero come diretti ausiliari della direzione dell'impresa.

La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.

Sono dirigenti, a titolo esemplificativo: gli institori, a norma dell'art. 2203 e segg. del cod. civ.; i procuratori, di cui all'art. 2299 cod. civ., con stabile mandato ad negotia; i Direttori; i condirettori; i Vicedirettori; i capi di importanti servizi o uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni sopra specificate.


ELEMENTI RETRIBUTIVI

Struttura e calcolo della retribuzione

Retribuzione giornaliera

Si calcola dividendo per 22 quella mensile.

Retribuzione mensile

La retribuzione mensile viene corrisposta per 14 mensilità e non può essere inferiore ai seguenti minimi: dal 1.1.2010, euro 2.700; dal 1.1.2011, euro 3.000; dal 1.1.2013, euro 3.500.

Aumento retributivo

Da 1.1.2017

Liv.

Minimo

Dirigente

3.800,00

Retribuzione variabile

Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente, tramite accordo scritto possono essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti.

Scatti di anzianità

L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato dal 1° gennaio 2000. Il CCNL detta norme per i dirigenti in servizio al 23 dicembre 1999.

Indennità

Indennità di trasferta

Il trattamento per le missioni di durata superiore a 12 giorni è stabilito tra azienda e dirigente.

Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle ACI.

Indennità di trasferimento

In caso di trasferimento disposto dall'azienda spetta il preavviso di almeno 4 mesi (6 mesi se con familiari a carico); inoltre competono: il rimborso delle spese per il dirigente e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio; per una durata da convenirsi e comunque non inferiore a 18 mesi, l'eventuale differenza di canone esistente all'atto dell'insediamento in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle condizioni medie di mercato; una indennità "una tantum" non inferiore a 1 mensilità e 1/2 di retribuzione (3 mensilità, se con familiari a carico).

Retribuzione ultramensile e importi una tantum

Tredicesima mensilità

Corresponsione: entro il 16 dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione globale

Maturazione: per dodicesimi. Si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Quattordicesima mensilità

Corresponsione: nella prima decade del mese di luglio

Misura: una mensilità della retribuzione globale

Maturazione: per dodicesimi. Si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.


RAPPORTO DI LAVORO

Prova

Il periodo di prova è previsto per i soli dirigenti di nuova assunzione per un massimo di 6 mesi.

Orario di lavoro

Orario settimanale/giornaliero

La prestazione lavorativa del dirigente non è quantificabile, ma si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per l'unità produttiva cui lo stesso è preposto, ma con ampia discrezionalità.

Ferie - Permessi annui

Ferie

La durata delle ferie annuali è di 30 giorni lavorativi comprendenti il trattamento per ex festività. Dal computo delle ferie sono esclusi il sabato, le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.

Festività

A decorrere dall'anno 2013, dall'elencazione è soppressa la festività della Santa Pasqua. A decorrere dal 2017, la retribuzione di una giornata aggiuntiva con riferimento alla Festività del 4 novembre non è più dovuta.

Assenze

Malattia

L'azienda conserva, al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in 1 anno solare, durante i quali gli corrisponde l'intera retribuzione.

Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 8 mesi è prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 6 mesi.

Durante tale periodo al dirigente è corrisposta l'intera retribuzione.

Infortunio sul lavoro

La conservazione del posto e il trattamento economico corrispondente all'intera retribuzione spettano fino a un massimo di 30 mesi.

Maternità

100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.

Congedi per la prevenzione medica

1 giorno di congedo retribuito per biennio. Il mancato utilizzo del congedo non dà diritto a indennità sostitutiva.

Aspettativa per giustificati motivi

A richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi, con facoltà dell'azienda di trattenere, in tutto o in parte, la retribuzione. Durante tale periodo decorre l'anzianità di servizio solo agli effetti del TFR.

Estinzione del rapporto

Preavviso

Dimissioni

Il periodo di preavviso è pari alla metà di quello previsto per il licenziamento.

Il periodo di preavviso - o indennità sostitutiva - ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione di risoluzione del rapporto.

A decorrere dal 1° settembre 2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al Centro di formazione management del terziario (CFMT), un contributo pari a € 2.500,00 per l'attivazione di procedure di outplacement o per l'accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.

Licenziamento:

- 6 mesi, fino a 4 anni di servizio;

- 8 mesi, da 4 a 10 anni di servizio;

- 10 mesi, da 10 a 15 anni di servizio;

- 12 mesi, oltre 15 anni di servizio.

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia. Il c.c.n.l. detta norme per i periodi di anzianità anteriori al 31 maggio 1982.

Politiche Attive

Le Parti hanno concordato di affidare a CFMT, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2013, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti. Per finanziare tali attività è dovuto un contributo una tantum a carico delle aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio al 3 dicembre 2012 e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi entro il 31 dicembre 2012.


TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Lavoro a tempo determinato

Può essere instaurato per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, nell'ambito delle previsioni di legge in materia di lavoro a termine per i dirigenti.

Per le assunzioni decorrenti dal 1° dicembre 2012 le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino a un massimo di 1 anno.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Previdenza complementare

Previdenza integrativa - Fondo Mario Negri

La retribuzione convenzionale annua di riferimento è pari a € 59.224,54

Contributo ordinario a carico del datore di lavoro:

- 12,35% (4,13% per i DPN) dal 1° gennaio 2018.

- 12,86% (4,13% per i DPN) dal 1° ottobre 2021

Aliquota a carico del dirigente: 1,00%.

Contributo integrativo:

2,31% dal 1° gennaio 2021

Previdenza supplementare

Fondo

Associazione Antonio Pastore

Finanziamento

Il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in euro 4.803,05 all'anno. Dal 1° ottobre 2021 tale contributo è fissato in euro 4.296,45 all'anno.

Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81 all'anno.

Copertura aggiuntiva “infortuni”

Il premio è fissato nella misura di euro 410 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende per ciascun dirigente ordinario è a regime, pari ad euro 5.171,26 annui. Per l'anno 2022 è stabilito un incremento ridotto del contributo annuo pari ad euro 287, conseguentemente il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario è rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui. La somma massima assicurata è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000.

Assistenza integrativa

Fondo

Fondo Mario Besusso

Finanziamento

Il contributo è fissato nelle seguenti misure riferite a una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

5,50% (5,51% dal 1° ottobre 2021) a carico azienda per ciascun dirigente in servizio

1,87% a carico del dirigente in servizio.

2,56% a carico azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa azienda e comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale.

Aggiornamento e formazione professionale

Per la copertura degli oneri relativi sono previsti contributi annui al centro di formazione e managment (CFMT) pari a:

- € 290,00 a carico del datore di lavoro;

- € 130,00 a carico del Dirigente.


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