Alimentaristi agroindustriale - Alimentari pmi
17 Dicembre 2013
SCHEMA DI SINTESI Fonti di riferimento c.c.n.l. 28 novembre 2013 accordo 16 settembre 2010 rinnovo verbale di accordo 28 novembre 2013 rinnovo verbale 16 settembre 2016 rinnovo accordo 6 marzo 2017 integrativo accordo interconfederale 25 ottobre 2018 sanità integrativa verbale 14 febbraio 2019 sanità integrativa ipotesi 12 luglio 2021
Parti stipulanti UNIONALIMENTARI CONFAPI e FAI-CISL FLAI-CGIL UILA - UIL
Decorrenza e durata 1° luglio 2020 – 31 ottobre 2024
Campo di applicazione Piccole e medie aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale quali: l'industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
ASPETTI RETRIBUTIVI
Retribuzione mensile
Variazioni retributive per le varie decorrenze Settore alimentare
Viaggiatori o piazzisti
Settore panificazione
Scatti di anzianità Maturazione: 5 scatti biennali. Passaggio di qualifica: gli scatti maturati vengono rivalutati; successivamente il lavoratore ha diritto a ulteriori scatti nel nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso concorre agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Importi: Settore alimentare: liv. Q: € 54,62 - liv. 1: € 51,42 – liv. 2: € 44,71 – liv. 3: € 36,89 – liv. 4: € 32,42 – liv. 5: € 29,06 – liv. 6: € 26,83 – liv. 7: € 24,59 – liv. 8: € 22,35 Settore panificazione: liv. 1:€ 34,28 - liv. 2: € 31,67 – liv. 3A: € 29,25 – liv. 3B: € 27,24 – liv. 4: € 22,91 – liv. 5: € 20,27 – liv. 6: € 17,14 Indennità Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella seguenti misure: Settore alimentare: liv. Q, 1 e 2: € 5,16 - liv. 3, 4, 5: € 4,13 – liv. 6, 7: € 3,10. Viaggiatori e piazzisti: cat. 1, 3° liv.:€ 4,91 - cat. 2, 5° liv.: € 4,39 Settore panificazione: liv. 1 e 2:€ 5,16 - liv. 3A, 3B, 4: € 4,13 – liv. 5, 6 € 3,10. Indennità di disagio : Spetta nella misura del 6% della paga base ordinaria ai lavoratori che prestino la loro attività nelle condizioni di particolare disagio (freddo, caldo, umido) indicate dal contratto. Rischio macchina : Le riparazioni per danni provocati senza dolo dai viaggiatori e piazzisti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sono sostenute dal datore di lavoro nella misura dell'90% e con un massimale di € 5.700,00 per sinistro. Indennità di trasferta : Per le ore di viaggio eccedenti le 8 ore, per ciascuna giornata di trasferta fuori della circoscrizione comunale ove ha sede lo stabilimento, spetta un compenso pari al 65% della retribuzione normale. Per il personale viaggiante, quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, dei settori macellazione e lavorazione delle specie avicole il trattamento di trasferta è stabilito a livello aziendale. Una disciplina specifica è prevista per i viaggiatori e piazzisti. Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) Le aziende non aderenti al sistema della bilateralità corrispondono ai lavoratori un e.a.r. nella misura di 25 euro mensili per 13 mensilità. L'importo concorre al computo degli istituti contrattuali (escluso t.f.r.).
Retribuzione ultramensile Tredicesima mensilità Corresponsione: in occasione del Natale Misura : una mensilità della retribuzione di fatto. Maturazione: per dodicesimi. Quattordicesima mensilità Corresponsione: con la retribuzione del mese di giugno Misura: una mensilità della retribuzione di fatto. Per i viaggiatori e piazzisti la quattordicesima mensilità è calcolata su minimo tabellare, contingenza e scatti di anzianità. Maturazione: per dodicesimi. Elemento di garanzia retributiva In mancanza di accordo sui parametri e sugli obiettivi da raggiungere, ai lavoratori sono erogati i seguenti importi fissi, per 12 mensilità.
Settore panificazione industriale
RAPPORTO DI LAVORO Periodo di prova Settore alimentare
Settore panificazione
Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali e per quelle aggiuntive definite dal c.c.n.l. e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima sopra prevista. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Orario di lavoro Orario settimanale Settore alimentare: 39 ore, anche come media su periodi plurisettimanali, distribuite su 5 giorni, che si realizza con assorbimento di un'ora di Rol per ciascuna settimana di 39 ore. Settore panificazione: 40 ore, distribuite su 6 giorni Turnisti Orario settimanale, 40 ore. I lavoratori del settore alimentare (sono escluse alcune tipologie di aziende) addetti alla produzione che effettuano prestazioni consecutive di 8 ore dalle ore 6 alle 22, hanno diritto a una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione (cumulabile con le maggiorazioni spettanti per lavoro prestato in regime di flessibilità). Agli addetti all'industria degli alimenti zootecnici per il lavoro compreso nei turni diurni, nelle lavorazioni eseguite a turni continui e avvicendati, spetta una maggiorazione del 5% Addetti a mansioni discontinue Il loro orario normale non può superare le 48 ore medie settimanali - comprese le ore di straordinario - con riferimento ad un periodo di 12 mesi di calendario. Giorni festivi Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi: la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale. Flessibilità Settore alimentare: fino a ore annue 95 (aziende fino a 50 dipendenti) e 88 (aziende oltre 50 dipendenti) per le esigenze indicate nel c.c.n.l.. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale spetta una maggiorazione del 20%, per le prime 85 ore e del 25% per le ore successive. Sono escluse prestazioni domenicali. Il c.c.n.l. prevede anche una forma di flessibilità individuale, da concordare tra azienda e lavoratore per una quantità minima di 40 ore annue; per le prestazioni effettuate in tale regime spetta una maggiorazione del 25%. Settore panificazione: fino a 48 ore settimanali, per le esigenze indicate nel c.c.n.l. per un massimo di 96 ore annue. Le compensazioni devono avvenire nell'arco di 12 mesi; sono riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali da riproporzionare sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Per le prestazioni domenicali spetta una maggiorazione del 30%. Il c.c.n.l. prevede anche una forma di flessibilità individuale, da concordare tra azienda e lavoratore per una quantità minima di 40 ore annue; per le prestazioni effettuate in tale regime spetta una maggiorazione del 25%.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Settore alimentare a) Carni - Dolciari e- Alimenti zootecnici – Lattiero-caseari - Prodotti da forno
b) Vini - Liquori
c) Acque e bevande gassate
d) Acque minerali e bibite in acque minerali
e) Distillatori
f) Birra e malto
g) Conserve vegetali
h) Industrie alimentari varie
i) Industria risiera
j) Mugnai e pastai
k) Conserve ittiche
l) Macellazione e lavorazione delle specie avicole
È straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario non può superare le 15 ore settimanali e le 80 pro capite all'anno. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. Per gli intermedi dei settori Acque e bevande gassate, Conserve vegetali, Vini - Liquori valgono le percentuali stabilite per gli impiegati; per gli altri settori quelle stabilite per gli operai. È notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6. Settore panificazione
È straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario non può superare le 15 ore settimanali e le 80 pro capite all'anno. La maggiorazione del 75% non è cumulabile con altre maggiorazioni. Le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. È notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6. Ferie e permessi annui Ferie 173 ore. Ferie solidali Può essere prevista la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito ROL e ferie maturate per consentire ad un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie. Festività soppresse A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito. Riduzione orario di lavoro (ROL) - lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6:76 ore - turnisti 3x5: 80 ore; 3x6: 92 ore; 3x7: 96 ore I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano "pro-quota", su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione in un periodo di 48 settimane. Assenze Malattia Settore alimentare Impiegati e operai - comporto: anzianità fino a 5 anni, 180 giorni di calendario; anzianità oltre 5 anni, 365 giorni di calendario. In caso di assenze frazionate il comporto va riferito ad un arco di tempo, rispettivamente, di 17 e 24 mesi - trattamento economico (a carico azienda): anzianità di servizio fino a 5 anni, 100% della retribuzione normale netta dal 1° al 180° giorno; anzianità di servizio oltre 5 anni, 100% della retribuzione normale netta dal 1° al 180° giorno e 50% per i successivi 185 giorni Settore panificazione Impiegati - comporto: 180 giorni anche in caso di diverse malattie nei 12 mesi precedenti - trattamento economico: anzianità di servizio fino a 10 anni, 100% della retribuzione per il 1° mese di assenza e 50% per i successivi 2 mesi; anzianità di servizio oltre 10 anni, 100% della retribuzione per i primi 2 mesi di assenza e 50% per i successivi 4 mesi Operai - comporto: come sopra - trattamento economico a carico azienda: per le prime 3 giornate spetta il 100% della retribuzione. Infortunio sul lavoro Tutte le qualifiche - comporto: fino a guarigione clinica. - trattamento economico complessivo: dal primo giorno e sino a guarigione clinica, 100% della normale retribuzione. Maternità Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, 100% della retribuzione di fatto. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi retribuiti. Diritto allo studio Per l'esercizio del diritto allo studio spettano 150 ore pro capite per triennio ((250 ore nel caso di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti). La contemporaneità nell'utilizzo dei permessi è ammessa nel limite del 2% della forza occupata. Lavoratori studenti I lavoratori studenti, anche universitari, hanno diritto a permessi retribuiti per ciascun giorno d'esame (compresi quelli di settembre), e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. I lavoratori possono inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite per la frequenza ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. Formazione Nel caso di utilizzo di congedi per la formazione le assenze contemporanee sono ammesse nei limiti del 3% della forza occupata. Permessi ragioni familiari In occasione della nascita di un figlio al padre lavoratore spetta un giorno di permesso retribuito, dal 1° gennaio 2012 in caso di gravi patologie del figlio convivente competono 2 giorni di permesso aggiuntivi all'anno oltre quelli ex lege 53/2000. Il c.c.n.l. riconosce permessi parzialmente retribuiti ai parenti di portatori di handicap. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, possono usufruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili in gruppi di minimo 2 ore, per l'inserimento all'asilo nido del figlio di età fino a 3 anni Sono riconosciute 2 mezze giornate di permesso retribuito all'anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni) nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex L. 104/1992 per l'assistenza al medesimo soggetto Lavoro a tempo parziale Clausole elastiche In presenza di clausole elastiche, l'azienda può richiedere variazioni all'orario concordato con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (2 giorni in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive). Le prestazioni così effettuate danno diritto ad una maggiorazione del 15% (20% nel caso di preavviso di 2 giorni). Lavoro supplementare Il lavoro supplementare è ammesso nel limite del 75% (aziende fino a 50 dipendenti), del 55% (aziende da 51 a 250 dipendenti), del 50% (aziende oltre 250 dipendenti) dell'orario concordato; per le ore supplementari spetta una maggiorazione del 15%; oltre i limiti stabiliti e fino al raggiungimento dell'80% dell'orario concordato, la maggiorazione è del 30%. Contratto a tempo determinato Limiti L'azienda non può utilizzare, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato, un numero di ore/anno superiore al 25% (restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 22.000 ore di effettiva prestazione). Numero massimo per utilizzo contemporaneo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato: 30% del monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato ((restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 37.000 ore di effettiva prestazione). Ferie, ROL, ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità Sono corrisposti e frazionati per 365esimi, quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. Tale sistema è applicato anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi per riduzione dell'orario di lavoro e per ex festività. Apprendistato professionalizzante Livelli di inquadramento L'apprendistato professionalizzante è ammesso nel settore alimentare per figure con categoria di destinazione da 1 a 7, nel settore panificazione per figure con categoria di destinazione da 1 a 5. Settore alimentare: durata In mesi di calendario di effettiva prestazione:
I periodi eventualmente effettuati nell'ambito dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. La suddivisione in periodi dell'apprendistato ai fini retributivi è così determinata: - Per apprendisti con destinazione ai livelli da 2 a 6: primo periodo 1-15 mesi; secondo periodo 16-30 mesi; terzo periodo 31-36 mesi: - Per apprendisti con destinazione al livello 7: primo periodo 1-15 mesi; secondo periodo 16-24 mesi. Settore alimentare: retribuzione Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale; Secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale; Terzo periodo, livello di destinazione finale. Settore panificazione: durata - Livelli da 1 a 3B: 36 mesi - Livelli 4 e 5: 28 mesi La suddivisione in periodi dell'apprendistato ai fini retributivi è così determinata: - Per apprendisti con destinazione ai livelli da 1 a 3B: primo periodo 1-21 mesi; secondo periodo 22-32 mesi; terzo periodo 33-36 mesi: - Per apprendisti con destinazione al livello 4: primo periodo 1-17 mesi; secondo periodo 18-25 mesi; terzo periodo 26-28 mesi; - Per apprendisti con destinazione al livello 5: primo periodo 1-17 mesi; secondo periodo 18-28 mesi. Settore panificazione: retribuzione Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale; Secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale; Terzo periodo, livello di destinazione finale. Lavoro a domicilio Non disciplinato Somministrazione di lavoro Limiti L'azienda può ricorrere al lavoro somministrato per un numero di ore non superiore al 25% del monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 22.000 ore di effettiva prestazione). Non possono essere utilizzati contemporaneamente lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori somministrati a tempo determinato per un numero di ore eccedente il 30% del monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 37.000 ore di effettiva prestazione). Lavoro stagionale Successione di contratti La disciplina della successione dei contratti a tempo determinato non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963, anche per le stagionalità legate alla disponibilità delle materie prime e/o di consumo, fortemente condizionate dalla domanda dei consumatori, nonché per le attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, quali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e/o finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.
Telelavoro Il c.c.n.l. disciplina l'istituto, prevedendo per l'orario di lavoro modalità diverse da quelle ordinarie riferite alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata e alla sua durata. Resta fermo l'obbligo di definire una fascia di reperibilità del telelavoratore nell'ambito dell'orario di lavoro concordato. Smart working Il ccnl richiama la disciplina vigente Estinzione del rapporto Preavviso Il preavviso ha la stessa durata sia in caso di licenziamento che di dimissioni. Settore alimentare
Settore panificazione
Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. indica espressamente gli elementi da porre alla base del calcolo del tfr. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA Previdenza complementare
Fondo
FONDAPI
L'adesione è volontaria; sono associati al Fondo i lavoratori non in prova e le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati.
Finanziamento
Al momento dell'iscrizione è richiesto un versamento una tantum di euro 11,36 - di cui metà a carico dell'impresa.
Il Fondo è alimentato mediante:
- un contributo a carico del datore di lavoro pari all'1,2% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- un contributo a carico del dipendente pari all'1% della retribuzione (individuata con gli stessi criteri di cui sopra);
- 100% del t.f.r. maturato nell'anno dai dipendenti assunti dopo il 28 aprile 1993;
- 2% della retribuzione utile alla determinazione del tfr per tutti gli altri lavoratori.
Assistenza integrativa
Fondo ENFEA SALUTE
Finanziamento Il contributo mensile interamente a carico dell'azienda è stabilito nella misura di 10 euro per 12 mensilità, per tutti i lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Si svolge, sulle materie individuate dal c.c.n.l., a livello aziendale. Riferimenti normativi |