Alimentaristi agroindustriale - Alimentari pmi

17 Dicembre 2013

La Scheda sintetizza gli elementi principali del CCNL applicabile ai dipendenti del settore, illustrando l'inquadramento del lavoratore, gli aspetti retributivi, la disciplina del rapporto di lavoro e la previdenza, nonché le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.

SCHEMA DI SINTESI

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 28 novembre 2013

accordo 16 settembre 2010 rinnovo

verbale di accordo 28 novembre 2013 rinnovo

verbale 16 settembre 2016 rinnovo

accordo 6 marzo 2017 integrativo

accordo interconfederale 25 ottobre 2018 sanità integrativa

verbale 14 febbraio 2019 sanità integrativa

ipotesi 12 luglio 2021

Parti stipulanti

UNIONALIMENTARI CONFAPI

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA - UIL

Decorrenza e durata

1° luglio 2020 – 31 ottobre 2024

Campo di applicazione

Piccole e medie aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale quali: l'industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali.


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE

Settore alimentare

Q

Quadri

Lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà di iniziativa, con ampia autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.

Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.

Gerarchicamente dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.

1

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello e una notevole esperienza, acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento e al controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità e articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità e autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dalla dirigenza dell'azienda e dai quadri.

2

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali.

3

Impiegati di concetto, intermedi, viaggiatori e piazzisti

- Lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;

- viaggiatori o i piazzisti di 1ª categoria e cioè gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l'incarico.

4

Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati

Lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 5° livello:

- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;

- guidano, controllano e coordinano, con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;

- eseguono, con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;

- i lavoratori che, a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa, svolgono attività complesse di carattere tecnico e produttivo, conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina.

5

Impiegati d'ordine, operai specializzati, viaggiatori e piazzisti

- Lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico o amministrativo interne o esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;

- lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;

- viaggiatori o i piazzisti di 2ª categoria e cioè gli impiegati d'ordine, comunque denominati, assunti stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta consegna.

6

Impiegati d'ordine, operai specializzati

- Lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;

- lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;

- lavoratori specializzati che, in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché i lavoratori specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.

7

Impiegati d'ordine, operai qualificati

- Lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;

- lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;

- lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;

- lavoratori addetti al processo produttivo, che passano dall'8° al 7° livello dopo 6 mesi di calendario di effettiva prestazione nell'8° livello.

8

Operai comuni

- Lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica;

- addetti al carico e scarico;

- lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o nei magazzini.

Settore panificazione

1

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori preposti ai servizi commerciale, amministrativo, tecnico e chimico che hanno discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare dell'azienda, o dai dirigenti della medesima.

2

Impiegati di concetto

Lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e di coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia con limitata discrezionalità di poteri.

3A

Intermedi

Lavoratori che guidano, controllano, coordinano squadre di altri lavoratori, partecipando direttamente all'esecuzione del lavoro.

3B

Impiegati di concetto, operai specializzati

- Lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiede una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa;

- Lavoratori addetti alla produzione con particolare specializzazione tecnico-professionale;

- Lavoratori con particolare competenza tecnica che eseguono interventi sugli impianti ed i macchinari.

4

Impiegati d'ordine, operai qualificati

- Lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di semplice natura esecutiva, con particolari attitudini;

- Lavoratori che svolgono attività tecniche qualificate nei settori produzione, confezione, distribuzione, manutenzione, elaborazione dati.

5

Operai comuni

Lavoratori che nei reparti di produzione, confezione, distribuzione, manutenzione ed amministrazione svolgono attività semplici nonché di esclusivo ausilio a quelle descritte dai precedenti livelli.

6

Operai comuni

Lavoratori nei vari processi produttivi e/o distributivi che svolgono attività manuali per le quali non occorrono conoscenze professionali e che conseguentemente eseguono lavori di semplice manovalanza.


ASPETTI RETRIBUTIVI

Retribuzione mensile

Divisore orario: 173

Retribuzione (mensile) normale di fatto: comprende gli importi erogati a titolo di minimo tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimo individuale.

Variazioni retributive per le varie decorrenze

Settore alimentare

Livelli

Minimi al 30.06.2020

Minimi dal 01/04/2021

Quadri

2.436,04

2.474,65

2.336,04

2.374,65

2.031,32

2.064,90

3“

1.675,87

1.703,57

1.472,74

1.497,08

1320,38

1.342,20

1218,79

1.238,94

1117,24

1.135,71

1015,68

1.032,47

Livelli

Minimi dal 01/06/2022

Quadri

2.528,38

2.428,38

2.111,61

3“

1.742,11

1.530,95

1.372,57

1.266,97

1.161,40

1.055,83

Livelli

Minimi dal 01/06/2023

Quadri

2.582,10

2.482,10

2.158,33

3“

1.780,65

1.564,82

1.402,93

1.294,99

1.187,09

1.079,18

Livelli

Minimi dal 01/06/2024

Quadri

2.635,82

2.535,82

2.205,04

3“

1.819,19

1.598,69

1.433,30

1.323,02

1.212,79

1.102,54

Viaggiatori o piazzisti

Livelli

Minimi al

30.06.2020

Minimi dal

01/04/2021

Minimi dal

01/06/2022

Minimi dal

01/06/2023

Minimi dal

01/06/2024

1.675,87

1.703,57

1.742,11

1.780,65

1.819,19

1.320,38

1.342,20

1.372,57

1.402,93

1.433,30

Settore panificazione

Livelli

Minimi dal

01/04/2021

Minimi dal

01/06/2022

Minimi dal

01/06/2023

Minimi dal

01/06/2024

1.568,20

1.608,96

1.649,73

1.690,49

1.446,05

1.483,55

1.521,05

1.558,55

3A

1.332,38

1.366,82

1.401,27

1.435,72

3B

1.240,40

1.272,40

1.304,40

1.336,40

1.046,03

1.073,14

1.100,25

1.127,36

931,30

955,56

979,81

1.004,07

784,59

804,97

825,35

845,74

Scatti di anzianità

Maturazione: 5 scatti biennali.

Passaggio di qualifica: gli scatti maturati vengono rivalutati; successivamente il lavoratore ha diritto a ulteriori scatti nel nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello.

La frazione di biennio in corso concorre agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Importi:

Settore alimentare: liv. Q: € 54,62 - liv. 1: € 51,42 – liv. 2: € 44,71 – liv. 3: € 36,89 – liv. 4: € 32,42 – liv. 5: € 29,06 – liv. 6: € 26,83 – liv. 7: € 24,59 – liv. 8: € 22,35

Settore panificazione: liv. 1:€ 34,28 - liv. 2: € 31,67 – liv. 3A: € 29,25 – liv. 3B: € 27,24 – liv. 4: € 22,91 – liv. 5: € 20,27 – liv. 6: € 17,14

Indennità

Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella seguenti misure:

Settore alimentare: liv. Q, 1 e 2: € 5,16 - liv. 3, 4, 5: € 4,13 – liv. 6, 7: € 3,10. Viaggiatori e piazzisti: cat. 1, 3° liv.:€ 4,91 - cat. 2, 5° liv.: € 4,39

Settore panificazione: liv. 1 e 2:€ 5,16 - liv. 3A, 3B, 4: € 4,13 – liv. 5, 6 € 3,10.

Indennità di disagio : Spetta nella misura del 6% della paga base ordinaria ai lavoratori che prestino la loro attività nelle condizioni di particolare disagio (freddo, caldo, umido) indicate dal contratto.

Rischio macchina : Le riparazioni per danni provocati senza dolo dai viaggiatori e piazzisti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sono sostenute dal datore di lavoro nella misura dell'90% e con un massimale di € 5.700,00 per sinistro.

Indennità di trasferta : Per le ore di viaggio eccedenti le 8 ore, per ciascuna giornata di trasferta fuori della circoscrizione comunale ove ha sede lo stabilimento, spetta un compenso pari al 65% della retribuzione normale. Per il personale viaggiante, quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, dei settori macellazione e lavorazione delle specie avicole il trattamento di trasferta è stabilito a livello aziendale.

Una disciplina specifica è prevista per i viaggiatori e piazzisti.

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

Le aziende non aderenti al sistema della bilateralità corrispondono ai lavoratori un e.a.r. nella misura di 25 euro mensili per 13 mensilità. L'importo concorre al computo degli istituti contrattuali (escluso t.f.r.).

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

Corresponsione: in occasione del Natale

Misura : una mensilità della retribuzione di fatto.

Maturazione: per dodicesimi.

Quattordicesima mensilità

Corresponsione: con la retribuzione del mese di giugno

Misura: una mensilità della retribuzione di fatto.

Per i viaggiatori e piazzisti la quattordicesima mensilità è calcolata su minimo tabellare, contingenza e scatti di anzianità.

Maturazione: per dodicesimi.

Elemento di garanzia retributiva

In mancanza di accordo sui parametri e sugli obiettivi da raggiungere, ai lavoratori sono erogati i seguenti importi fissi, per 12 mensilità.

Livelli

Importi dall'1.8.2006 al 31.12.2010

Importi dall'1.1.2011 al 31.10.2023

Importi dall'1.11.2023

Quadri

30,32

36,93

41,97

28,55

36,93

41,97

24,83

32,11

36,49

20,48

26,49

30,10

18,00

23,28

26,46

16,14

20,88

23,73

14,90

19,27

21,90

13,66

17,66

20,07

12,41

16,06

18,25

Settore panificazione industriale

Livello

Importi dal 1.1.2004 fino al 31.10.2023

Importi dal 1.11.2023

21,45

25,27

19,74

23,26

3°A

18,23

21,46

3°B

16,84

19,84

14,27

16,81

12,66

14,93

10,73

12,64


RAPPORTO DI LAVORO

Periodo di prova

Settore alimentare

Livelli

Qualifica

Periodo

Q

Quadri

130 gg.

1

Impiegati con funzioni direttive

130 gg.

2

Impiegati con funzioni direttive

130 gg.

3

Impiegati di concetto, intermedi, operatori di vendita

90 gg.

4

Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati

90 gg.

5

Impiegati d'ordine, operai specializzati, operatori di vendita

90 gg.

6

Impiegati d'ordine, operai specializzati

40 gg.

7

Impiegati d'ordine, operai qualificati

35 gg.

8

Operai comuni

30 gg.

Apprendistato L. n. 25/1955: corrispondente a quello del livello da conseguire

Apprendistato professionalizzante: corrispondente a quello del livello da conseguire

Settore panificazione

Livelli

Qualifica

Periodo

1

Impiegati con funzioni direttive

90 gg.

2

Impiegati di concetto

90 gg.

3A

Intermedi

60 gg.

3B

Impiegati di concetto, operai specializzati

60 gg.

4

Impiegati d'ordine, operai qualificati

45 gg.

5

Operai comuni

30 gg.

6

Operai comuni

30 gg.

Apprendistato L. n. 25/1955: corrispondente a quello del livello da conseguire

Apprendistato professionalizzante: corrispondente a quello del livello da conseguire

Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali e per quelle aggiuntive definite dal c.c.n.l. e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima sopra prevista.

Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente.

Orario di lavoro

Orario settimanale

Settore alimentare: 39 ore, anche come media su periodi plurisettimanali, distribuite su 5 giorni, che si realizza con assorbimento di un'ora di Rol per ciascuna settimana di 39 ore.

Settore panificazione: 40 ore, distribuite su 6 giorni

Turnisti

Orario settimanale, 40 ore. I lavoratori del settore alimentare (sono escluse alcune tipologie di aziende) addetti alla produzione che effettuano prestazioni consecutive di 8 ore dalle ore 6 alle 22, hanno diritto a una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione (cumulabile con le maggiorazioni spettanti per lavoro prestato in regime di flessibilità).

Agli addetti all'industria degli alimenti zootecnici per il lavoro compreso nei turni diurni, nelle lavorazioni eseguite a turni continui e avvicendati, spetta una maggiorazione del 5%

Addetti a mansioni discontinue

Il loro orario normale non può superare le 48 ore medie settimanali - comprese le ore di straordinario - con riferimento ad un periodo di 12 mesi di calendario.

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi: la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.

Flessibilità

Settore alimentare: fino a ore annue 95 (aziende fino a 50 dipendenti) e 88 (aziende oltre 50 dipendenti) per le esigenze indicate nel c.c.n.l.. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale spetta una maggiorazione del 20%, per le prime 85 ore e del 25% per le ore successive. Sono escluse prestazioni domenicali. Il c.c.n.l. prevede anche una forma di flessibilità individuale, da concordare tra azienda e lavoratore per una quantità minima di 40 ore annue; per le prestazioni effettuate in tale regime spetta una maggiorazione del 25%.

Settore panificazione: fino a 48 ore settimanali, per le esigenze indicate nel c.c.n.l. per un massimo di 96 ore annue. Le compensazioni devono avvenire nell'arco di 12 mesi; sono riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali da riproporzionare sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Per le prestazioni domenicali spetta una maggiorazione del 30%. Il c.c.n.l. prevede anche una forma di flessibilità individuale, da concordare tra azienda e lavoratore per una quantità minima di 40 ore annue; per le prestazioni effettuate in tale regime spetta una maggiorazione del 25%.

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

Settore alimentare

a) Carni - Dolciari e- Alimenti zootecnici – Lattiero-caseari - Prodotti da forno

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

a) straordinario:

- diurno

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

- feriale notturno

50%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

b) notturno

- non in turni

40%

- notturno festivo

50%

- a turni

30%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

50%

- domenicale con riposo compensativo

10%

b) Vini - Liquori

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

90%

- feriale notturno

50%

70%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

100%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

40%

40%

b) notturno

- non in turni

40%

50%

- notturno festivo

50%

65%

- a turni

22,5%

22,5%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

50%

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

c) Acque e bevande gassate

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

45%

80%

- notturno feriale

40%

60%

- festivo e notturno oltre le 8 ore

30%

-

- festivo notturno oltre le 8 ore

85%

-

b) notturno

- non in turni

30%

45%

- a turni

21%

18%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

40%

60%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

d) Acque minerali e bibite in acque minerali

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

90%

- notturno feriale

48%

65%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

100%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

42%

42%

b) notturno

- non in turni

42%

50%

- notturno festivo

48%

65%

- a turni

22,5%

21%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

48%

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

e) Distillatori

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

60%

- festivo e notturno oltre le 8 ore

60%

60%

- notturno

40%

-

- non compreso in turni

35%

-

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali feriale

60%

60%

b) notturno

- non in turni

55%

50%

- a turni

15%

15%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo

55%

55%

- nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

50%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

f) Birra e malto

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

90%

- notturno

50%

65%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

100%

- effettuato al sabato o nel sesto giorno

50%

50%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

45%

b) notturno

- non in turni

45%

50%

- a turni

30%

30%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo

50%

70%

- nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

g) Conserve vegetali

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

65%

- notturno

50%

50%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

70%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

40%

40%

b) notturno

- non in turni

40%

40%

- notturno festivo

45%

45%

- a turni

22,5%

22,5%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

50%

50%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

h) Industrie alimentari varie

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

90%

- notturno

60%

65%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

100%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

50%

-

b) notturno

- non in turni

50%

50%

- a turni

30%

21%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

50%

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

i) Industria risiera

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

60%

90%

- feriale notturno

55%

65%

- festivo notturno oltre le 8 ore

60%

100%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

35%

35%

b) notturno

- non in turni

45%

45%

- a turni

27%

16,5%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo,

55%

56%

- nelle festività nazionali e infrasettimanali

55%

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

j) Mugnai e pastai

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

55%

90%

- notturno

50%

-

- feriale notturno

-

65%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

100%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

30%

-

b) notturno

- non in turni

40%

50%

- a turni

24%

16,5%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo,

50%

56%

- nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

k) Conserve ittiche

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

operai

impiegati

a) straordinario:

- diurno

45%

45%

- festivo oltre le 8 ore

50%

65%

- notturno

45%

50%

- festivo notturno oltre le 8 ore

-

70%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

35%

-

b) notturno

- non in turni

35%

40%

- a turni

21%

18%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

40%

50%

- domenicale con riposo compensativo

10%

10%

l) Macellazione e lavorazione delle specie avicole

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

a) straordinario:

- diurno

45%

- festivo oltre le 8 ore

90%

- effettuato al sabato o nel sesto giorno

65%

- feriale notturno

65%

- festivo notturno

100%

- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

b) notturno

- non in turni

50%

- notturno festivo

50%

- a turni

30%

c) festivo

- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività

65%

- domenicale con riposo compensativo

10%

È straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario non può superare le 15 ore settimanali e le 80 pro capite all'anno.

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Per gli intermedi dei settori Acque e bevande gassate, Conserve vegetali, Vini - Liquori valgono le percentuali stabilite per gli impiegati; per gli altri settori quelle stabilite per gli operai.

È notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6.

Settore panificazione

Prestazione

Percentuale

straordinario

30%

notturno

50%

festivo o domenicale

20%

domenicale per produzione, distribuzione e vendita del pane

75%

domenicale per produzione e vendita di beni diversi dal pane

30%

È straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario non può superare le 15 ore settimanali e le 80 pro capite all'anno.

La maggiorazione del 75% non è cumulabile con altre maggiorazioni. Le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.

È notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6.

Ferie e permessi annui

Ferie

173 ore.

Ferie solidali

Può essere prevista la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito ROL e ferie maturate per consentire ad un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie.

Festività soppresse

A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito.

Riduzione orario di lavoro (ROL)

- lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6:76 ore

- turnisti 3x5: 80 ore; 3x6: 92 ore; 3x7: 96 ore

I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano "pro-quota", su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione in un periodo di 48 settimane.

Assenze

Malattia

Settore alimentare

Impiegati e operai

- comporto: anzianità fino a 5 anni, 180 giorni di calendario; anzianità oltre 5 anni, 365 giorni di calendario. In caso di assenze frazionate il comporto va riferito ad un arco di tempo, rispettivamente, di 17 e 24 mesi

- trattamento economico (a carico azienda): anzianità di servizio fino a 5 anni, 100% della retribuzione normale netta dal 1° al 180° giorno; anzianità di servizio oltre 5 anni, 100% della retribuzione normale netta dal 1° al 180° giorno e 50% per i successivi 185 giorni

Settore panificazione

Impiegati

- comporto: 180 giorni anche in caso di diverse malattie nei 12 mesi precedenti

- trattamento economico: anzianità di servizio fino a 10 anni, 100% della retribuzione per il 1° mese di assenza e 50% per i successivi 2 mesi; anzianità di servizio oltre 10 anni, 100% della retribuzione per i primi 2 mesi di assenza e 50% per i successivi 4 mesi

Operai

- comporto: come sopra

- trattamento economico a carico azienda: per le prime 3 giornate spetta il 100% della retribuzione.

Infortunio sul lavoro

Tutte le qualifiche

- comporto: fino a guarigione clinica.

- trattamento economico complessivo: dal primo giorno e sino a guarigione clinica, 100% della normale retribuzione.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, 100% della retribuzione di fatto.

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi retribuiti.

Diritto allo studio

Per l'esercizio del diritto allo studio spettano 150 ore pro capite per triennio ((250 ore nel caso di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti).

La contemporaneità nell'utilizzo dei permessi è ammessa nel limite del 2% della forza occupata.

Lavoratori studenti

I lavoratori studenti, anche universitari, hanno diritto a permessi retribuiti per ciascun giorno d'esame (compresi quelli di settembre), e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi.

I lavoratori possono inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite per la frequenza ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

Formazione

Nel caso di utilizzo di congedi per la formazione le assenze contemporanee sono ammesse nei limiti del 3% della forza occupata.

Permessi ragioni familiari

In occasione della nascita di un figlio al padre lavoratore spetta un giorno di permesso retribuito, dal 1° gennaio 2012 in caso di gravi patologie del figlio convivente competono 2 giorni di permesso aggiuntivi all'anno oltre quelli ex lege 53/2000.

Il c.c.n.l. riconosce permessi parzialmente retribuiti ai parenti di portatori di handicap.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, possono usufruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili in gruppi di minimo 2 ore, per l'inserimento all'asilo nido del figlio di età fino a 3 anni

Sono riconosciute 2 mezze giornate di permesso retribuito all'anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni) nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex L. 104/1992 per l'assistenza al medesimo soggetto

Lavoro a tempo parziale

Clausole elastiche

In presenza di clausole elastiche, l'azienda può richiedere variazioni all'orario concordato con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (2 giorni in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive). Le prestazioni così effettuate danno diritto ad una maggiorazione del 15% (20% nel caso di preavviso di 2 giorni).

Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare è ammesso nel limite del 75% (aziende fino a 50 dipendenti), del 55% (aziende da 51 a 250 dipendenti), del 50% (aziende oltre 250 dipendenti) dell'orario concordato; per le ore supplementari spetta una maggiorazione del 15%; oltre i limiti stabiliti e fino al raggiungimento dell'80% dell'orario concordato, la maggiorazione è del 30%.

Contratto a tempo determinato

Limiti

L'azienda non può utilizzare, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato, un numero di ore/anno superiore al 25% (restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 22.000 ore di effettiva prestazione).

Numero massimo per utilizzo contemporaneo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato: 30% del monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato ((restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 37.000 ore di effettiva prestazione).

Ferie, ROL, ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità

Sono corrisposti e frazionati per 365esimi, quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.

Tale sistema è applicato anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi per riduzione dell'orario di lavoro e per ex festività.

Apprendistato professionalizzante

Livelli di inquadramento

L'apprendistato professionalizzante è ammesso nel settore alimentare per figure con categoria di destinazione da 1 a 7, nel settore panificazione per figure con categoria di destinazione da 1 a 5.

Settore alimentare: durata

In mesi di calendario di effettiva prestazione:

Livelli

Durata Complessiva Mesi

7

24

6

36

5

36

4

36

3

36

2

36

I periodi eventualmente effettuati nell'ambito dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi.

La suddivisione in periodi dell'apprendistato ai fini retributivi è così determinata:

- Per apprendisti con destinazione ai livelli da 2 a 6: primo periodo 1-15 mesi; secondo periodo 16-30 mesi; terzo periodo 31-36 mesi:

- Per apprendisti con destinazione al livello 7: primo periodo 1-15 mesi; secondo periodo 16-24 mesi.

Settore alimentare: retribuzione

Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale;

Secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale;

Terzo periodo, livello di destinazione finale.

Settore panificazione: durata

- Livelli da 1 a 3B: 36 mesi

- Livelli 4 e 5: 28 mesi

La suddivisione in periodi dell'apprendistato ai fini retributivi è così determinata:

- Per apprendisti con destinazione ai livelli da 1 a 3B: primo periodo 1-21 mesi; secondo periodo 22-32 mesi; terzo periodo 33-36 mesi:

- Per apprendisti con destinazione al livello 4: primo periodo 1-17 mesi; secondo periodo 18-25 mesi; terzo periodo 26-28 mesi;

- Per apprendisti con destinazione al livello 5: primo periodo 1-17 mesi; secondo periodo 18-28 mesi.

Settore panificazione: retribuzione

Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale;

Secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale;

Terzo periodo, livello di destinazione finale.

Lavoro a domicilio

Non disciplinato

Somministrazione di lavoro

Limiti

L'azienda può ricorrere al lavoro somministrato per un numero di ore non superiore al 25% del monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 22.000 ore di effettiva prestazione). Non possono essere utilizzati contemporaneamente lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori somministrati a tempo determinato per un numero di ore eccedente il 30% del monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (restando ferma la possibilità di utilizzare annualmente almeno 37.000 ore di effettiva prestazione).

Lavoro stagionale

Successione di contratti

La disciplina della successione dei contratti a tempo determinato non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963, anche per le stagionalità legate alla disponibilità delle materie prime e/o di consumo, fortemente condizionate dalla domanda dei consumatori, nonché per le attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, quali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e/o finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

Telelavoro

Il c.c.n.l. disciplina l'istituto, prevedendo per l'orario di lavoro modalità diverse da quelle ordinarie riferite alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata e alla sua durata. Resta fermo l'obbligo di definire una fascia di reperibilità del telelavoratore nell'ambito dell'orario di lavoro concordato.

Smart working

Il ccnl richiama la disciplina vigente

Estinzione del rapporto

Preavviso

Il preavviso ha la stessa durata sia in caso di licenziamento che di dimissioni.

Settore alimentare

Anzianità di servizio

Livelli

Durata

a) impiegati

- fino a 5 anni

Q, 1, 2

2 mesi

3

1 mese

4, 5, 6, 7

½ mese

- da 5 a 10 anni

Q, 1, 2

3 mesi

3

1 mese e ½

4, 5, 6, 7

1 mese

- oltre 10 anni

Q, 1, 2

4 mesi

5, 4, 2

2 mesi

4, 5, 6, 7

1 mese e ½

b) operai

- fino a 5 anni

tutti

6 giorni (=40 ore)

- da 6 a 10 anni

tutti

9 giorni (=60 ore)

- oltre 10 anni

tutti

12 giorni (=80 ore)

Settore panificazione

Anzianità di servizio

Livelli

Durata

a) impiegati

- fino a 5 anni

1, 2

2 mesi

3A

1 mese

3B, 4

½ mese

- da 5 a 10 anni

Q, 1, 2

3 mesi

3

1 mese e ½

4, 5, 6, 7

1 mese

- oltre 10 anni

1, 2

4 mesi

3A

2 mesi

3B, 4

1 mese e ½

b) operai

- fino a 5 anni

tutti

6 giorni (=40 ore)

- da 6 a 10 anni

tutti

9 giorni (=60 ore)

- oltre 10 anni

tutti

12 giorni (=80 ore)

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. indica espressamente gli elementi da porre alla base del calcolo del tfr.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Previdenza complementare

Fondo

FONDAPI

L'adesione è volontaria; sono associati al Fondo i lavoratori non in prova e le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati.

Finanziamento

Al momento dell'iscrizione è richiesto un versamento una tantum di euro 11,36 - di cui metà a carico dell'impresa.

Il Fondo è alimentato mediante:

- un contributo a carico del datore di lavoro pari all'1,2% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;

- un contributo a carico del dipendente pari all'1% della retribuzione (individuata con gli stessi criteri di cui sopra);

- 100% del t.f.r. maturato nell'anno dai dipendenti assunti dopo il 28 aprile 1993;

- 2% della retribuzione utile alla determinazione del tfr per tutti gli altri lavoratori.

Assistenza integrativa

Fondo

ENFEA SALUTE

Finanziamento

Il contributo mensile interamente a carico dell'azienda è stabilito nella misura di 10 euro per 12 mensilità, per tutti i lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2019.


MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Si svolge, sulle materie individuate dal c.c.n.l., a livello aziendale.


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