Spettacolo e radiotelevisioni - Teatri - personale scritturato (artisti e tecnici)
22 Marzo 2017
SCHEMA DI SINTESI
Fonti di riferimento c.c.n.l. 19 aprile 2018
Parti stipulanti del c.c.n.l P.L.A.TEA. AIDAP ANCRIT ANTAC ASTRA AGIS e SLC FISTEL-CISL UILCOM-UIL
Decorrenza e durata 1° aprile 2018 - 31 marzo 2021
Campo di applicazione Personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali. INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Tipi di scrittura
Scrittura individuale Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente CCNL non si applica il limite di durata e di rinnovi di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015. L'assunzione con contratto di scrittura a tempo determinato ha di norma carattere continuativo e pertanto lo scritturato è in paga per tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della scrittura. Per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.
Scrittura individuale a tempo parziale verticale Qualora non vi siano le condizioni minime di programmazione per un impegno continuato dello scritturato nel corso del contratto a termine, la scrittura a tempo determinato può essere stipulata anche a Tempo Parziale, per periodi continuati non inferiori a un mese, unicamente con la formula “verticale”, con prestazioni giornaliere di orario ordinario non inferiore a 1/6 dell'orario ordinario settimanale previsto per la categoria di appartenenza, con le flessibilità e le regole indicate dal contratto.
Scrittura individuale con compenso base mensile Oltre alla scrittura individuale l'impresa può concordare con lo scritturato una tipologia di scrittura caratterizzata da un compenso base mensile, implementato da un ulteriore compenso giornaliero da riconoscere per ogni giornata nella quale allo scritturato viene richiesta la prestazione. ASPETTI RETRIBUTIVI
Retribuzione mensile
Minimi di compenso giornaliero
Attività fuori sede In caso di attività svolta fuori del comune ove è stabilita la sede dell'impresa è corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente: - un rimborso a piè di lista documentato, con un massimo di €. 107,00 (€. 57,00 pernottamento, €. 25,00 per un pasto, €. 25,00 per un altro pasto (il limite giornaliero per i pasti è da considerare come media giornaliera su tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della trasferta); - un'indennità di trasferta in cifra fissa di €. 107,00 (€. 57,00 pernottamento, €. 25,00 per un pasto, €. 25,00 per un altro pasto).
Indennità
Indennità riprese televisive Lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese televisive dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale. In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa ad una emittente televisiva per trasmissione in Italia e nel resto del mondo, in lingua italiana per tre passaggi televisivi, e lo scritturato ha il diritto di percepire: - per le riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli un compenso forfettario lordo di importo pari a 9 volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a euro 1080 lordi; - per le riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici un compenso forfettario lordo di importo pari a 6 volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a euro 720 lordi.
Indennità riprese radiofoniche L'attore è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese radiofoniche dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale. In tal caso l'attore ha diritto a percepire un compenso forfettario pari a 3 volte il compenso giornaliero.
Viaggi Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio e di trasporto sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° maggio 2018, a €. 250, per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della Compagnia. Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano, sostenute dai professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° maggio 2018, a€. 250,per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia. L'impresa è tenuta a trasportare a proprie spese il bagaglio dello scritturato.
Recite all'estero Qualora la compagnia dovesse recarsi all'estero, gli scritturati sono tenuti a seguirla anche nel caso in cui tale eventualità non sia contemplata nella scrittura individuale. Per le recite all'estero sarà assicurato allo scritturato un compenso giornaliero pari al 100 % del compenso pattuito, da accantonarsi e da versarsi settimanalmente con le modalità stabilite tra le parti e riportate nel contratto di scrittura individuale.
Una tantum Non prevista
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità Non disciplinato
Quattordicesima mensilità Non disciplinato RAPPORTO DI LAVORO
Prova Non disciplinato
Orario di lavoro
Attori L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 169 ore mensili e di 39 ore medie settimanali con un massimo, in regime ordinario di lavoro: - in caso di sole prove, di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere, comprensive di una pausa di almeno 15 minuti, nell'ipotesi di una unica prestazione continuata; - in caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere, comprensive di una pausa di almeno 15 minuti, nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo; - in caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore; - in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ballerini L'orario ordinario di lavoro individuale del ballerino è fissato in 36 ore medie settimanali per un massimo di 7 ore giornaliere suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione, a 10 minuti di riposo.
Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere. In giornata di trasferimento, l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro: - in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e spettacolo o di spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore; - in caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Professori d'orchestra L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato: - in caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo; - in caso di prove d'assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali; - in caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata; - in caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere; in caso di solo trasferimento, 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e spettacolo, o di spettacolo e trasferimento, 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e prova, o prova e trasferimento, 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore; - in caso di trasferimento, prova, e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Coristi L'orario di lavoro individuale del corista è fissato in 36 ore medie settimanali e in 7 ore giornaliere suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata. Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere. In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro: - in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere; - in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore; - in caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Tecnici L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 169 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere e 50 settimanali. Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi. Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore. Nell'ipotesi di prestazione continuata, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore comprensive di una pausa di 15 minuti. Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia. Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro. Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli, per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio. Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Banca Ore La B. O. è regolata secondo le seguenti norme: La B. O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo scritturato. Il conto individuale può essere alimentato, previo richiamo concordato nel contratto di scrittura individuale nel quale viene esplicitata la volontà dello scritturato di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 26esimo di compenso aggiuntivo. Lo scritturato che abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento: - accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti; - accantonamento delle sole ore straordinarie prestate e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste; - accantonamento, con trasformazione in minuti, delle sole maggiorazioni relative alle
Giorni festivi Per gli scritturati a tempo parziale, con “mensilizzazione” e/o contratto intermittente sono giorni festivi: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° maggio; - il giorno 2 giugno; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Attori e tecnici L'attore e il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.
Ballerini Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario esclusivamente nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. Professori d'orchestra e coristi Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. Il lavoro straordinario diurno, il lavoro ordinario notturno, e il lavoro straordinario notturno sono compensati:
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. La quota oraria del compenso, si ottiene dividendo il compenso giornaliero pattuito per il coefficiente:
Le disposizioni relative al lavoro notturno, ordinario e straordinario, non si applicano nei confronti delle compagnie costituite per spettacoli straordinari estivi. In tal caso le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero sono compensate con la maggiorazione del 50%.
Ferie e permessi annui
Ferie Non disciplinato
Assenze
Malattia L'impresa corrisponde fino al termine della scrittura, ma per un periodo comunque non superiore a 180 giorni, un'indennità pari a: - per i primi 3 giorni di malattia: 100 % del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero; - dal 4° giorno di malattia: un'indennità pari alla differenza tra il compenso giornaliero individualmente pattuito e l'indennità a carico dell'INPS, con un massimo a carico dell'impresa non superiori a € 55,00. Per gli scritturati a tempo parziale verticale o con compenso base mensile: - per i primi 3 giorni di malattia una indennità pari al 100 % del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero; - dal 4° giorno l'indennità a carico dell'impresa sarà pari alla differenza tra il compenso medio giornaliero realizzato nel periodo di scrittura precedente la malattia e l'indennità a carico dell'INPS.
Lavoro a tempo parziale Non disciplinato
Lavoro a tempo determinato Non disciplinato
Apprendistato professionalizzante Durata La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è stabilita in non oltre 300 giornate lavorate ovvero non oltre 180 giornate lavorate negli ultimi 24 mesi. Il periodo di apprendistato non può superare i 3 anni.
Trattamento economico La retribuzione dell'apprendista è determinata nel 70% del minimo di compenso giornaliero del livello di appartenenza per i primi 60 giorni di lavoro come apprendista; l'80% dal 61° giorno fino al 120° e del 90% dal 121° fino al raggiungimento della qualifica.
Prova Il periodo di prova ha la durata di 20 giornate lavorate, prorogabile d'intesa per altri 20 giornate lavorate.
Malattia e infortunio L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, analogamente a quanto è previsto per le altre categorie, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i tecnici. L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento: - conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea ovvero fino alla scadenza del contratto a tempo determinato. - corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere l'intero trattamento che avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto.
Contratto di inserimento Non disciplinato
Lavoro a domicilio Non disciplinato
Somministrazione di lavoro Non disciplinato
Lavoro stagionale Non disciplinato
Lavoro intermittente Al lavoratore intermittente spetta, per ogni giornata lavorata, il compenso pattuito nel contratto individuale al quale sarà applicata una maggiorazione del 40%. Il compenso giornaliero è comprensivo della percentuale prevista in sostituzione dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e TFR. Se nel corso della scrittura il dipendente verifica che in un arco temporale di 30 giorni continuativi, all'interno del periodo di scrittura, siano state lavorate almeno 13 giornate, per quel periodo di 30 giorni o per quei periodi di 30 giorni lo Scritturato può richiedere l'applicazione della regolamentazione normativa ed economica a lui più favorevole tra la scrittura intermittente, la “mensilizzazione” e il tempo parziale verticale. È altresì applicata la normativa più favorevole allo scritturato tra la scrittura intermittente, la “mensilizzazione” e il tempo parziale verticale, anche qualora le 13 giornate lavorate in un arco temporale di 30 giorni di calendario si realizzino in presenza di una scrittura a termine con rapporto di lavoro intermittente per una o più produzioni o coproduzioni e/o attività collaterali. Qualora lo scritturato che abbia partecipato alla fase di produzione e rappresentazione di uno spettacolo, venga nuovamente scritturato con rapporto di lavoro intermittente per la “ripresa” dello stesso, ferma restando la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore, ha diritto ad un compenso giornaliero comunque non inferiore al compenso giornaliero pattuito nella fase di produzione e prima rappresentazione maggiorato del 40%. Ogni 6 giornate, anche se non continuative, allo scritturato con rapporto intermittente è riconosciuta una giornata di riposo retribuita; La sospensione inerente i periodi di Natale e/o Pasqua non si applica in presenza di scrittura Intermittente Per i Teatri nazionali di cui al d.m. 27 luglio 2017 il numero massimo di giornate complessive con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare il limite di 240. Per i Teatri di Rilevante Interesse Culturale di cui all'art. 11 del d.m. 27 luglio 2017 il numero massimo di giornate con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare complessivamente il limite di 380.
Telelavoro Non disciplinato
Lavoro ripartito Non disciplinato
Estinzione del rapporto Non disciplinato
Trattamento di fine rapporto Non disciplinato PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA
Previdenza complementare Non disciplinato
Assistenza integrativa Non disciplinato MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Non disciplinato |