Metalmeccanica - Metalmeccanica pmi - Confapi
28 Luglio 2015
SCHEMA DI SINTESI
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 3 luglio 2017
Accordo 2 maggio 2018 assistenza integrativa
Accordo 5 giugno 2018 minimi tabellari dal 1° giugno 2018
verbale 5 giugno 2019, minimi, indennità di trasferta e di reperibilità
comunicato 20 maggio 2020
verbale 10 giugno 2020
accordo 12 gennaio 2021
ipotesi 26 maggio 2021
Verbale 11 giugno 2021
Parti stipulanti UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL; FIOM-CGIL; UILM-UIL.
Scadenza 31 ottobre 2020
Campo di applicazione Piccole e medie industrie appartenenti al settore metalmeccanico; stabilimenti che lavorano prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria o bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi; aziende che eseguono presso terzi le attività regolate dal contratto collettivo; attività di formazione professionale svolte da enti che le erogano anche a favore di imprese regolate dal contratto collettivo. INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
ASPETTI RETRIBUTIVI Retribuzione mensile
Tabelle retributive Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2020
Una tantum Con la retribuzione del mese di Ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, è corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig. Non sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Scatti di anzianità Maturazione: dal 1° marzo 2008, 5 scatti biennali. Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio. Passaggio di livello: l'importo degli scatti già maturati viene rivalutato. Importi: cat. 9Q e 9: € 45,96; cat. 8Q e 8: € 40,95; cat. 7: € 36,41; cat. 6: € 32,43; cat. 5: € 29,64; cat. 4: € 29,64; cat. 3: € 25,05; cat. 2: € 21,59; cat. 1: € 18,49. Per i lavoratori confermati in servizio al termine del periodo di apprendistato, ai fini degli scatti l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato viene computata nella misura del 65%.
Indennità - Indennità di cassa: impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza; - Indennità di trasferta: a tutti i lavoratori inviati in trasferta, escluso il personale direttivo spetta una diaria e un compenso per il tempo di viaggio nelle misure indicate dal c.c.n.l. Uno specifico trattamento è previsto in caso di malattia, infortunio e ricovero ospedaliero durante la trasferta. Dal 1° giugno 2021
- Indennità di reperibilità: sono previsti specifici compensi per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, con le modalità e nei casi individuati nel contratto. La reperibilità può essere richiesta secondo diverse articolazioni: oraria, giornaliera, settimanale. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità sono retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive rispetto al normale orario contrattuale. Il trattamento di reperibilità è escluso dalla base di calcolo del t.f.r..
Dal 1° giugno 2021
- Indennità di alta montagna e sottosuolo: spetta ai lavoratori che prestino la loro attività a oltre 1500 metri di altezza o nel sottosuolo; l'importo è concordato a livello sindacale; - Indennità di disagiata sede: spetta ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi lontani da centri abitati e non collegati con mezzi pubblici; l'importo è concordato tra le parti.
Bilateralità Dal 29 luglio 2013 le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal C.C.N.L.. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Retribuzione ultramensile
Superminimo individuale – Operai A partire dall'anno 2009, agli operai in forza al 31 dicembre 2008 viene riconosciuta una erogazione annua – da liquidare con la retribuzione di dicembre – ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di superminimo individuale non assorbibile ex c.c.n.l. 25 gennaio 2008.
Premio di risultato È determinato annualmente in relazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Gli importi da erogare sono calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla RSU entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di competenza; hanno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza a tale data.
Elemento perequativo Viene corrisposto ai soli lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali dipendenti da aziende dove non operano forme di contrattazione integrativa con contenuti economici. L'elemento deve essere erogato con la retribuzione del mese di giugno, nella misura di € 485, ai lavoratori in forza al 1° giugno dello stesso anno che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da voci stabilite dal contratto nazionale di categoria. L'elemento perequativo è onnicomprensivo e non concorre alla determinazione del t.f.r.
Tredicesima mensilità Corresponsione: nel mese di dicembre Misura: una mensilità (ragguagliata a 173 ore) della retribuzione in atto (per gli operai a cottimo si fa riferimento al guadagno medio del trimestre precedente). Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
RAPPORTO DI LAVORO Prova
Durata ridotta: si applica ai lavoratori che: - con analoghe mansioni e profili professionali abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione. Esenzione dal periodo: il contratto prevede l'esonero dalla prova in caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, mentre nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura.
Orario di lavoro
Orario settimanale 40 ore realizzate anche con diverse distribuzioni/articolazioni in un periodo massimo di 12 mesi.
Turnisti Impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni su 7: la durata normale dell'orario di lavoro può risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore a settimana.
Lavoratori discontinui Sono suddivisi in 5 raggruppamenti (da A ad E) a seconda delle mansioni svolte; il loro orario di lavoro settimanale può essere di 48, 44 o 40 ore cui corrisponde un orario giornaliero pari, rispettivamente a 10, 9 o 8 ore. Per i lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l'orario di lavoro deve essere computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Giorni festivi Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale. Dal 1° gennaio 2009 agli operai dovrà essere corrisposta un'erogazione pari a un'ora e 20 della retribuzione per ciascuna festività infrasettimanale e per la festività dell'Epifania che cada di sabato o di domenica.
Flessibilità Quando l'azienda ricorre al regime di flessibilità, l'orario settimanale non può superare il limite di 45 ore ed essere inferiore a 35 ore. La compensazione deve avvenire nell'arco di 12 mesi. Possono essere adottati anche sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali con orario minimo di 32 ore e massimo di 48 ore settimanali. In questo caso, se l'orario è inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore settimanali è previsto un limite (72 ore annue) al superamento dell'orario normale di 40 ore settimanali. Per le ore prestate oltre le 40 ore settimanali, a decorrere dal 1° febbraio 2008, spetta una maggiorazione del 15% per le prestazioni dal lunedì al venerdì e del 20% per le ore prestate al sabato.
Banca ore Possono esservi accantonate tutte le ore di lavoro straordinario prestate nell'anno solare. Se il lavoratore richiede il pagamento dello straordinario, la liquidazione deve essere effettuata nel bimestre successivo a quello di maturazione; per le ore di straordinario che confluiscono nella "Banca ore" verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il godimento dei riposi accantonati avviene con le stesse modalità previste per il recupero della ROL.
Banca ore solidale Può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell'Azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonate in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. L'Azienda informa i Lavoratori dell'attivazione della Banca delle ore solidale e riceve le disponibilità ad aderire da parte degli stessi. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal Lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata è divisa per la retribuzione oraria del Lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli ha diritto. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sono applicate sulle ore di permesso fruite dal Lavoratore beneficiario. Nell'accordo o regolamento aziendale sono stabiliti: - le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto; - il periodo entro il quale i dipendenti devono manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i P.a.r. accantonati in conto ore e la quantità minima di ore cedibili; - l'eventuale modalità di partecipazione aziendale; - i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l'istituto; - le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi; - l'eventuale proroga dell'istituto; - la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruiti; in mancanza di regolamentazione aziendale, gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei Lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto (per i cottimisti anche sulla percentuale minima di cottimo).
Limiti per il lavoro straordinario: 2 ore giornaliere, 10 settimanali (8, per gli addetti ai reparti di produzione) e 250 annue. Il limite annuo è elevato a 280 ore per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica. L'accordo di rinnovo 25 gennaio 2008 dispone che per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, il limite individuale allo straordinario annuo è stabilito in 260 ore e per l'effettuazione di tali prestazioni non è necessaria informativa preventiva alla RSU. La RSU deve essere informata preventivamente, invece, sull'effettuazione dello straordinario oltre le 48 ore annue per i lavoratori giornalieri e oltre le 40 ore annue per i turnisti. Lavoro notturno definizione: decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino e non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora al giorno, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Ferie e permessi annui
Ferie - lavoratori con anzianità fino a 10 anni: 4 settimane; - lavoratori con anzianità da 11 a 18 anni: 4 settimane e 1 giorno; - lavoratori con oltre 18 anni di anzianità: 5 settimane. Fino al 31 dicembre 2017 era in vigore una disciplina transitoria per gli operai in forza prima del 1° gennaio 2008.
Ferie lavoratori migranti Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi di origine dei lavoratori migranti, le richieste in tal senso motivate dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi previsti dal Contratto eventualmente disponibili saranno considerate nella misura del 2% nelle aziende con più di 50 dipendenti e del 3% per le aziende con più di 150 dipendenti.
Festività soppresse 32 ore di permesso retribuito assorbite nei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro (ROL).
Riduzione orario di lavoro (ROL) 104 ore annue, comprensive delle 32 ore spettanti a fronte delle ex festività. Ai turnisti che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni settimanali - comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica - è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Assenze
Malattia Impiegati e operai Comporto:
Nel caso di più malattie, i periodi indicati si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni ultimo episodio morboso. Sono previsti periodi di comporto più lunghi nei casi di malattie particolarmente gravi e di lunga durata Trattamento economico:
Apprendisti Come i lavoratori qualificati.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale Impiegati e operai Comporto: fino a guarigione clinica (infortunio) o fino a quando l'INAIL corrisponde l'indennità per invalidità temporanea (malattia professionale). Trattamento economico: come la malattia. Apprendisti Come i lavoratori qualificati.
Maternità Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione globale.
Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti. Dal 1° gennaio 2009, l'azienda deve integrare l'indennità per gli operai fino a garantire loro lo stesso trattamento riservato agli impiegati.
Aspettativa Ai lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio (7 anni, se la richiesta è motivata dall'esigenza di svolgere attività di volontariato) può essere concesso un periodo di aspettativa, non frazionabile e non retribuito, fino a 6 mesi. A questo titolo non può assentarsi contemporaneamente più dell'1% della forza occupata nell'unità produttiva.
Diritto allo studio 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso. Per la frequenza a corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo, per l'alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per gli stranieri, i permessi retribuiti sono elevati a 250 ore nel triennio. Ai lavoratori che frequentano l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore, spettano 40 ore di permesso retribuito per non più di 2 anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con i benefici previsti per i lavoratori studenti. (Dal 1° gennaio 2012, ai lavoratori che intendono frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo triennio per il conferimento di un diploma di scuola media superiore attinente alle mansioni svolte sono concesse ulteriori 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di tre anni nel corso del rapporto di lavoro). Per l'esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale può assentarsi contemporaneamente non più del 2% della forza occupata nell'unità produttiva o nell'azienda e comunque non più del 3% complessivamente. In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a carico del monte ore sono specificati come segue:
(1) Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali, allegato al ccnl. (2) È possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso. (3) È possibile fruire di un'ora di permesso ogni due ore di corso.
Gli studenti di cui alla lettera D) possono fruire di 16 ore, non a carico del monte ore, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità. Gli studenti di cui alla lettera D) possono fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso.
Formazione continua Dal 1° novembre 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato parteciperanno a percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite nell'arco di ogni triennio, realizzabili secondo le modalità che verranno elaborate congiuntamente al Fapi, elaborando progetti aziendali ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non è computabile ai fini della formazione di cui si tratta. Per tali iniziative formative le aziende aderenti all'Ebm beneficeranno di un contributo fino ad 1/3 del monte ore di cui sopra. Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, entro la fine del secondo anno del triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore procapite, di cui 2/3 a carico dell'azienda per partecipare a iniziative di formazione continua. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle iniziative formative di cui al presente articolo e all'art. 58, salvo diverse intese aziendali, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultati dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
Lavoratori studenti Spettano 2 giorni lavorativi prima di ciascun esame, 1 giorno per ciascun esame e 120 ore annue non retribuite per la preparazione. Ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità tali permessi spettano in aggiunta a quelli previsti per la formazione professionale.
Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.
Clausole elastiche La facoltà di procedere alla variazione della prestazione deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore è corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita fino al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento deve essere corrisposta una maggiorazione del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Contratto a tempo determinato
Limiti Il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono stipulare comunque un contratto di lavoro a tempo determinato.
Apprendistato professionalizzante
Durata (disciplina in vigore dal 1° marzo 2018) La durata massima è di 36 mesi, suddivisi in tre periodi uguali. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire la durata è ridotta a 30 mesi. Per le figure professionali addette a produzioni in serie, svolte su linee di montaggio semplice, la durata è ulteriormente ridotta a 24 mesi quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3ª categoria.
Inquadramento e trattamento retributivo Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale La disciplina decorre dal 1° marzo 2018.
Durata Non può superare i seguenti limiti stabiliti in funzione del titolo da conseguire: - 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; - 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; - 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; - 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato; - 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente; - 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. La durata del contratto può essere prorogata di un anno nei casi previsti dal contratto collettivo.
Inquadramento e trattamento retributivo Gli apprendisti sono inquadrati anche ai fini retributivi nella cat. 3. Il c.c.n.l. specifica le percentuali da applicare in relazione all'anno scolastico di riferimento.
Apprendistato di alta formazione e ricerca A decorrere dal 1° marzo 2018 il lavoratore viene inquadrato e retribuito secondo la durata del percorso formativo: - percorso di durata superiore a 12 mesi, nella prima metà del periodo l'inquadramento è inferiore di 2 livelli rispetto a quello di destinazione finale, nella seconda metà del periodo, l'inquadramento è inferiore di 1 livello rispetto a quello di destinazione finale; - percorso di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale.
Contratto di inserimento Abrogato
Lavoro a domicilio Non disciplinato
Somministrazione di lavoro Non disciplinato
Lavoro stagionale Sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno. L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, saranno concordate con le RSU.
Lavoro intermittente Non disciplinato
Telelavoro Nozione: modalità di prestazione resa presso il domicilio del lavoratore o in luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche. Il regime di telelavoro può essere applicato anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Lavoro ripartito Non disciplinato
Estinzione del rapporto
Preavviso Il preavviso ha la stessa durata sia in caso di licenziamento che di dimissioni.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come segue:
Prestazione aggiuntiva al preavviso a seguito di interventi formativi Al lavoratore che abbia fruito, nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, di un intervento formativo con onere a carico del datore di lavoro quest'ultimo può chiedere la seguente prestazione aggiuntiva (sono esclusi gli interventi di formazione effettuati con l'utilizzo del monte ore contrattuale).
Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. rinvia alla disciplina di legge in materia, escludendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r. le quote di retribuzione (e relative maggiorazioni) afferenti alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA Previdenza complementare
Fondo Fondapi
Finanziamento Al momento dell'iscrizione è richiesto un versamento una tantum di € 11,36, di cui metà a carico dell'impresa. A carico dell'azienda è dovuto per ciascun lavoratore iscritto un contributo dell'1,2% (1,80% dal 1° gennaio 2018; 2% dal 1° gennaio 2020) della retribuzione utile per il calcolo del tfr da applicare su minimo tabellare, e.d.r. confederale, indennità di funzione per i quadri ed elemento retributivo per i lavoratori di 8a e 9a categoria. Per gli apprendisti il contributo è fissato all'1,5% (1,60% dal 1° gennaio 2013) della retribuzione utile per il calcolo del tfr. A carico del lavoratore il contributo è dovuto in misura pari a quello a carico dell'impresa. Inoltre è prevista la destinazione al Fondo di una quota del tfr maturando nell'anno pari al 40%, per lavoratori occupati antecedentemente al 28 aprile 1993; per lavoratori di prima occupazione successiva a tale data la destinazione del tfr maturando al Fondo è integrale.
Assistenza integrativa
Fondo Fondo"EBM SALUTE".
Finanziamento La contribuzione a totale carico dell'azienda è fissata in 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l'una) per ciascun lavoratore, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi. Da maggio 2018 va effettuato il primo versamento, comprensivo del conguaglio delle quote riferite ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018, in un'unica soluzione per un importo complessivo pari ad euro 25 per ciascun lavoratore. Welfare Le aziende rendono disponibili ai lavoratori strumenti di Welfare del valore di € 150,00 all'anno. Lo stesso importo è disponibile anche per l'anno 2021 a seguito dell'accordo 12 gennaio 2021.
MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO La contrattazione a livello territoriale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. In particolare i contenuti economici degli accordi territoriali devono avere caratteristiche di variabilità e di non determinabilità a priori, utili ad usufruire dei benefici derivanti da norme di legge in materia di defiscalizzazione e/o di decontribuzione secondo le disposizioni in materia. Riferimenti normativi |